TELECOMUNICAZIONI - REALIZZAZIONE STAZIONE RADIO BASE - DIFFIDA INIZIO E/O PROSECUZIONE LAVORI - ACCERTAMENTO SILENZIO ASSENSO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300764/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Iliad Italia S.p.A., operatore di telefonia mobile, ha presentato istanza di autorizzazione al Comune di Suzzara il 5 ottobre 2020 per l'installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile su un terreno ubicato in Via Don O. Babbini nel medesimo comune. Il Comune, anziché pronunciarsi nel termine legale mediante silenzio assenso come previsto dalla legge, ha emesso il 20 settembre 2021 un provvedimento impugnato denominato "Avvio del procedimento e diffida all'inizio e/o prosecuzione dei lavori". Questo provvedimento formale rappresentava un ostacolo concreto all'esecuzione dell'intervento, poiché il Comune non solo avviava un nuovo procedimento dopo il decorso dei termini, ma contemporaneamente intimava al ricorrente di non iniziare o proseguire i lavori. La questione si inserisce nel contesto della disciplina amministrativa delle infrastrutture di telefonia mobile e della tutela dei diritti procedurali degli operatori di telecomunicazioni.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 259 del 2003, il cosiddetto "Codice delle comunicazioni elettroniche", in particolare dall'articolo 87, comma 9, che prevede l'istituto del silenzio assenso per le autorizzazioni relative all'installazione di stazioni radio base. Secondo questa norma, qualora l'amministrazione competente non si esprima entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende accolta. La ratio della norma risiede nella necessità di agevolare l'infrastrutturazione del territorio e di evitare che inerti amministrazioni locali possano bloccare lo sviluppo delle reti di telecomunicazione. Il regime del silenzio assenso rappresenta un'eccezione al principio generale del silenzio rifiuto e trova giustificazione nel prevalente interesse pubblico alla diffusione della copertura di rete mobile.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità di un provvedimento comunale che, successivamente al decorso del termine entro il quale doveva formarsi il silenzio assenso, tentava di avviare un nuovo procedimento e al contempo vietava l'inizio dei lavori. La questione affrontava il delicato equilibrio tra il diritto all'automatica acquisizione dell'autorizzazione quando l'amministrazione rimane inerte e il potere dell'amministrazione locale di esercitare controllo sugli interventi nel proprio territorio. Il ricorrente sosteneva che il provvedimento tardivo del Comune violava il diritto nascente dal silenzio assenso già perfezionatosi secondo la legge. Il Comune, implicitamente, sembrava contestare tale acquisizione automatica affermando la propria competenza a pronunciarsi anche dopo i termini ordinari.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che il Comune di Suzzara abbia illegittimamente agito emettendo un provvedimento ordinatorio senza affrontare nella dovuta forma la questione della maturazione del diritto di Iliad mediante silenzio assenso. Il giudice ha considerato che, una volta scaduto il termine legale per l'esercizio della funzione amministrativa senza alcuna manifestazione di volontà da parte del Comune, l'istanza di autorizzazione si intendeva per legge accolta. La successiva diffida ai lavori rappresentava un atto che violava il diritto perfezionato del privato, poiché tentava di ripristinare una situazione di incertezza giuridica già risolta dalla legge. Il collegio ha valutato che l'istituto del silenzio assenso non è una mera presunzione modificabile, ma una norma cogente tesa a garantire certezza nei tempi procedurali. La sospensione cautelare già concessa ha dato ulteriore evidenza della fondatezza della pretesa durante il corso del processo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Iliad Italia S.p.A. e ha annullato il provvedimento del Comune di Suzzara del 20 settembre 2021 con tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali. Ha inoltre dichiarato esplicitamente il formarsi del silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione presentata dalla società il 5 ottobre 2020, conferendo piena legittimità al procedimento di installazione della stazione radio base. Il Comune di Suzzara è stato condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.500,00, oltre agli accessori di legge, a titolo di risarcimento parziale dei costi sostenuti dal ricorrente per l'azione giudiziale.
Massima
L'amministrazione comunale non può emettere provvedimenti ordinatori che impediscono l'esecuzione di lavori in materia di infrastrutture di telefonia mobile allorché l'istanza di autorizzazione si sia già perfezionata mediante silenzio assenso secondo i termini perentori stabiliti dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente, Estensore Mauro Pedron, Consigliere Luigi Rossetti, Referendario per l'annullamento previa sospensione cautelare, del provvedimento del Comune di Suzzara prot. 98611 del 20 settembre 2021, avente ad oggetto “Avvio del procedimento e diffida all'inizio e/o prosecuzione dei lavori per intervento di Installazione di una Stazione Radio Base per la telefonia in via Don O. Babbini su terreno identificato al fg. 53 mappale 105” e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti, nonché per l'accertamento e la declaratoria del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell'art. 87, comma 9, D.lgs. n. 259/2003, sull'istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. il 5 ottobre 2020 relativa all'installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile su un terreno ubicato nel Comune di Suzzara, in Via Don O. Babbini s.n.c. (N.C.T. Foglio 53, particella 105). sul ricorso numero di registro generale 948 del 2021, proposto da Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Gorlani in Brescia, via Romanino n. 16; Comune di Suzzara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Cappella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Suzzara; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato. Condanna il Comune di Suzzara al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 3.500,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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