Sentenza n. 202300938/2023
Telecomunicazioni - Stazione Radio Base - Autorizzazione Paesaggistica - Diniego - Installazione - Autorizzazione - Diniego- Accertamento Silenzio Assenso
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luigi Rossetti, Referendario per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Castenedolo prot. n. REP_PROV_BS/BSSUPRO 0034355/14-03-2023 del 14 marzo 2023; del parere edilizio del Comune di Castenedolo prot. n. 7461 del 14 marzo 2023; del provvedimento del Comune di Castenedolo prot. n. 7304 del 13 marzo 2023, avente ad oggetto “Diniego di autorizzazione paesaggistica in “procedura ordinaria”, comunicato in data 14 marzo 2023; - del provvedimento del Comune di Castenedolo prot. n. 6261 del 1° marzo 2023, avente ad oggetto “Comunicazione, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990 e s.m.i., di preavviso di provvedimento paesaggistico negativo, “procedura ordinaria””; - del provvedimento del Comune di Castenedolo prot. n. 36719 del 23 dicembre 2022; - del parere di compatibilità paesaggistica della Commissione per il Paesaggio del Comune di Castenedolo n. 118/2022 del 20 dicembre 2022, comunicato in data 23 dicembre 2022; - degli artt. 10-bis, 14.3 e 53 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio del Comune di Castenedolo, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 15 settembre 2022; - della “Rete Ecologica Provinciale” prevista dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Brescia, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014; - del Piano del Paesaggio del Comune di Castenedolo, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 10 ottobre 2011; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti; nonché per l’accertamento e la declaratoria del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell'art. 44, comma 10, d. lgs. n. 259/2003, sull'istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. il 1° dicembre 2022 relativa all'installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile presso il Comune di Castenedolo, su un terreno sito in via della Rimembranza snc (N.C.T. del Comune di Castenedolo, Foglio 19, Particella 151) e del conseguente diritto di Iliad Italia S.p.A. all'installazione ed utilizzo della stessa. sul ricorso numero di registro generale 384 del 2023, proposto da Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Castenedolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Provincia di Brescia, non costituite in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castenedolo, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Castenedolo le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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