UNIVERSITA' DEGLI STUDI - ATTIVITA' DIDATTICA CONTESTUALE PRESSO PIÙ ATENEI (CD "DOPPIA AFFILIAZIONE") - REGOLAMENTO - PRESCRIZIONE APPLICATIVE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300902/2023 |
| Esito | Accolto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandro Fede, Referendario, Estensore Marilena Di Paolo, Referendario per l'annullamento A) quanto al ricorso introduttivo: - della nota del direttore generale dell’Università degli Studi di Bergamo prot. 0184253 dell'1 dicembre 2020, a mezzo della quale si prevede che i soggetti – quale il ricorrente - già titolari dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di didattica e ricerca in altri atenei, debbano presentare ulteriore istanza sulla base del regolamento di cui sotto entro il 15 dicembre 2020; - del “Regolamento in materia di doppia affiliazione e fellowship”, siccome emanato con decreto rettorale prot. 183780 dell'1 dicembre 2020, nonché approvato con le deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione entrambi in data 27 novembre 2020, deliberazioni pure esse qui gravate; - di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, incluse: la nota rettorale prot. 197409 del 18 dicembre 2020, a mezzo della quale si invita il ricorrente a presentare “domanda di doppia affiliazione” entro il termine di cinque giorni pena – diversamente – la “sopravvenuta carenza di interesse a mantenere la doppia affiliazione”; la nota rettorale prot. 201039 del 23 dicembre 2020, a mezzo della quale si dispone che in difetto di domanda entro il 31 dicembre 2020 l'istanza di autorizzazione “sarà archiviata”; B) quanto ai motivi aggiunti (I) presentati l’8 febbraio 2021: - del “Regolamento per lo svolgimento di incarichi ed attività esterna dei professori e ricercatori”, emanato con decreto rettorale prot. 6402 del 27 gennaio 2021, nonché approvato con la deliberazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione rispettivamente in data 25 gennaio 2021 e 26 gennaio 2021; - di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, inclusa la nota rettorale prot. 006424 del 27 gennaio 2021, ed il “regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori ordinari e ricercatori”; C) quanto ai motivi aggiunti (II) presentati il 10 febbraio 2021: - della nota rettorale prot. 197409 del 18 dicembre 2020 (doc. 5), a mezzo della quale si è invitato il ricorrente a presentare “domanda di doppia affiliazione” entro il termine di cinque giorni pena – diversamente – la “sopravvenuta carenza di interesse a mantenere la doppia affiliazione”, - della nota rettorale prot. 201039 del 23 dicembre 2020 (doc. 6), a mezzo della quale si è disposto che in difetto di domanda entro il 31 dicembre 2020 l’istanza di autorizzazione del ricorrente “sarà archiviata”; D) quanto ai motivi aggiunti (III) presentati il 17 febbraio 2021: - del decreto del Rettore dell'Università di Bergamo prot. 9269 del 10 febbraio 2021, a mezzo del quale si dispone: (i) la decadenza del ricorrente dal rapporto di lavoro in essere con l’Università resistente; (ii) la “perdita di efficacia”, a far data dal 31 dicembre 2020, del decreto rettorale prot. 0179409/VII/4 del 25 novembre 2020 (doc. 10), in forza del quale il ricorrente era stato autorizzato a proseguire l’attività di insegnamento presso la Cass Business School di Londra; (iii) l’annullamento d’ufficio in autotutela del decreto del direttore generale prot. 570/VII/6 rep n. 4/2014 del 13 gennaio 2014 (doc. 17), di riconoscimento dei servizi pregressi; - di ogni atto presupposto, connesso o conseguente; E) quanto ai motivi aggiunti (IV) presentati il 22 marzo 2021: - della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Bergamo n. 57/2021 prot. 14385/2021 del 2 marzo 2021, non notificata o comunicata, a mezzo della quale è stata inflitta la sanzione disciplinare della destituzione; - del “verbale” del Collegio di Disciplina del 23 febbraio 2021, non notificato o comunicato, a mezzo del quale si ritiene che sussistano i presupposti per l’applicazione di una sanzione disciplinare di destituzione; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusa la nota rettorale RMP/lc prot. 7081 / VII / 13 del 29 gennaio 2021, e la convocazione prot. 85808/VII/13 del 5 febbraio 2021; F) quanto ai motivi aggiunti (V) presentati l’1 aprile 2021: - dei decreti rettorali prot. 6996 del 29 gennaio 2021, prot. 7249 dell'1 febbraio 2021, e prot. 8176 del 4 febbraio 2021, e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, incluse le eventuali delibere di ratifica del Senato Accademico, e lo Statuto della Università degli Studi di Bergamo, nella parte precisata in ricorso; G) quanto ai motivi aggiunti (VI) presentati il 17 maggio 2021: - degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e coi motivi aggiunti in data 8 febbraio 2021, 17 febbraio 2021, 19 marzo 2021 e 1 aprile 2021, e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente; H) nonché, in tutti i ricorsi, per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dal ricorrente, vuoi in termini patrimoniali che di danno all’immagine ed alla vita di relazione, con riserva di quantificarne la misura. sul ricorso numero di registro generale 1 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giovanni Urga, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Andrea Bifulco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Università degli Studi di Bergamo, in persona del rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone: (1) condanna l’Università resistente a pagare al prof. Urga la somma di euro 4.019,40, oltre interessi dal 22.6.2021 al saldo, a titolo di risarcimento del danno biologico, e la somma di euro 10.000,00, oltre interessi dal 10.2.2021 al saldo, a titolo di risarcimento del danno all’immagine; (2) rigetta, per quanto occorrer possa, la domanda del ricorrente di corresponsione dell’indennità per licenziamento illegittimo di cui all’art. 63, comma 2, del d.lgs. 165/2001; (3) pone le spese della verificazione definitivamente a carico dell’Università resistente e le liquida in euro 774 oltre IVA; (4) condanna l’Università resistente a rifondere al prof. Urga le spese di CTP nella misura di euro 774,00 oltre IVA; (5) condanna l’Università resistente a rifondere al prof. Urga le spese legali, che liquida in euro 8.000,00 complessivamente per il ricorso e per i motivi aggiunti, e in euro 1.500,00 per l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., per un totale di euro 9.500,00, oltre rimborso spese forfettario del 15%, C.P.A. e IVA se dovuta, nonché a rimborsare al ricorrente tutti i contributi unificati al passaggio in giudicato della presente sentenza; (6) rigetta la domanda del prof. Urga di condannare l’Università resistente ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Manda alla Segreteria di procedere alla rimozione dell’oscuramento delle generalità del ricorrente dalla sentenza non definitiva n. 637 del 24.6.2022. Dispone che il fascicolo di causa sia trasmesso dalla Segreteria alla Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia per le valutazioni di competenza. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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