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Sentenza n. 202300938/2023

Sentenza n. 202300938/2023

TELECOMUNICAZIONI - STAZIONE RADIO BASE - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - DINIEGO - INSTALLAZIONE - AUTORIZZAZIONE - DINIEGO- ACCERTAMENTO SILENZIO ASSENSO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300938/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Iliad Italia S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione amministrativa al Comune di Castenedolo il 1° dicembre 2022 per l'installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile in via della Rimembranza. Il Comune ha incaricato la propria Commissione per il Paesaggio di valutare la compatibilità paesaggistica del progetto, secondo le previsioni del Piano del Paesaggio e della Rete Ecologica Provinciale. La Commissione ha espresso parere negativo il 20 dicembre 2022, evidenziando incompatibilità con i vincoli e le previsioni paesaggistiche del territorio. Sulla base di tale parere, il Comune ha notificato a Iliad un preavviso negativo il 1° marzo 2023 e ha successivamente emanato il diniego definitivo di autorizzazione paesaggistica il 13 e 14 marzo 2023. Iliad ha impugnato tutti questi provvedimenti nonché le norme del Piano di Governo del Territorio ritenendo illegittime le valutazioni paesaggistiche e chiedendo anche l'accertamento del silenzio assenso formatosi secondo il decreto legislativo 259/2003 sulle comunicazioni elettroniche.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal decreto legislativo 259/2003 in tema di autorizzazioni per infrastrutture di telecomunicazione, dalla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo con speciale riguardo all'istituto del silenzio assenso e dal codice dei beni culturali relative alle valutazioni paesaggistiche. Il Comune di Castenedolo ha applicato il proprio Piano di Governo del Territorio e le Norme di Attuazione dello stesso, nonché le disposizioni sulla Rete Ecologica Provinciale contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia. L'autorizzazione paesaggistica costituisce passaggio vincolante nelle procedure di installazione di infrastrutture in zone dove sussistono vincoli paesaggistici, ecosistemici o ambientali, e la valutazione discrezionale della compatibilità rientra tra i compiti dell'amministrazione comunale previa consultazione della Soprintendenza quando necessario.

La questione giuridica

Il nodo controverso consisteva nella legittimità della valutazione paesaggistica negativa e nel rispetto dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge. Iliad contestava che il parere della Commissione per il Paesaggio fosse stato formulato con valutazioni non adeguatamente motivate e che non avesse considerato l'importanza dell'infrastruttura di telecomunicazione secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Ulteriormente, la ricorrente sosteneva che il termine per il silenzio assenso fosse già scaduto secondo la disciplina del decreto legislativo 259/2003 al momento della notificazione del preavviso negativo, determinando la conversione del silenzio in assenso tacito. La controversia richiamava il principio di equilibrio tra tutela ambientale e paesaggistica da un lato e diritti delle imprese di telecomunicazione dall'altro.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha valutatato la legittimità dei provvedimenti impugnati nel loro complesso, esaminando sia il merito della valutazione paesaggistica sia il corretto svolgimento del procedimento amministrativo. Il collegio ha ritenuto che la Commissione per il Paesaggio, nella sua valutazione, avesse correttamente identificato incompatibilità della stazione radio base con le previsioni paesaggistiche locali e con la Rete Ecologica Provinciale, incompatibilità che legittimava il parere negativo. Il giudice ha accertato che il procedimento era stato regolarmente condotto, che il preavviso negativo era stato tempestivamente notificato secondo l'articolo 10-bis della legge 241/1990, escludendo che potesse essersi formato silenzio assenso tardivo. Il TAR ha ritenuto che le valutazioni paesaggistiche e ambientali portate a fondamento del diniego rientrassero nei limiti della discrezionalità amministrativa e fossero coerenti con i vincoli normativi applicabili.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso di Iliad Italia S.p.A., confermando la piena legittimità di tutti i provvedimenti di diniego emanati dal Comune di Castenedolo. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di tremila euro a favore del Comune, mentre ha compensato le spese nei confronti del Ministero della Cultura e della Soprintendenza. La sentenza è divenuta definitiva e l'amministrazione è stata ordinata di eseguirla secondo il dettato del ricorso.

Massima

L'autorità amministrativa competente può legittimamente negare l'autorizzazione paesaggistica per infrastrutture di telecomunicazione quando la valutazione tecnica accerti incompatibilità con i vincoli paesaggistici e ambientali stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriale, purchè il procedimento sia stato correttamente condotto con tempestiva comunicazione dei provvedimenti negoziali secondo le forme previste dalla legge sul procedimento amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Castenedolo prot. n. REP_PROV_BS/BSSUPRO 0034355/14-03-2023 del 14 marzo 2023; del parere edilizio del Comune di Castenedolo prot. n. 7461 del 14 marzo 2023; del provvedimento del Comune di Castenedolo prot. n. 7304 del 13 marzo 2023, avente ad oggetto “Diniego di autorizzazione paesaggistica in “procedura ordinaria”, comunicato in data 14 marzo 2023;
- del provvedimento del Comune di Castenedolo prot. n. 6261 del 1° marzo 2023, avente ad oggetto “Comunicazione, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990 e s.m.i., di preavviso di provvedimento paesaggistico negativo, “procedura ordinaria””;
- del provvedimento del Comune di Castenedolo prot. n. 36719 del 23 dicembre 2022;
- del parere di compatibilità paesaggistica della Commissione per il Paesaggio del Comune di Castenedolo n. 118/2022 del 20 dicembre 2022, comunicato in data 23 dicembre 2022;
- degli artt. 10-bis, 14.3 e 53 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio del Comune di Castenedolo, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 15 settembre 2022;
- della “Rete Ecologica Provinciale” prevista dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Brescia, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014;
- del Piano del Paesaggio del Comune di Castenedolo, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 10 ottobre 2011; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell'art. 44, comma 10, d. lgs. n. 259/2003, sull'istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. il 1° dicembre 2022 relativa all'installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile presso il Comune di Castenedolo, su un terreno sito in via della Rimembranza snc (N.C.T. del Comune di Castenedolo, Foglio 19, Particella 151) e del conseguente diritto di Iliad Italia S.p.A. all'installazione ed utilizzo della stessa.
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2023, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castenedolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Provincia di Brescia, non costituite in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castenedolo, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Castenedolo le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Compensa le spese nei confronti del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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