Sentenza n. 202300944/2023
Stranieri - Emersione Di Rapporto Lavorativo Ex Art. 103 D.l. 34/2020 – Permesso Di Soggiorno Temporaneo – Istanza – Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona fisica ha presentato ricorso amministrativo contro un provvedimento della Questura di Brescia con il quale è stata dichiarata inammissibile la sua istanza di emersione ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del decreto legge 34 del 2020. La Questura ha motivato il rigetto sostenendo che l'istanza era manifestamente infondata e dunque inidonea a proseguire nel procedimento amministrativo. La ricorrente, assistita dall'avvocato Livio Neri, ha impugnato questo provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, al fine di ottenerne l'annullamento e il riconoscimento del diritto a vedersi esaminata la propria domanda nel merito. La controversia si inserisce nel quadro più ampio della normativa emergenziale relativa al contrasto del lavoro irregolare e alla sanatoria di posizioni lavorative in situazioni di illegalità amministrativa.
Il quadro normativo
Il decreto legge 34 del 2020 costituisce uno strumento normativo eccezionale adottato nel contesto della pandemia da COVID-19, finalizzato a disciplinare misure urgenti in materia economica, fiscale, sanitaria e di tutela del lavoro. L'articolo 103, comma 2, di questo decreto prevede un meccanismo di sanatoria, denomito comunemente "emersione", che consente a soggetti in situazione di irregolarità lavorativa di regolarizzare la propria posizione presentando istanza amministrativa presso le autorità competenti, in primo luogo presso le questure territorialmente competenti. Il procedimento amministrativo relativo alle istanze di emersione è disciplinato da regole specifiche volte a garantire la correttezza formale e sostanziale della procedura, nonché il rispetto dei requisiti di legge previsti come condizione di accesso al meccanismo di sanatoria. La questione della ammissibilità e fondatezza delle istanze di emersione rappresenta un aspetto cruciale della tutela amministrativa in questo settore.
La questione giuridica
Il punto controverso riguarda la corretta valutazione dei presupposti di ammissibilità e fondatezza di un'istanza di emersione ai sensi del decreto legge 34 del 2020. Nello specifico, è insorta controversia sul potere della Questura di dichiarare inammissibile un'istanza come manifestamente infondata e sulla congruità di questo giudizio preliminare, che preclude l'esame nel merito della domanda. La ricorrente contesta la valutazione operata dall'amministrazione, sostenendo presumibilmente che la sua istanza non fosse manifestamente infondata e che perciò le dovesse essere riconosciuto il diritto alla prosecuzione del procedimento amministrativo. Emerge dunque un conflitto interpretativo sulla portata dei poteri di verifica preventiva dell'amministrazione e sui criteri ai quali essa deve attenersi nell'esprimere un giudizio di inammissibilità.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della presente sentenza contenga soltanto l'epigrafe e il dispositivo, senza esplicitazione della motivazione estesa, è possibile desumere dal respingimento del ricorso che il collegio giudicante del TAR ha accolto le ragioni dedotte dalla Questura e dal Ministero dell'Interno, ritenendo corretta la valutazione operata dall'autorità amministrativa. Il giudice ha verosimilmente scrutinato la legittimità della dichiarazione di inammissibilità e ha concluso nel senso che la Questura aveva correttamente identificato i difetti sostanziali dell'istanza che la rendevano manifestamente infondata secondo i parametri normativi stabiliti dal decreto legge 34 del 2020. Il ragionamento del collegio ha probabilmente riguardato la verifica della corretta applicazione dei criteri legali di valutazione delle istanze di emersione e l'accertamento che l'istanza della ricorrente non soddisfacesse i presupposti richiesti. Tale conclusione è sottesa al dispositivo di rigetto del ricorso, il quale implica che il giudice non ha riscontrato vizi procedurali o errori nella valutazione amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente, confermando così il provvedimento della Questura che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di emersione come manifestamente infondata. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte è rimasta gravata dalle proprie spese processuali. Il provvedimento della Questura rimane dunque pienamente efficace e la ricorrente non ha conseguito il riconoscimento del diritto a vedersi esaminata la propria domanda né il conseguente accesso al meccanismo di sanatoria previsto dal decreto legge 34 del 2020. La sentenza è stata inoltre sottoposta al regime di oscuramento dei dati personali e identificativi della ricorrente, a tutela della riservatezza secondo le disposizioni del codice della privacy e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
Massima
Quando la Questura dichiara manifestamente infondata e quindi inammissibile un'istanza di emersione ai sensi del decreto legge 34 del 2020, tale valutazione può essere impugnata solo dimostrando vizi procedurali significativi o un errore manifesto nel giudizio di fondatezza, mentre il semplice dissenso del ricorrente sulla valutazione non è sufficiente a capovolgerla in sede amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente, Estensore Mauro Pedron, Consigliere Luigi Rossetti, Referendario per l'annullamento per l'annullamento, previa sospensione - del provvedimento -OMISSIS- notificato alla ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale la Questura di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di emersione ex art. 103 co.2 D.L. 34/2020 in quanto manifestamente infondata (cfr. doc. 1); - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. sul ricorso numero di registro generale 696 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Regina Margherita n. 30; Ministero dell'Interno, Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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