Sentenza n. 202300098/2023
Universita' Degli Studi - Ricercatore - Sospensione Cautelare Dal Servizio
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un dipendente di un'università statale ha impugnato il decreto n. 132/2020 emesso dal Rettore in data 11 marzo 2020, mediante il quale era stato sospeso cautelativamente dal servizio in base all'articolo 91 del DPR n. 3 del 1957, che disciplina le sanzioni disciplinari nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni. Il ricorrente, rappresentato da una qualificata difesa legale, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione di Brescia chiedendo l'annullamento di questo provvedimento. La controversia nasce dal contesto della disciplina sanzionatoria nell'ambito del pubblico impiego universitario, dove la sospensione dal servizio rappresenta una misura cautelare grave che incide significativamente sulla posizione giuridica ed economica del dipendente interessato.
Il quadro normativo
Il caso si inserisce nell'ambito della legge sul pubblico impiego, in particolare il DPR n. 3 del 1957, il quale ancora oggi governa lo statuto giuridico del personale universitario e la procedura disciplinare. L'articolo 91 DPR 3/1957 regola la irrogazione delle sanzioni disciplinari, compresa la sospensione dal servizio con o senza stipendio, come misura sia definitiva che cautelare. La competenza del Rettore a emanare provvedimenti sanzionatori nei confronti del personale dipendente è stabilita dallo statuto e dai regolamenti universitari, in conformità ai principi del diritto amministrativo. Il ricorso è stato proposto nei termini di legge dinanzi al giudice amministrativo, competente per la cognizione dei ricorsi contro i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche.
La questione giuridica
Il punto controverso verteva sulla legittimità della sospensione cautelare disposta dal Rettore, con riferimento ai presupposti previsti dalla norma, ai vizi procedurali eventualmente commessi e al rispetto del principio di proporzionalità. Il ricorrente contestava il provvedimento nella forma e nella sostanza, ritenendo che non sussistessero i presupposti per una misura così grave e limitativa della libertà professionale. La questione era rilevante poiché toccava i diritti fondamentali del lavoratore pubblico, fra cui la continuità del rapporto di impiego e il diritto alla retribuzione, nonché il principio di legalità amministrativa secondo il quale ogni provvedimento deve trovare fondamento in una fattispecie concreta e in una norma di legge.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, nella seduta pubblica del 25 gennaio 2023, ha esaminato attentamente le doglianze formulate dal ricorrente e le controdeduttive prodotte dall'Università mediante l'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Tuttavia, nel corso del giudizio, si è verificata una circostanza che ha radicalmente mutato la posizione del ricorrente: è sopravvenuta una carenza di interesse della parte a ricevere una pronuncia giudiziale sul merito della controversia. Questa circostanza potrebbe derivare dalla revoca intervenuta della sospensione, oppure da una modifica dello status giuridico del ricorrente rispetto all'amministrazione universitaria, tale da rendere ormai priva di effetti pratici una pronuncia sulla legittimità del provvedimento impugnato. Il giudice amministrativo, coerentemente con i principi sulla economia processuale e sul divieto di pronunce inutiter dicta, ha ritenuto opportuno concludere il giudizio dichiarando l'improcedibilità del ricorso, anziché addentrarsi in un'analisi meritoria che non avrebbe prodotto conseguenze pratiche concrete.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, estinguendo così il giudizio senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità del decreto di sospensione. Le spese processuali sono state compensate fra le parti, conformemente al principio secondo il quale l'improcedibilità non comporta una soccombenza di alcun contendente. Il giudice ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare i soggetti coinvolti, in conformità alle norme sulla privacy e alla tutela della dignità dei ricorrenti e delle controparti, così come previsto dal GDPR e dal codice della privacy italiano.
Massima
Quando nel corso di un giudizio amministrativo venga meno l'interesse della parte ricorrente a ricevere una pronuncia sulla controversia in relazione a circostanze sopravvenute che alterano lo status giuridico del ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso, escludendo pronunce inutili prive di ricadute pratiche sulla posizione sostanziale delle parti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto, n. 132/2020 emesso in data 11 marzo 2020, con cui il Rettore dell’Università degli Studi di -OMISSIS- ha sospeso cautelativamente dal servizio il ricorrente ai sensi dell’art. 91 DPR n. 3 del 1957. sul ricorso numero di registro generale 463 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Franzoni, Giovanni Sala, Giuseppe Gortenuti e Antonio Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Maurizio Franzoni, con studio in Brescia, via Solferino, 55; Università degli Studi -OMISSIS-, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi -OMISSIS-; Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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