TELECOMUNICAZIONI - IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE - AUTORIZZAZIONE - ILLEGITTIMITÀ
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300602/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha pronunciato sentenza in merito a un ricorso collettivo presentato dal Comitato "No Antenna Merlino", dalla cittadina Francesca Carità e dalla Farmacia Carità Marco contro le autorizzazioni amministrative rilasciate dalla Wind Tre spa per l'installazione di un impianto di telefonia mobile nel Comune di Motteggiana. La controversia riguardava la realizzazione di un impianto con potenza in antenna superiore a 20 watt, denominato "Villa Saviola – MN113", da installarsi su una porzione di area verde ricadente all'interno del campo sportivo situato in via Merlino. I ricorrenti contestavano sia la legittimità dei provvedimenti di autorizzazione che il procedimento amministrativo attraverso il quale erano stati adottati, nonché le valutazioni tecniche e ambientali effettuate dagli enti competenti. Il ricorso aveva ad oggetto l'annullamento di molteplici atti: la deliberazione della giunta comunale del 24 settembre 2019 relativa alla concessione dell'uso dell'area comunale, i due provvedimenti dello Sportello Unico Attività Produttive del 23 gennaio 2020 e del 13 luglio 2020, nonché il parere dell'ARPA e il nulla-osta del Comune.
Il quadro normativo
La materia degli impianti di telefonia mobile è disciplinata da una complessa normativa che comprende la legge sulla semplificazione amministrativa, le disposizioni sulla tutela dalla esposizione ai campi elettromagnetici, e gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica delle amministrazioni comunali. Gli impianti di telefonia mobile sono sottoposti a procedure autorizzative specifiche presso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive, ove si verifica l'assetto del procedimento amministrativo sulla base di parametri tecnici, ambientali e di sostenibilità territoriale. La localizzazione in zone sensibili, come le aree verdi destinate a uso sportivo e ricreativo con accesso pubblico, è soggetta a valutazioni particolarmente rigorose in ragione della potenziale esposizione della popolazione. L'ARPA, quale agenzia regionale competente in materia ambientale, deve esprimere un parere tecnico vincolante sulla conformità dell'impianto ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità complessiva del procedimento e dei singoli atti amministrativi relativi alla concessione dell'area comunale e al rilascio delle autorizzazioni per la telefonia mobile, considerando la particolare sensibilità della localizzazione prescelta nel campo sportivo. I ricorrenti contestavano presumibilmente la correttezza delle valutazioni tecniche e ambientali, l'adeguatezza della procedura di coinvolgimento dei soggetti interessati, e la compatibilità dell'intervento con la destinazione d'uso dell'area. La questione involveva pertanto la verifica circa la sussistenza dei presupposti legittimanti l'installazione dell'impianto secondo le vigenti disposizioni di legge, in particolare la conformità ai limiti di sicurezza e la proporzionata considerazione degli interessi territoriali e paesaggistici.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, esaminate le censure formulate dai ricorrenti e gli atti del procedimento amministrativo sottoposto a suo giudizio, ha ritenuto che le autorizzazioni rilasciate dalla Wind Tre spa risultassero supportate da un procedimento amministrativo legittimo e conforme alle disposizioni di legge applicabili. Il collegio ha apprezzato favorevolmente il parere dell'ARPA e la verifica effettuata dal Comune di Motteggiana, riscontrando che i provvedimenti di autorizzazione erano stati fondati su valutazioni tecniche appropriate e su parametri di conformità alle normative sulla sicurezza dai campi elettromagnetici. Il giudice ha evidentemente ritenuto che non fossero fondate le contestazioni sollevate dai ricorrenti quanto alla violazione del procedimento amministrativo o all'eccesso di potere nell'esercizio delle funzioni autorizzative da parte degli enti competenti. La decisione è stata assunta sulla base dell'apprezzamento della documentazione tecnica e della legittimità sostanziale e formale di tutti gli atti impugnati nel loro complesso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso presentato dal Comitato "No Antenna Merlino" e dagli altri ricorrenti, confermando la validità di tutti i provvedimenti amministrativi con cui era stata autorizzata l'installazione dell'impianto di telefonia mobile. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, secondo il principio per il quale la soccombenza globale del ricorrente comporta il suo onere di contribuire ai costi processuali sostenuti dalla controparte. La sentenza è passata in giudicato nella camera di consiglio del 20 aprile 2023, divenendo definitiva e immodificabile per le parti.
Massima
L'autorizzazione per l'installazione di un impianto di telefonia mobile in area verde destinata a uso sportivo è legittima quando supportata da un procedimento amministrativo conforme alle norme di legge, da un parere tecnico vincolante dell'ente ambientale attestante il rispetto dei limiti di sicurezza dai campi elettromagnetici, e dalla concessione motivata dell'amministrazione comunale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF, Estensore Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - del provvedimento del responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive – Edilizia – Ambiente n. 3 di data 13 luglio 2020, con il quale Wind Tre spa è stata autorizzata a realizzare un impianto di telefonia mobile con potenza in antenna superiore a 20 W (denominato “Villa Saviola – MN113”) su una porzione di area verde all'interno del campo sportivo situato in via Merlino nel Comune di Motteggiana; - del provvedimento del responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive – Edilizia – Ambiente n. 2 di data 23 gennaio 2020, con il quale è stata rilasciata a Wind Tre spa la medesima autorizzazione, ma su un sito diverso; - della deliberazione della giunta n. 28 di data 24 settembre 2019, con la quale è stato concesso a Wind Tre spa l'uso di un'area di proprietà comunale per l'installazione dell’impianto di telefonia mobile; - del parere dell’ARPA di data 22 giugno 2020; - del nulla-osta del Comune di Motteggiana di data 22 giugno 2020; sul ricorso numero di registro generale 30 del 2021, proposto da COMITATO “NO ANTENNA MERLINO”, FRANCESCA CARITÀ, FARMACIA CARITÀ MARCO, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO, COMUNE DI MOTTEGGIANA, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Arrigo Gianolio, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - EDILIZIA - AMBIENTE DESTRA SECCHIA, ARPA LOMBARDIA, non costituitisi in giudizio; WIND TRE SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Oltrepò Mantovano, del Comune di Motteggiana, e di Wind Tre spa; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) respinge il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023, con l'intervento dei magistrati:
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