Sentenza n. 202300914/2023
Stranieri - Emersione Di Rapporto Lavorativo Ex Art. 103 D.l. 34/2020 - Istanza - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Amarjotpal Kaur, una lavoratrice straniera, ha richiesto di beneficiare della procedura di emersione e regolarizzazione prevista dal decreto legge numero 34 del 2020 presso la Prefettura di Mantova. La richiesta è stata formulata tramite Saini Jagjeet, presumibilmente il datore di lavoro o un intermediario autorizzato, per consentire alla ricorrente di regolarizzare la propria posizione lavorativa in Italia da una situazione precedentemente irregolare. Il Prefetto di Mantova ha rigettato la richiesta di emersione con provvedimento protocollato il 5 aprile 2022, comunicato alla ricorrente il 3 marzo 2023. Ritenendosi illegittimamente colpita dal diniego, Amarjotpal Kaur ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, chiedendo l'annullamento del provvedimento prefettizio e di tutti gli atti ad esso connessi e conseguenziali.
Il quadro normativo
La disciplina di riferimento è l'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020, che ha introdotto una procedura straordinaria di emersione e regolarizzazione di rapporti di lavoro irregolari, principalmente rivolto a lavoratori stranieri in situazione di irregolarità. Questa disposizione normativa si colloca nel contesto della normativa generale sull'immigrazione e sull'ingresso e soggiorno di stranieri in Italia, incluse le norme che disciplinano i presupposti e le modalità di regolarizzazione. Le decisioni adottate dal Prefetto in materia di ingresso e soggiorno di stranieri rientrano nell'ambito della discrezionalità amministrativa, ma devono comunque rispettare i principi di legalità, proporzionalità e correttezza procedimentale, nonché deve essere garantito il diritto di accesso agli atti amministrativi e il diritto alla difesa delle parti interessate.
La questione giuridica
Il giudice amministrativo doveva verificare se il Prefetto di Mantova aveva correttamente accertato il possesso dei requisiti sostanziali richiesti dall'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020 per la concessione della sanatoria, e se il diniego fosse stato fondato su valutazioni fattiche e giuridiche corrette. In secondo luogo, era necessario esaminare se il procedimento amministrativo fosse stato condotto secondo le forme di legge, se il provvedimento fosse stato adeguatamente motivato e se la discrezionalità amministrativa fosse stata esercitata secondo criteri ragionevoli e non arbitrari. La questione toccava il difficile equilibrio tra le esigenze di controllo dell'immigrazione irregolare da parte dell'amministrazione dello Stato e il diritto della ricorrente di accedere a una procedura legale di regolarizzazione quando ne sussistono i presupposti.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella sua valutazione del ricorso, ha ritenuto che il Prefetto di Mantova avesse esercitato legittimamente la propria discrezionalità amministrativa nel rigettare la richiesta di emersione presentata dalla ricorrente. Secondo il giudice, il provvedimento prefettizio non presentava elementi di illegittimità tale da giustificare l'annullamento, in quanto fondato su una corretta interpretazione e applicazione della normativa vigente. Il collegio giudicante ha probabilmente ritenuto che fossero stati valutati correttamente i requisiti richiesti per l'accesso alla sanatoria, oppure che mancassero le condizioni procedimentali o materiali necessarie per la concessione della regolarizzazione. Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa, il rigetto del ricorso segnala che il tribunale non ha riscontrato neppure vizi procedurali o violazioni dei diritti della ricorrente nel procedimento seguito dalla Prefettura.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha rigettato completamente il ricorso presentato da Amarjotpal Kaur, confermando la legittimità del provvedimento del Prefetto di Mantova del 5 aprile 2022. Le spese del giudizio sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese legali. Il tribunale ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, sottintendendo che il provvedimento prefettizio restava pienamente efficace e la ricorrente non aveva diritto alla regolarizzazione richiesta.
Massima
La discrezionalità amministrativa del Prefetto nella valutazione dei requisiti per l'accesso alle procedure di emersione e regolarizzazione di rapporti di lavoro irregolari, esercitata secondo i criteri e i presupposti normativi, non è soggetta a sindacato del giudice amministrativo se fondata su una corretta applicazione della legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandro Fede, Referendario, Estensore Marilena Di Paolo, Referendario per l'annullamento a) del provvedimento Prot. P-MN/L/N/2020/100831 Em-Dom_2020 del Prefetto di Mantova emesso il 5.4.2022 e comunicato alla ricorrente il 3.3.2023, con cui è stata rigettata la richiesta di emersione ai sensi dell'art. 103 del decreto legge n. 34/2020 presentata da Saini Jagjeet in favore della ricorrente; b) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso. sul ricorso numero di registro generale 236 del 2023, proposto da Amarjotpal Kaur, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; U.T.G. - Prefettura di Mantova e Ministero dell'Interno, in persona del prefetto e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Mantova e del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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