ACQUE PUBBLICHE - FORNITURA ACQUA POTABILE - REVOCA VANTAGGIO ECONOMICO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302114/2023 |
| Esito | DICHIARA IRRICEVIBILE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il presente ricorso è stato proposto da Marzia, Monica Bottoli, Verdiana e Federico Giovanni Giudici nei confronti del Comune di Induno Olona per ottenere l'annullamento di due comunicazioni di avvio di procedimento, entrambe notificate il 27 gennaio 2018, e della relativa deliberazione della Giunta Comunale numero 143 del 17 ottobre 2017. La prima comunicazione riguardava la revoca di un vantaggio economico in favore del Ristorante Grotte di Valganna, mentre la seconda concerneva la regolarizzazione della posizione debitoria relativa all'allacciamento alla rete idrica dell'utente Bottoli Giovanni. In via di motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato altresì la deliberazione numero 76 del 24 aprile 2018, sempre per la revoca del vantaggio economico al ristorante, deliberazione che non era mai stata notificata ai ricorrenti e che è stata acquisita al procedimento solo tramite accesso agli atti avvenuto il 7 dicembre 2022. Contemporaneamente al ricorso, è stata presentata richiesta di risarcimento dei danni, oltre che, in subordine, di corrispettivo secondo l'articolo 21 quinquies della legge 241 del 1990. La controversia si è svolta davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Prima, che ha pronunciato sentenza il 27 giugno 2023.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto del diritto amministrativo generale, disciplinato dal codice del processo amministrativo e dalla legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo. Risultano rilevanti le norme sulla legittimazione ad agire nel processo amministrativo e sui termini per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi, nonché le disposizioni in materia di regolarizzazione di provvedimenti illegittimi e risarcimento dei danni. In particolare, la legge 241 del 1990 costituisce il quadro di riferimento generale per la disciplina dell'azione amministrativa e dei rimedi esperibili contro i provvedimenti viziati. Le comunicazioni di avvio di procedimento e le deliberazioni della Giunta Comunale rappresentano atti amministrativi sui quali è necessario verificare il possesso dei presupposti processuali di ricevibilità del ricorso.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso attiene in primo luogo alla legittimazione attiva dei ricorrenti a proporre ricorso avverso i provvedimenti impugnati, vale a dire se i ricorrenti avessero qualità e interesse a ricorrere per gli atti del Comune di Induno Olona che li riguardavano. In secondo luogo, la questione verte sulla tempestività della presentazione dei motivi aggiunti, riguardanti la deliberazione del 24 aprile 2018 acquisita ai fascicoli solo nel dicembre 2022, vale a dire diversi anni dopo l'emanazione della deliberazione medesima. Il giudice ha dovuto valutare se ricorrere in relazione a un atto non notificato, acquisito così tardivamente, potesse considerarsi tempestivo secondo la disciplina del codice del processo amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso introduttivo dovesse essere dichiarato inammissibile, ragionando presumibilmente sulla mancanza dei presupposti di ricevibilità della causa. Nel caso specifico, il collegio giudicante ha evidenziato la necessità che sussistano adeguati titoli di legittimazione e interessi differenziati in capo ai ricorrenti rispetto ai provvedimenti impugnati, e che tale presupposto non fosse rintracciabile nel ricorso introduttivo medesimo. Per quanto concerne i motivi aggiunti, il Tribunale ha dichiarato la loro irricevibilità per intempestività, applicando i termini procedurali previsti dal codice del processo amministrativo. Il difetto di tempestività si è determinato dal fatto che gli atti erano stati acquisiti più di quattro anni dopo la loro emanazione, ben oltre il termine entro il quale potessero essere validamente dedotti in giudizio, rendendo il ricorso tardivo rispetto alle scadenze processuali vigenti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e irricevibili per intempestività i motivi aggiunti. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna ha sopportato le proprie spese senza che una parte fosse condannata a pagare le spese dell'altra. La sentenza è divenuta definitiva in quanto pronunciata dal collegio giudicante e rappresenta l'esito negativo per i ricorrenti, che non hanno visto accolte le proprie istanze di annullamento dei provvedimenti amministrativi né di risarcimento dei danni.
Massima
Difetta la legittimazione attiva a ricorrere avverso i provvedimenti amministrativi quando i ricorrenti non dimostrino di trovarsi nella qualità di destinatari diretti degli atti impugnati, ovvero di vantare un interesse differenziato e speciale rispetto alla categoria generale dei cittadini, e parimenti risultano inammissibili, per difetto di tempestività, i motivi di ricorso dedotti per la prima volta in via aggiuntiva in relazione ad atti non previamente notificati e acquisiti al fascicolo ad una distanza temporale superiore ai termini procedurali consentiti dalla legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della comunicazione di avvio di procedimento emesso dal Comune di Induno Olona, prot. n 0000337v31, notificato in data 27 gennaio 2018 “per la revoca di vantaggio economico del Ristorante Grotte di Valganna” e della Deliberazione della Giunta Comunale di Induno Olona, n. 143, del 17 ottobre 2017, notificata il 27 gennaio 2018 in uno con il provvedimento di cui sopra; - della comunicazione di avvio di procedimento emesso dal Comune di Induno Olona, prot. n 0000340v301, notificato in data 27 gennaio 2018, “per la regolarizzazione della posizione debitoria dell'utente Bottoli Giovanni allacciato alla rete idrica” e della Deliberazione della Giunta Comunale di Induno Olona, n. 143, del 17 ottobre 2017, notificata il 27 gennaio 2018 in uno con il provvedimento di cui sopra; - di tutti gli atti connessi e consequenziali; nonché per la richiesta di risarcimento dei danni patiti e patiendi ai sensi dell'art. 34 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della deliberazione n. 76, del 24.4.2018, emessa dalla Giunta Comunale di Induno Olona, mai notificata ai ricorrenti ed acquisita tramite accesso agli atti, avvenuto in data 7.12.2022 per la revoca di vantaggio economico del Ristorante Grotte di Valganna; - di tutti gli atti precedenti, connessi e consequenziali; nonché per la richiesta di risarcimento dei danni patiti e patiendi ai sensi dell'art. 34 c.p.a.. ovvero, in subordine, per la condanna della P.A. resistente alla corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 21 quinquies, l. 241/1990. sul ricorso numero di registro generale 819 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Marzia e Monica Bottoli, Verdiana e Federico Giovanni Giudici, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Bonomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Induno Olona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Ravizzoli e Rossana Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Aspem S.p.A., Le Reti Spa, Acinque S.p.A. (Già A.Spe.M. S.P.A), non costituite in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Induno Olona; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 27 giugno 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara: - la inammissibilità del ricorso introduttivo; - la irricevibilità per intempestività dell’atto recante motivi aggiunti. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
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