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Sentenza n. 202300964/2023

Sentenza n. 202300964/2023

STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - LAVORO SUBORDINATO - ISTANZA - RIGETTO - CONTESTUALE RICORSO PER SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300964/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Ana Kaja ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare due provvedimenti legati al suo permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In primo luogo, ha ricorso contro il rifiuto esplicito del Questore della provincia di Mantova del 22 dicembre 2022 di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi lavorativi. In secondo luogo, ha contestato il silenzio-rifiuto della Prefettura di Mantova rispetto a due istanze di nulla osta presentate rispettivamente il 5 aprile 2022 e il 3 giugno 2022. La ricorrente chiedeva al giudice amministrativo di annullare entrambi i provvedimenti, sostenendo che la loro illegittimità pregiudicava il suo diritto di lavoro e di soggiorno in Italia. Il caso si inquadra nel procedimento complesso di accesso al lavoro per cittadini extracomunitari, dove il nulla osta costituisce un passaggio amministrativo preliminare necessario.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 286 del 1998 (Testo Unico sull'Immigrazione) e dalle sue disposizioni relative al permesso di soggiorno e al nulla osta al lavoro per stranieri. Il nulla osta rappresenta un'autorizzazione preliminare che le Prefetture devono rilasciare quando sussistono le condizioni di legge per l'ammissione di una persona straniera al mercato del lavoro italiano. La legge 241 del 1990 sulla procedura amministrativa stabilisce il principio generale del silenzio-rifiuto, secondo il quale l'inerzia dell'amministrazione oltre i termini previsti dalla legge equivale a un rifiuto del provvedimento richiesto. Le amministrazioni competenti devono dunque provvedere nel merito entro i termini di legge oppure il ricorrente può impugnare l'omissione come illegittima inattività amministrativa.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguardava la legittimità del silenzio mantenuito dalla Prefettura sui nulla osta e il rifiuto del Questore di concedere il permesso di soggiorno. Ana Kaja contestava che l'amministrazione avesse violato l'obbligo di pronunciarsi sul nulla osta nei termini di legge, facendo perdere al procedimento il suo carattere propulsivo. Un aspetto rilevante era se il rifiuto del permesso di soggiorno fosse stato correttamente motivato alla luce dello stato pendente del procedimento di nulla osta. La questione tocca il principio della correlazione tra i due provvedimenti: il permesso di soggiorno per lavoro presuppone normalmente l'ottenimento del nulla osta, sicché un rifiuto prematuro potrebbe costituire un vizio procedimentale dell'atto impugnato.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha distinto tra i due ricorsi, ritenendo di doverli valutare separatamente. Quanto al rifiuto del Questore del permesso di soggiorno, il collegio ha rigettato la domanda di annullamento, concludendo che il Questore aveva correttamente emanato il provvedimento oppure che il ricorso era infondato nel merito o proceduralmente difettoso. Diversamente, rispetto al silenzio-rifiuto sui nulla osta, il giudice ha accolto la censura della ricorrente, ritenendo che la Prefettura avesse illegittimamente omesso di pronunciarsi nel merito entro i termini di legge. Il TAR ha riconosciuto che l'inerzia amministrativa non poteva protrarsi indefinitamente e che l'amministrazione aveva l'obbligo di decidere espressamente. Il giudice ha ordinato pertanto alla Prefettura di dare corso al procedimento abbandonato, provvedendo nel merito entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato il ricorso nella parte in cui chiedeva l'annullamento del rifiuto del Questore relativo al permesso di soggiorno. Ha invece accolto il ricorso nella parte in cui contestava il silenzio-rifiuto della Prefettura sui nulla osta, ordinando all'amministrazione di provvedere sull'istanza di nulla osta entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Le spese processuali sono state compensate, ciascuna parte sopportando le proprie. La sentenza è immediatamente esecutiva per quanto riguarda l'obbligo di ripresa del procedimento presso la Prefettura, salvo che il giudice non abbia statuito diversamente.

Massima

L'amministrazione non può omettere di pronunciarsi nel merito su un'istanza di nulla osta nei termini di legge, e il silenzio oltre il termine prescribes costituisce un atto illegittimo che il giudice amministrativo può annullare, ordinando all'amministrazione di riprendere il procedimento e di decidere entro un termine perentorio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente, Estensore
Alessandro Fede,	Referendario
Marilena Di Paolo,	Referendario
A. per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Mantova del 22.12.2022 prot. n. Cat. A 11/Imm/I sez/177/2022 notificato in data 27.01.2023, di rifiuto del rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
B. per l'annullamento
del silenzio rifiuto alle istanze di nulla osta n. MN1308148181 presentata in data 3.06.2022 e n. MN1308131645 presentata in data 5.04.2022 alla Prefettura di Mantova.
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 210 del 2023, proposto da Ana Kaja, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Vappina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Amministrazione dell’interno in persona del ministro pro tempore, e il Prefetto pro tempore della provincia di Mantova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, rigetta la domanda in epigrafe sub A, e accoglie quella sub B, e, quanto a quest’ultima, per l’effetto ordina all’Amministrazione di provvedere sull’istanza di nulla osta entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 20 dicembre 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

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