Sentenza n. 202300873/2023
Telecomunicazioni - Impianto Di Radiodiffusione Sonora - Disattivazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società titolare di un impianto di radiodiffusione sonora ha presentato ricorso amministrativo avanti al TAR della Lombardia, sezione di Brescia, contro un provvedimento di disattivazione dell'impianto medesimo. Il ricorso verteva sulla legittimità di un atto amministrativo che ordinava la cessazione delle trasmissioni radiofoniche, atto che la ricorrente riteneva illegittimo per violazione dei procedimenti amministrativi e dei principi di proporzionalità e trasparenza. Nel corso del procedimento giudiziale, tuttavia, le circostanze che avevano originato la controversia hanno subito modificazioni significative, rendendo la questione non più suscettibile di una decisione su merito da parte del giudice amministrativo.
Il quadro normativo
Le competenze in materia di radiodiffusione sonora e di impianti radioelettrici sono disciplinate dal Codice delle comunicazioni elettroniche, da leggi nazionali sulla radiodiffusione e da norme internazionali di cui l'ordinamento italiano è parte. L'Agenzia per le garanzie nelle comunicazioni svolge un ruolo centrale nel controllo e nel monitoraggio degli impianti e nella verifica del rispetto degli standard tecnici, di frequenza e di emissione. Gli atti amministrativi concernenti l'esercizio o la disattivazione di impianti radioelettrici devono comunque rispettare i principi generali del diritto amministrativo, incluso il contraddittorio endoprocedimentale e la proporzionalità dell'intervento. La materia è complessa poiché interseca profili di diritto amministrativo, diritto delle comunicazioni e diritto della concorrenza.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia era se l'autorità amministrativa competente avesse legittimamente disposto la disattivazione dell'impianto radiodiffusivo ricorso, ovvero se il provvedimento fosse affetto da vizi procedurali, sostanziali o violasse principi costituzionali. La ricorrente contestava presumibilmente l'assenza di una corretta istruttoria, la mancanza di contraddittorio adeguato o l'eccesso di potere nella valutazione dei presupposti che avevano giustificato l'ordine di disattivazione. La questione aveva rilevanza nel panorama più ampio della regolazione delle comunicazioni elettroniche e della tutela dei diritti delle imprese del settore.
La motivazione del giudice
Nel corso del procedimento giudiziale, le circostanze di fatto che costituivano il presupposto della controversia hanno subito una trasformazione tale da rendere sopravvenuta la materia del contendere. Questa situazione ricorre tipicamente quando il provvedimento impugnato viene revocato dall'amministrazione stessa, quando l'impianto in questione è stato effettivamente riattivato, oppure quando il ricorrente cessa di avere interesse alla decisione per mutamento delle circostanze concrete. Il giudice amministrativo, accertata la mancanza di una controversia ancora viva e decidibile, ha ritenuto opportuno dichiarare cessata la materia del contendere anziché procedere con una sentenza di merito, applicando il principio secondo cui la giurisdizione amministrativa presuppone l'esistenza di una controversia concretamente attuale e suscettibile di decisione.
La decisione
Il TAR della Lombardia ha dichiarato cessata la materia del contendere, pronunciandosi pertanto sulla estinzione del giudizio per venir meno dei presupposti soggettivi o oggettivi della controversia. Tale pronuncia ha l'effetto di estinguere il procedimento senza decidere sulle questioni di merito, poiché il ricorso ha perso di attualità e concretezza. Le conseguenze pratiche comportano che il ricorrente non ottiene una declaratoria di illegittimità dell'atto, ma neppure rimane assoggettato al provvedimento originario nella misura in cui le circostanze lo hanno superato o modificato.
Massima
La cessazione della materia del contendere in controversie amministrative relative a impianti radioelettrici determina l'estinzione del giudizio ove le circostanze di fatto originarie abbiano subito modificazioni tali da rendere la questione non più giuridicamente rilevante e suscettibile di una decisione su merito da parte dell'organo giurisdizionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luigi Rossetti, Referendario per l'annullamento 1) dell'ordinanza n. 198/2021 in data 4 ottobre 2021, firmata digitalmente dal Dirigente del Settore Sportello Unico Imprese e Cittadini del Comune di Mantova Arch. Stefania Galli, notificata alla Radio Bruno Nord srl mezzo pec in data 5 ottobre 2021, con la quale si ordina alla stessa di provvedere alla immediata disattivazione dell'impianto di radiodiffusione sonora installato sul traliccio ubicato a Mantova in Viale Veneto 27-29 ed operante sulla frequenza di 94,9 MHz; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 750 del 2021, proposto da Radio Bruno Nord S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fontana e Marco Rossignoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Fontana in Brescia, via Armando Diaz n. 28; Comune di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Magotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mantova; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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