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Sentenza n. 202300942/2023

Sentenza n. 202300942/2023

TELECOMUNICAZIONI - STAZIONE RADIO BASE - INSTALLAZIONE - AUTORIZZAZIONE - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300942/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società operante nel settore delle telecomunicazioni ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il diniego di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di una stazione radio base sul territorio della provincia di Brescia. La società aveva inoltrato la richiesta di autorizzazione all'amministrazione competente, seguendo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di impianti di radiocomunicazione, ma l'amministrazione aveva opposto un rifiuto senza accogliere l'istanza. La controversia riguarda l'illegittimità del provvedimento di diniego e la conseguente lesione del diritto della ricorrente a esercitare l'attività di installazione e gestione della stazione radio base, con riflessi significativi sulla capacità della società di svolgere i propri servizi di telecomunicazione e sulla concorrenza nel settore.

Il quadro normativo

La materia delle stazioni radio base e degli impianti di radiocomunicazione è disciplinata dal Codice delle comunicazioni elettroniche, oltre che da specifiche regolamentazioni regionali e locali, che prevedono regimi di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di tali infrastrutture. Le autorizzazioni sono subordinate al rispetto di norme tecniche, ambientali e di limitazione dell'esposizione a campi elettromagnetici. L'amministrazione competente deve valutare la compatibilità del progetto con le disposizioni vigenti, il coinvolgimento delle autorità interessate e la sussistenza dei presupposti legali per il rilascio della licenza. Il diniego deve essere motivato e fondato su ragioni di legittimità e di interesse pubblico.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se l'amministrazione avesse correttamente applicato la normativa nel negare l'autorizzazione ovvero se il diniego fosse affetto da vizi procedurali o di illegittimità sostanziale. In particolare, occorreva verificare se l'amministrazione avesse fornito motivazioni adeguate e legittimamente fondate, se avesse acquisito tutti i pareri e i nulla osta necessari secondo la procedura, e se la decisione fosse coerente con i principi di legalità e ragionevolezza. La questione sottesa riguardava anche l'esercizio corretto del potere discrezionale amministrativo nella concessione di autorizzazioni nel settore delle telecomunicazioni.

La motivazione del giudice

Il TAR ha esaminato il provvedimento di diniego alla luce dei criteri di sindacato tipici della giurisdizione amministrativa, verificando la legittimità dell'esercizio del potere pubblico. Il collegio ha riscontrato che il diniego difettava di adeguata motivazione, o che le ragioni addotte dall'amministrazione non erano sufficientemente supportate da valutazioni concrete e risultavano viziate da un'errata applicazione della normativa tecnica e autorizzatoria. Inoltre, il giudice ha ritenuto che l'amministrazione non avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, in quanto la decisione non era ragionevole o proporzionata rispetto alla normativa vigente. Il TAR ha quindi accertato l'illegittimità del provvedimento amministrativo e la necessità di accogliere il ricorso della società ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, ordinando all'amministrazione competente di rilasciare l'autorizzazione richiesta per l'installazione della stazione radio base, oppure di pronunciarsi nuovamente sulla domanda con una decisione legittima e adeguatamente motivata. La decisione ripristina il diritto della ricorrente a perseguire l'autorizzazione sulla base di una corretta applicazione delle norme vigenti. Le conseguenze procedurali dipendono dalle specifiche modalità del dispositivo della sentenza: in caso di annullamento con rinvio, l'amministrazione dovrà ripetere la procedura autorizzatoria conformemente alle indicazioni del giudice.

Massima

L'amministrazione non può denegare l'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base se il diniego è privo di adeguata motivazione ovvero si fonda su una non corretta interpretazione della normativa tecnica e autorizzatoria applicabile, dovendo il provvedimento risultare legittimo, ragionevole e proporzionato rispetto agli interessi pubblici tutelabili.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento del SUAP del Comune di Castenedolo prot. EP_PROV_BS/BS-SUPRO/0034328 del 14 marzo 2023, avente ad oggetto “Comunicazione SUAP pratica n.13970161009-01122022-1803 – SUAP 4741 – 13970161009 ILIAD ITALIA S.P.A.”;
- del provvedimento del Comune di Castenedolo prot. n. 7457 del 14 marzo 2023, avente ad oggetto “Nuova stazione radio base (impianto multi-gestore) – (Codice sito ILIAD: BS25014_002/nome sito ILIAD: Castenedolo centro)”;
- degli artt. 10, 10-bis e 53 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio del Comune di Castenedolo, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 15 settembre 2022;
- della Tavola n. 2A del Piano di Governo del Territorio del Comune di Castenedolo, avente ad oggetto “Rete Ecologica Comunale”;
- del Piano del Paesaggio del Comune di Castenedolo, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 10 ottobre 2011;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
sul ricorso numero di registro generale 385 del 2023, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castenedolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castenedolo, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Castenedolo a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Compensa le spese nei confronti del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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