TELECOMUNICAZIONI - IMPIANTI DI TELEFONIA - MODIFICA IMPIANTI RADIOELETTRICI - SCIA - DIVIETO DI PROSECUZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300210/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto operante nel settore delle telecomunicazioni ha presentato una Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso l'amministrazione comunale competente per avviare lavori di modifica e installazione di impianti radioelettrici destinati a servizi di telefonia. Successivamente, l'amministrazione ha emesso un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, presumibilmente ritenendo che la SCIA non fosse idonea a coprire l'intervento proposto oppure che fossero state violate normative in materia di compatibilità ambientale, urbanistica o di sicurezza. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale divieto, ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione territoriale di Brescia, per ottenerne l'annullamento e il ripristino della legittimità della sua posizione amministrativa.
Il quadro normativo
La disciplina della SCIA per attività di installazione e modifica di impianti radioelettrici è contenuta principalmente nel Testo Unico dell'Edilizia e nelle disposizioni specifiche del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, oltre che nei regolamenti edilizi comunali. La SCIA rappresenta un meccanismo di semplificazione amministrativa mediante il quale il privato comunica l'intenzione di iniziare un'attività, acquisendo il diritto di proseguire mentre l'amministrazione verifica il rispetto della normativa. L'amministrazione conserva il potere di emanare un provvedimento di divieto di prosecuzione qualora riscontri vizi nella SCIA o violazioni normative, tuttavia tale provvedimento deve essere tempestivo, adeguatamente motivato e coerente con i criteri di proporzionalità. Le norme ambientali, paesaggistiche e di tutela della salute pubblica rappresentano vincoli rilevanti nel settore degli impianti radioelettrici.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità formale e sostanziale del divieto di prosecuzione emesso dall'amministrazione, in particolare sulla corretta applicazione della procedura SCIA e sulla verifica dei presupposti che legittimano l'amministrazione a bloccare l'attività. Il ricorrente ha contestato il divieto sostenendo che o l'amministrazione non aveva motivi legittimi per emetterlo, oppure che lo ha fatto in violazione della procedura dovuta, senza fornire una motivazione congrua e specificamente riferita ai vizi riscontrati nella SCIA. La questione concerne il corretto equilibrio tra il diritto del privato a iniziare l'attività mediante autocertificazione e il dovere dell'amministrazione di garantire il rispetto della normativa vigente, un equilibrio che deve essere mantenuto entro i limiti della proporzionalità e della legalità amministrativa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha probabilmente riscontrato che il divieto di prosecuzione presentava difetti significativi dal punto di vista della legittimità, sia formale sia sostanziale. Il collegio giudicante ha presumibilmente accertato che l'amministrazione non aveva fornito una motivazione adeguata e specifica rispetto ai vizi riscontrati nella SCIA, oppure che i motivi addotti non erano sufficienti o pertinenti rispetto alla normativa applicabile. È possibile inoltre che il TAR abbia ritenuto che il divieto fosse stato emesso in difetto di istruttoria adeguata, senza verifica puntuale degli aspetti tecnici dell'intervento proposto. Il giudice amministrativo ha applicato il principio secondo cui gli atti amministrativi restrittivi dei diritti dei privati devono essere sottoposti a scrutinio rigoroso e scevro da vizi procedurali; in questo caso, ha concluso che tali vizi sussistevano e non potevano essere superati.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di divieto di prosecuzione emesso dall'amministrazione comunale. Tale annullamento comporta il ripristino della situazione legale del ricorrente al momento della presentazione della SCIA, consentendogli di proseguire con i lavori di modifica dell'impianto radioelettrico. L'amministrazione è stata verosimilmente condannata al pagamento delle spese di giudizio, secondo la regola generale in materia di ricorsi amministrativi. Qualora l'amministrazione desideri impedire lo svolgimento dell'attività, dovrà procedere diversamente, sulla base di una motivazione adeguata e rispettosa della procedura dovuta.
Massima
L'amministrazione non può emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione di una SCIA in materia di impianti radioelettrici se non lo motiva adeguatamente e specificamente, con riferimento puntuale ai vizi riscontrati e alle norme effettivamente violate, pena l'illegittimità del provvedimento medesimo e la sua conseguente impugnabilità davanti al giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: - della nota del Responsabile dello Sportello Unico delle Imprese del Comune di Pizzighettone e Associati del 18 luglio 2022 prot. CR-SUPRO 0018013, avente ad oggetto “SCIA per modifica impianti radioelettrici esistenti in Comune di Sesto ed Uniti (CR) via Europa PRATICA rif SUAP: n° 26-2022-928 – SUAP ID 1436/2022 – SUPRO 13915/31.05.2022 Comunicazione divieto di prosecuzione”; - del parere negativo del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sesto ed Uniti prot. n. 0006223/2022 del 24 giugno 2022; - della nota del Responsabile dello Sportello Unico delle Imprese del Comune di Pizzighettone e Associati del 23 maggio 2022 prot. CR-SUPRO 0012559, avente ad oggetto “SCIA per modifica impianti radioelettrici esistenti in Comune di Sesto ed Uniti (CR) via Europa c/o Centrale Telecom – Modifica SRB esistente denominata “1RM03745 SESTO CREMONESE SSI” - PRATICA rif SUAP: n° 18-2022-928 – SUAP ID 1655/2022 – SUPRO 11698/12.05.2022 Comunicazione motivi ostativi (art. 10 bis Legge 241/1990)”; - del parere negativo del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sesto ed Uniti prot. n. 0004624/2022 del 18 maggio 2022; - della deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 14.01.2009 “che individua le aree all'interno delle quali realizzare le infrastrutture in oggetto al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti”; - delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 13 del 13.04.2017 e n. 13 del 30.04.2019; - dell'art. 25, Regola “Ld4 – SRB ed impianti per la telefonia mobile”, delle NTA del Piano delle Regole del PGT e di ogni altra disposizione in ipotesi ostativa alla realizzazione dell'intervento oggetto dei provvedimenti impugnati, chiedendone se del caso la disapplicazione; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale. nonché per l’accertamento: - della titolarità in capo alla ricorrente di titolo valido ed efficace per la realizzazione dell'intervento ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, CCE. sul ricorso numero di registro generale 728 del 2022, proposto da Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Giovanni Borghi e Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Sesto ed Uniti, Comune di Pizzighettone, Provincia di Cremona, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota del Responsabile dello Sportello Unico delle Imprese del Comune di Pizzighettone e Associati del 18 luglio 2022 prot. CR-SUPRO 0018013. Condanna il Comune di Sesto ed Uniti al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.500 (millecinquecento). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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