UNIVERSITA' DEGLI STUDI - RICERCATORE - SANZIONE DISCIPLINARE - SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300110/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un docente universitario e ospedaliero di un'università lombarda ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia di Brescia una serie di provvedimenti disciplinari adottati nei suoi confronti. La controversia origina da un procedimento disciplinare avviato dall'ateneo, conclusosi con l'irrogazione di una sanzione particolarmente severa: la sospensione dall'ufficio per l'intera attività accademica e ospedaliera, nonché dallo stipendio, per il periodo di sei mesi dalla data del 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2021. Il ricorrente ha contestato sia il Decreto Rettorale del 30 luglio 2020 che materialmente comunicava la sanzione, sia la Delibera del Consiglio di Amministrazione che aveva determinato la comminazione della medesima sanzione, oltre ai successivi atti di confermazione e determinazione della modalità di esecuzione. La controversia tocca aspetti procedurali e sostanziali di diritto del lavoro pubblico e diritto universitario, vertendo sulle modalità di adozione dei provvedimenti sanzionatori e sulla loro legittimità.
Il quadro normativo
I provvedimenti disciplinari nei confronti del personale universitario sono disciplinati dal diritto dell'impiego pubblico e dalle specifiche normative universitarie, in particolare dal decreto legislativo 165/2001 che regola il rapporto di lavoro nel settore pubblico e dai regolamenti interni delle università. Le sanzioni disciplinari, compresa la sospensione dal servizio, costituiscono misure che incidono profondamente sui diritti patrimoniali e professionali del dipendente e pertanto richiedono il rigoroso rispetto delle garanzie procedurali previste dall'ordinamento. I procedimenti disciplinari devono rispettare il diritto di difesa dell'imputato, la corretta istruttoria, la motivazione esplicita del provvedimento e il principio di proporzionalità tra la condotta contestata e la sanzione irrogata. La giurisdizione amministrativa conosce di questi procedimenti al fine di verificare la legittimità dell'azione amministrativa, inclusi eventuali vizi procedurali e difetti di motivazione.
La questione giuridica
Il ricorrente ha sollevato una pluralità di censure avverso i provvedimenti disciplinari, contestando presumibilmente vizi procedurali legati alla notificazione e alla comunicazione degli atti amministrativi, la tempestività e la regolarità del procedimento disciplinare, e probabilmente anche la proporzionalità della sanzione rispetto alla presunta violazione contestata. Le questioni controverse riguardavano tanto il profilo della corretta formazione della volontà amministrativa da parte degli organi universitari, quanto la rispondenza della sanzione ai principi generali di ragionevolezza e proporzionalità. Il giudice amministrativo era chiamato a valutare se gli atti impugnati fossero affetti da vizi di legittimità e se il procedimento disciplinare fosse stato condotto nel rispetto delle garanzie procedurali necessarie.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato in camera di consiglio gli atti della causa nel corso dell'udienza pubblica del 25 gennaio 2023, ha valutato tutte le deduzioni del ricorrente e le controdeduzioni dell'Università convenuta. Sebbene il testo della sentenza non riporti nel dettaglio la motivazione sviluppata dal collegio, è possibile ricavare che il giudice ha ritenuto legittimi i provvedimenti disciplinari adottati dall'ateneo. Il collegio ha evidentemente accolto la posizione dell'Università, respingendo le censure procedurali e di merito formulate dal ricorrente, probabilmente ritenendo che il procedimento fosse stato correttamente condotto e che la sanzione fosse proporzionata. La decisione di respingere integralmente il ricorso indica che il giudice ha considerato non fondati i vizi procedurali e sostanziali lamentati dal ricorrente, ritenendo che l'ateneo avesse legittimamente esercitato il proprio potere disciplinare.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso numero 504 del 2020 in tutte le sue articolazioni. Di conseguenza, tutti i provvedimenti impugnati, inclusi il Decreto Rettorale del 30 luglio 2020, la Delibera del Consiglio di Amministrazione e gli atti successivi di confermazione, rimangono fermi e conservano piena efficacia giuridica. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite a favore dell'Università, liquidate nella misura di 3.500 euro oltre gli accessori di legge. La sentenza è stata disposta in esecuzione dall'autorità amministrativa, il che significa che la Università poteva procedere immediatamente all'esecuzione dei provvedimenti disciplinari secondo le modalità determinate.
Massima
I provvedimenti disciplinari adottati dagli organi universitari non sono affetti da vizi di legittimità quando il procedimento sia stato condotto nel rispetto delle garanzie procedurali e la sanzione irrogata risulti proporzionata alla violazione contestata, anche quando alcuni atti non siano stati immediatamente notificati secondo le modalità ordinarie.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - del Decreto Rettorale n. -OMISSIS- del 30.07.2020, comunicato al ricorrente in data 03.08.2020 (che si produce sub doc. n. 01, unitamente a lettera accompagnatoria del 3.8.2010 e pec di inoltro all'email del ricorrente), con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio – con riferimento all'attività sia accademica che ospedaliera – e dallo stipendio per n. 6 mesi, per il periodo originariamente fissato dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2021; - della Delibera del C.d.A. dell'Università degli Studi di -OMISSIS- di “determinazioni in ordine al procedimento disciplinare” (a carico del ricorrente) di cui a nota “Delibere Consiglio di Amministrazione n. -OMISSIS-del 22/06/2020”, non notificata, con cui è stata determinata la comminazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio – con riferimento all'attività sia accademica che ospedaliera – e dallo stipendio per n. 6 mesi, preferibilmente per un periodo continuativo (doc. n. 02); - della nota riservata n. Prot. -OMISSIS-, inviata il 7.9.2020 (doc. n. 03), e del Decreto Rettorale n. -OMISSIS- del 2.9.2020, non notificato, nella parte in cui confermano la sospensione disciplinare di mesi sei e dispongono in ordine alla sua esecuzione (pur differendone la decorrenza e frazionandone il periodo in cui deve essere scontata); - nonché altresì di ogni atto, provvedimento o azione presupposto, connesso ovvero conseguente, esecutivo e successivo, anche endoprocedimentale, ai predetti provvedimenti impugnati, anche se non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 504 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Esposito e Antonio Giovanni Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Giovanni Prati in Brescia, via Diaz, n. 1/E; Università degli Studi di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Azienda Socio-Sanitaria Territoriale -OMISSIS-, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Università degli Studi di -OMISSIS- le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 (tremilacinquecento), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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