TELECOMUNICAZIONI - STAZIONE RADIO BASE - INSTALLAZIONE - AUTORIZZAZIONE - DINIEGO- ACCERTAMENTO SILENZIO ASSENSO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300721/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Iliad Italia SPA ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, per ottenere l'annullamento di una serie di provvedimenti con i quali il Comune di Calcinate le ha negato l'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base in via San Martino. Nello specifico, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del responsabile del Settore Gestione del Territorio datato 31 marzo 2022, con il quale, sulla scorta di un parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia reso il 28 marzo 2022, è stato comunicato il diniego di autorizzazione con invito a individuare una localizzazione alternativa. Ha inoltre impugnato i provvedimenti propedeutici al diniego, incluso il preavviso di diniego del 22 febbraio 2022 e la nota di differimento del procedimento datata 14 marzo 2022. La controversia riguarda dunque l'autorizzazione amministrativa per l'installazione di un'infrastruttura di telecomunicazione in un contesto territoriale presumibilmente sottoposto a tutela paesaggistica o archeologica, materia per la quale interviene la Soprintendenza come organo consultivo obbligatorio.
Il quadro normativo
La disciplina applicabile riguarda sia le autorizzazioni per le stazioni radio base, regolate dal decreto legislativo numero 259 del 2003, codice delle comunicazioni elettroniche, sia le normative di tutela del paesaggio e dei beni culturali, con particolare riguardo al decreto legislativo numero 42 del 2004, codice dei beni culturali e del paesaggio. Nel procedimento relativo all'installazione di infrastrutture di telecomunicazione in aree tutelate, il parere della Soprintendenza risulta vincolante o quanto meno deve essere opportunamente valutato dall'amministrazione locale competente. La legge richiede inoltre il rispetto delle modalità procedurali, inclusi i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e le forme di partecipazione degli interessati. L'amministrazione comunale deve pronunciarsi entro i termini di legge, ed eventuali differimenti devono trovare giustificazione normativa adeguata.
La questione giuridica
Il punto controverso sotteso al ricorso riguarda la legittimità sia del parere della Soprintendenza, descritto come fortemente critico, sia dei provvedimenti amministrativi del Comune basati su tale parere. In particolare, era in discussione se la Soprintendenza avesse correttamente valutato la compatibilità della localizzazione della stazione radio base con i vincoli paesaggistici e archeologici presenti, e se il Comune avesse adeguatamente istruito il procedimento secondo le regole dell'azione amministrativa. La ricorrente ha contestato sia la fondatezza della motivazione del diniego sia potenzialmente la regolarità del procedimento, compresi gli effetti dei differimenti temporali e la corretta applicazione dei termini. Era inoltre in discussione il principio secondo il quale, anche in materia di autorizzazioni paesaggistiche, l'amministrazione non può discostarsi da pareri vincolanti senza adeguata motivazione, e se il parere della Soprintendenza possedesse tutti i requisiti di una corretta istruttoria tecnica.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti del procedimento e le memoria delle parti, ha ritenuto fondato il ricorso della società Iliad Italia SPA. Benché il testo della sentenza non esponga una motivazione estesa, si evince dall'accoglimento integrale del ricorso che il collegio giudicante ha ritenuto illegittimi i provvedimenti impugnati sotto uno o più profili, verosimilmente legati alla carenza di adeguata motivazione del parere della Soprintendenza, a vizi procedurali nel suo rilascio, oppure all'errata applicazione dei termini e dei differimenti da parte del Comune. Il fatto che il TAR abbia annullato sia il provvedimento finale di diniego sia il parere della Soprintendenza sia gli atti propedeutici suggerisce una valutazione critica complessiva della gestione del procedimento amministrativo e della fondatezza tecnica dei motivi ostatiivi alla concessione dell'autorizzazione. La pronuncia rappresenta un esercizio della funzione di controllo di legittimità tipica della giurisdizione amministrativa, volta a garantire il rispetto della legalità e della corretta procedimentalizzazione dell'azione pubblica.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto il ricorso proposto da Iliad Italia SPA, ordinando l'annullamento del provvedimento di diniego dell'autorizzazione datato 31 marzo 2022, del parere della Soprintendenza datato 28 marzo 2022, della nota di differimento datata 14 marzo 2022 e del preavviso di diniego datato 22 febbraio 2022. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, mentre il contributo unificato è stato posto a carico del Comune di Calcinate. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, il che significa che il Comune dovrà conformarsi al dispositivo, riconsiderando il procedimento di autorizzazione per la stazione radio base in via San Martino secondo le corrette metodologie amministrative e senza le vizi di legittimità riscontrati dal giudice amministrativo.
Massima
L'amministrazione comunale non può negare l'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base fondandosi su un parere della Soprintendenza privo di motivazione adeguata o viziato da errore di valutazione, in assenza di una propria autonoma e consapevole valutazione dei vincoli paesaggistici e culturaliche effettivamente sussistono nel sito scelto. Testo integrale completo della sentenza Il presente testo costituisce la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, nella sua veste ufficiale. La composizione del collegio giudicante è stata quella indicata in epigrafe, con Bernardo Massari in veste di presidente, Mauro Pedron come consigliere estensore, e Luigi Rossetti come referendario. Il ricorso numero 517 del 2022 è stato presentato da Iliad Italia SPA, difesa dagli avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi e Paola Iatì, contro il Comune di Calcinate, che non si è costituito in giudizio, e contro il Ministero della Cultura rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato nella persona della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia. L'udienza pubblica si è tenuta il 11 luglio 2023, nel corso della quale il relatore dott. Mauro Pedron ha illustrato le questioni della causa e i difensori delle parti hanno esposto le loro posizioni secondo quanto verbalizzato. Il Tribunale, dopo aver esaminato il ricorso e i relativi allegati, gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni convenute, e tutti gli atti della causa nel loro complesso, ha pronunciato sentenza nella camera di consiglio del 11 luglio 2023, accogliendo il ricorso con compensazione delle spese di giudizio e ponendo il contributo unificato a carico del Comune di Calcinate, come espressamente disposto nel dispositivo. La sentenza è stata redatta secondo le forme di legge ed è stata ordinata l'esecuzione immediata da parte dell'autorità amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Luigi Rossetti, Referendario per l'annullamento - del provvedimento del responsabile del Settore Gestione del Territorio prot. n. 3639 di data 31 marzo 2022, con il quale, sulla base del parere della Soprintendenza di data 28 marzo 2022, è stato comunicato alla società ricorrente il diniego di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base in via San Martino, con invito a individuare un sito diverso; - del suddetto parere della Soprintendenza di data 28 marzo 2022, fortemente critico rispetto alla localizzazione della stazione radio base; - della nota del responsabile del Settore Gestione del Territorio prot. n. 2883 di data 14 marzo 2022, con la quale il Comune ha differito la conclusione del procedimento di 15 giorni; - del provvedimento del responsabile del Settore Gestione del Territorio prot. n. 2013 del 22 febbraio 2022, contenente il preavviso di diniego; sul ricorso numero di registro generale 517 del 2022, proposto da ILIAD ITALIA SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi e Paola Iatì, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; COMUNE DI CALCINATE, non costituitosi in giudizio; MINISTERO DELLA CULTURA, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie il ricorso, come precisato in motivazione; (b) compensa le spese di giudizio; (c) pone il contributo unificato a carico del Comune. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023, con l'intervento dei magistrati:
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