STRANIERI - EMERSIONE DI RAPPORTO LAVORATIVO EX ART. 103 D.L. 34/2020 - ISTANZA – RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300093/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero, il signor Ahmed Fawzy Abdelsalam Elabsawy, si trovava in una condizione di irregolarità nel rapporto di lavoro con un datore di lavoro. Il signor El Ebsawy Said Abd El Salam Aly, presumibilmente il datore di lavoro, ha presentato al Ministero dell'Interno una domanda di emersione del lavoro irregolare al fine di regolarizzare la posizione lavorativa del dipendente straniero. Tale istanza era volta a beneficiare degli istituti di regolarizzazione previsti dalla normativa italiana in materia di lavoro straniero. Il Ministero dell'Interno ha rigettato la domanda con provvedimento notificato il 26 novembre 2021. I ricorrenti hanno impugnato il diniego dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ritenendo illegittimo il rigetto della loro istanza di emersione.
Il quadro normativo
La regolarizzazione dei lavoratori stranieri irregolari è disciplinata in Italia mediante specifici decreti legge che, in situazioni di emergenza economica o sanitaria, consentono ai datori di lavoro di emersione dal nero. La normativa vigente al momento della domanda, in particolare i decreti sui flussi migratori e le disposizioni sul lavoro straniero, stabilisce i presupposti procedurali e sostanziali per il riconoscimento della regolarizzazione. Il Ministero dell'Interno esercita il potere discrezionale di valutazione delle domande di emersione secondo criteri definiti dalle disposizioni di legge, verificando il rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto di emersione applicabile. I ricorsi avverso i rigetti di tali domande costituiscono materia di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale, che sindaca la correttezza del procedimento amministrativo e la rispondenza del provvedimento alla normativa vigente.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità del rigetto opposto dal Ministero alla domanda di emersione. I ricorrenti contestavano presumibilmente l'illegittimità del provvedimento di rigetto, sostenendo il diritto a ottenere la regolarizzazione del rapporto lavorativo sulla base dei presupposti normativi allora vigenti. La questione comportava l'interpretazione corretta dei requisiti per l'accesso al beneficio dell'emersione e la verifica dell'erroneità della valutazione amministrativa dei presupposti di legge. Il giudice amministrativo doveva accertare se il Ministero avesse correttamente applicato la disciplina di emersione vigente e se il rigetto fosse conseguenza logica e legittima della istruttoria amministrativa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, pur non esplicitando dettagliatamente le ragioni della decisione nel testo disponibile, ha ritenuto legittimo il provvedimento di rigetto emesso dal Ministero dell'Interno. L'organo giudicante ha evidentemente concluso che il Ministero aveva correttamente verificato l'assenza di uno o più presupposti legali necessari per il riconoscimento dell'emersione, oppure che la procedura era stata svolta in conformità alle disposizioni applicabili. Il ragionamento del collegio non ha riscontrato nelle impugnazioni dei ricorrenti profili di illegittimità del provvedimento amministrativo tali da determinare l'annullamento del rigetto. La conclusione di respingimento del ricorso appare coerente con una valutazione negativa dei presupposti fattuali e normativi per l'accesso al beneficio dell'emersione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso proposto dai signori El Ebsawy e Ahmed Fawzy Abdelsalam Elabsawy, confermando la legittimità del provvedimento di rigetto della domanda di emersione notificato in data 26 novembre 2021. Le spese di giudizio sono state poste a carico reciproco delle parti e risultano compensate, cosicché nessuna delle parti dovrà versare all'altra alcunché in relazione alle spese del procedimento. Il giudice ha ordinato che il presente provvedimento sia eseguito dall'Autorità amministrativa, dando definitività alla posizione del Ministero dell'Interno sulla inutilità della domanda di emersione.
Massima
Il rigetto di una domanda di emersione di lavoro irregolare è provvedimento legittimo quando il Ministero dell'Interno verifichi l'assenza dei presupposti normativi e fattualmente richiesti dalle disposizioni applicabili, e tale verifica non sia affetta da vizi di procedimento o illogicità manifesta nel percorso valutativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto della domanda di emersione a lavoro irregolare, presentata, dal signor El Ebsawy Said Abd El Salam Aly in favore del signor Elabsawy Ahmed Fawzy Abdelsalam, emesso in data 18.11.2021 e notificato, via pec, in data 26.11.2021. sul ricorso numero di registro generale 178 del 2022, proposto da El Ebsawy Said Abd El Salam Aly e Ahmed Fawzy Abdelsalam Elabsawy, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Sidiki Kanu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Brescia, via S. Caterina n. 6, è domiciliato ex lege; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →