Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA—Accolto
Sentenza n. 202300210/2023
Telecomunicazioni - Impianti Di Telefonia - Modifica Impianti Radioelettrici - Scia - Divieto Di Prosecuzione
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: - della nota del Responsabile dello Sportello Unico delle Imprese del Comune di Pizzighettone e Associati del 18 luglio 2022 prot. CR-SUPRO 0018013, avente ad oggetto “SCIA per modifica impianti radioelettrici esistenti in Comune di Sesto ed Uniti (CR) via Europa PRATICA rif SUAP: n° 26-2022-928 – SUAP ID 1436/2022 – SUPRO 13915/31.05.2022 Comunicazione divieto di prosecuzione”; - del parere negativo del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sesto ed Uniti prot. n. 0006223/2022 del 24 giugno 2022; - della nota del Responsabile dello Sportello Unico delle Imprese del Comune di Pizzighettone e Associati del 23 maggio 2022 prot. CR-SUPRO 0012559, avente ad oggetto “SCIA per modifica impianti radioelettrici esistenti in Comune di Sesto ed Uniti (CR) via Europa c/o Centrale Telecom – Modifica SRB esistente denominata “1RM03745 SESTO CREMONESE SSI” - PRATICA rif SUAP: n° 18-2022-928 – SUAP ID 1655/2022 – SUPRO 11698/12.05.2022 Comunicazione motivi ostativi (art. 10 bis Legge 241/1990)”; - del parere negativo del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sesto ed Uniti prot. n. 0004624/2022 del 18 maggio 2022; - della deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 14.01.2009 “che individua le aree all'interno delle quali realizzare le infrastrutture in oggetto al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti”; - delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 13 del 13.04.2017 e n. 13 del 30.04.2019; - dell'art. 25, Regola “Ld4 – SRB ed impianti per la telefonia mobile”, delle NTA del Piano delle Regole del PGT e di ogni altra disposizione in ipotesi ostativa alla realizzazione dell'intervento oggetto dei provvedimenti impugnati, chiedendone se del caso la disapplicazione; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale. nonché per l’accertamento: - della titolarità in capo alla ricorrente di titolo valido ed efficace per la realizzazione dell'intervento ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, CCE. sul ricorso numero di registro generale 728 del 2022, proposto da Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Giovanni Borghi e Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Sesto ed Uniti, Comune di Pizzighettone, Provincia di Cremona, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota del Responsabile dello Sportello Unico delle Imprese del Comune di Pizzighettone e Associati del 18 luglio 2022 prot. CR-SUPRO 0018013. Condanna il Comune di Sesto ed Uniti al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.500 (millecinquecento). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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