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Sentenza n. 202300538/2023

Sentenza n. 202300538/2023

TELECOMUNICAZIONI - STAZIONE RADIO BASE - INSTALLAZIONE - AUTORIZZAZIONE - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300538/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Vodafone Italia Spa ha richiesto al Comune di Borgo Virgilio, in provincia di Brescia, l'autorizzazione per l'installazione di una nuova stazione radio base per la telefonia mobile all'interno dell'area della ditta Novellini Spa in via Petrarca. Il Comune, tramite il responsabile del Settore Urbanistica Ambiente Territorio, ha dapprima emanato un preavisso di diniego il 21 ottobre 2021 e successivamente ha confermato il diniego definitivo con provvedimento del 4 novembre 2021. Dopo la presentazione dei motivi aggiunti, il procedimento è stato riaperto il 21 marzo 2022 con una proposta alternativa di installare la stazione radio base in un sito diverso già previsto dalla pianificazione comunale, ma una nota del 6 maggio 2022 ha inibito l'avvio dei lavori. Il diniego è stato successivamente riconfermato definitivamente il 12 ottobre 2022. Vodafone ha impugnato tutti questi provvedimenti nonché le disposizioni critiche del regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile approvato il 25 giugno 2021, lamentando l'illegittimità della procedura amministrativa e della disciplina normativa di base.

Il quadro normativo

La materia degli impianti di telefonia mobile rientra nel quadro normativo nazionale del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni) e successive modificazioni, che disciplina l'installazione degli impianti di telecomunicazione, prevedendo procedure autorizzative semplificate attraverso il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive). I comuni hanno la competenza di disciplinare la localizzazione di tali impianti mediante regolamenti, ma questa competenza è soggetta al rispetto dei principi costituzionali e della normativa statale, nonché alla proporzionalità e ragionevolezza dei vincoli imposti. Il regolamento impugnato, in particolare gli articoli 6, 7, 8 e 10 nonché l'allegato A (Mappa delle Localizzazioni Anno 2021), definiva le aree ove era consentita l'installazione degli impianti, operando una limitazione territoriale della possibilità di insediamento. La disciplina comunale deve comunque garantire la compatibilità tra le esigenze di sviluppo delle reti di telecomunicazione e la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, secondo criteri equilibrati e non discriminatori.

La questione giuridica

Il punto di diritto cruciale riguardava la legittimità del diniego opposto dalla amministrazione comunale all'autorizzazione richiesta da Vodafone, sia come singolo provvedimento che come conseguenza dell'applicazione del regolamento municipal. In particolare, era controverso se il regolamento comunale, nella parte in cui escludeva la localizzazione nel sito proposto da Vodafone, rappresentasse una limitazione ragionevole e proporzionata oppure un vincolo illegittimo e discriminatorio rispetto alle garanzie previste dalla normativa statale. Inoltre, emergevano profili procedurali rilevanti, poiché l'amministrazione aveva riapertoi il procedimento e proposto una localizzazione alternativa, atto che poteva costituire un elemento di contraddittorietà nella condotta dell'ente. La questione toccava anche l'interpretazione dei poteri discrezionali del comune in materia di pianificazione urbanistica e delle telecomunicazioni, in tension con i diritti delle società di telecomunicazione a realizzare le infrastrutture necessarie al servizio.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero infetti da vizi di legittimità idonei a determinarne l'annullamento. Sebbene la motivazione estesa non sia riportata nel presente testo, l'accoglimento totale del ricorso e l'attribuzione delle spese al Comune indicano che il collegio giudicante ha ritenuto illegittima la negazione dell'autorizzazione nella forma concretamente rappresentata, probabilmente per eccesso di potere, violazione di legge, o mancanza di adeguata motivazione dei provvedimenti. Il fatto che il ricorso abbia contestato sia il singolo diniego che l'intera disciplina regolamentare, e che il TAR abbia accolto il ricorso, suggerisce che il giudice ha riscontrato un profilo di illegittimità nella pianificazione comunale o nella sua applicazione al caso concreto. La riproposizione di alternative non motivate adeguatamente, combinata con il diniego iniziale, potrebbe aver costituito un elemento determinante nella valutazione del vizio procedimentale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha definitivamente accolto il ricorso promosso da Vodafone Italia Spa, annullando i provvedimenti di diniego emanati dal Comune di Borgo Virgilio. Ha inoltre compensato le spese di giudizio tra le parti e ha posto il contributo unificato a carico del Comune, indicando una soccombenza amministrativa dell'ente comunale. La sentenza ordina che sia eseguita dall'autorità amministrativa, il che significa che il Comune deve dare corso alla fase amministrativa successiva per dar seguito alla pronuncia del giudice. Di conseguenza, l'amministrazione comunale dovrà riconsiderare la richiesta di Vodafone secondo le indicazioni implicate dall'accoglimento del ricorso.

Massima

L'amministrazione comunale non può opporre un diniego ingiustificato o proporzionato all'installazione di impianti di telefonia mobile quando tale diniego contrasta con i principi di ragionevolezza e proporzionalità della normativa statale, ovvero quando il regolamento locale di disciplina territoriale violi i criteri di equilibrio tra le esigenze di sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione e la tutela di interessi pubblici.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente FF, Estensore
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
(a) nel ricorso introduttivo:
-	del provvedimento del responsabile del Settore Urbanistica Ambiente Territorio di data 4 novembre 2021, con il quale è stata negata l’autorizzazione all'installazione di una nuova stazione radio base per la telefonia mobile all'interno dell'area della ditta Novellini spa, in via Petrarca;
-	del preavviso di diniego di data 21 ottobre 2021;
-	degli art. 6, 7, 8 e 10 e dell'allegato A (Mappa delle Localizzazioni Anno 2021) del regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili, approvato con deliberazione consiliare n. 27 di data 25 giugno 2021;
(b) nei primi motivi aggiunti:
-	della nota del responsabile del Settore Urbanistica Ambiente Territorio di data 6 maggio 2022, con la quale è stato inibito l’avvio dei lavori di installazione di una nuova stazione radio base per la telefonia mobile all'interno dell'area della ditta Novellini spa, in via Petrarca;
-	della nota del responsabile del Settore Urbanistica Ambiente Territorio di data 21 marzo 2022, con la quale è stato riaperto il procedimento, ed è stata formulata alla ricorrente la proposta di installare la nuova stazione radio base in un sito già previsto dalla pianificazione;
-	con accertamento della formazione del silenzio-assenso sull'istanza presentata il 5 ottobre 2021;
(c) nei secondi motivi aggiunti:
-	del provvedimento del responsabile del Settore Urbanistica Ambiente Territorio di data 12 ottobre 2022 (comunicato con nota SUAP di data 11 novembre 2022), con il quale è stata definitivamente negata l’autorizzazione richiesta;
-	del preavviso di diniego di data 1 settembre 2022;
sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
VODAFONE ITALIA SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Borghi e Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
COMUNE DI BORGO VIRGILIO, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 13/c;
ARPA LOMBARDIA, non costituitasi in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Borgo Virgilio;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. Mauro Pedron;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	accoglie il ricorso, come precisato in motivazione;
(b)	compensa le spese di giudizio;
(c)	pone il contributo unificato a carico del Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023, con l'intervento dei magistrati:

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