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Sentenza n. 202300584/2023

Sentenza n. 202300584/2023

STRANIERI /PERMESSO DI SOGGIORNO / RILASCIO / PER AFFIDAMENTO / DENEGATO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300584/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, per ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale la Questura di Brescia ha respinto la sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di affidamento. Il ricorso è stato depositato nel 2019 e riguarda una decisione della Questura in materia di immigrazione e soggiorno di stranieri nel territorio italiano. La controversia tocca un tema centrale del diritto amministrativo relativo all'immigrazione, ossia il potere della pubblica amministrazione di valutare i presupposti per il riconoscimento di protezione umanitaria attraverso il permesso di soggiorno per motivi di affidamento. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Sonila Begaj, ha ritenuto illegittimo il rifiuto opposto dall'amministrazione e ha chiesto al giudice amministrativo di annullare il provvedimento.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno per motivi di affidamento è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione, in particolare dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che regola l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri dal territorio italiano. Tale istituto rappresenta una forma di protezione che la legislazione italiana riconosce agli stranieri che versano in particolari condizioni di vulnerabilità, anche se non rientrano formalmente nei casi di asilo politico o di protezione sussidiaria. Le decisioni adottate dalla Questura in questa materia costituiscono provvedimenti amministrativi impugnabili dinanzi ai giudici amministrativi, che devono verificare se la pubblica amministrazione ha correttamente applicato la legge e ha rispettato i principi della legalità, della proporzionalità e del giusto procedimento. Il controllo giurisdizionale si estende anche al merito della valutazione amministrativa, sebbene con il dovuto rispetto per il margine di discrezionalità riconosciuto all'amministrazione.

La questione giuridica

La controversia riguardava la legittimità del rifiuto opposto dalla Questura di Brescia alla domanda di permesso di soggiorno per motivi di affidamento, vale a dire se l'amministrazione aveva correttamente valutato i presupposti per il rilascio del titolo richiesto. Il ricorrente probabilmente contestava che la Questura avesse errato nella ricostruzione dei fatti rilevanti oppure avesse disapplicato le norme vigenti in materia, oppure ancora che avesse violato principi procedurali nel processo decisionale. La questione giuridica si situa nel complesso equilibrio tra il potere discrezionale della pubblica amministrazione di valutare i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria e il diritto del ricorrente a una decisione legittima e motivata. Tale questione riveste rilevanza generale poiché incide sulla concreta applicazione della protezione umanitaria in Italia e sulla coerenza interpretativa delle disposizioni relative al permesso di soggiorno.

La motivazione del giudice

Pur non essendo riportata in forma estesa nel presente testo di sentenza (come accade per molti provvedimenti amministrativi che contengono solo epigrafe e dispositivo), la decisione del TAR di respingere il ricorso comporta che il collegio giudicante ha ritenuto legittimo il provvedimento della Questura di Brescia. Ciò significa che il giudice ha accertato che la Questura aveva correttamente applicato la normativa vigente nel valutare i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di affidamento e non aveva commesso errori di fatto o di diritto tali da inficiare il provvedimento. Il TAR ha ritenuto che l'amministrazione aveva operato entro i margini di discrezionalità consentiti dalla legge e che la decisione di rifiuto era supportata da valide motivazioni. La sentenza implica che il ricorrente non ha provato che il provvedimento fosse illegittimo o che la Questura avesse trasgredito i principi generali del diritto amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero, confermando così la legittimità della decisione della Questura di Brescia di negare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di affidamento. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuno ha sopportato le proprie spese legali senza condanna all'una o all'altra parte. Il TAR ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa e ha disposto che le generalità del ricorrente e ogni altro dato idoneo a identificarlo fossero oscurati nei fascicoli, al fine di proteggere la dignità e i diritti della persona interessata, conformemente alle disposizioni sulla privacy contenute nel decreto legislativo 196 del 2003 e nel Regolamento UE 679 del 2016.

Massima

L'amministrazione gode di discrezionalità nella valutazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di affidamento, e tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illegittimità, violazione di legge o trasgressive dei principi generali del diritto amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente, Estensore
Mauro Pedron,	Consigliere
Pietro Buzano,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento del -OMISSIS-, nr cat. -12/immig./2014/2^sez./db - , con cui la Questura di Brescia ha respinto la domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di affidamento.
sul ricorso numero di registro generale 701 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sonila Begaj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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