Sentenza n. 202300894/2023
Stranieri - Emersione Di Rapporto Lavorativo Ex Art. 103 D.l. 34/2020 - Istanza – Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia riguarda il ricorso presentato da una persona nei confronti di un provvedimento prefettizio che ha rigettato un'istanza di regolarizzazione di un cittadino extracomunitario. L'istanza era stata presentata ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Decreto Legge 34 del 2020, nel quale il legislatore aveva introdotto una sanatoria straordinaria mirata a regolarizzare posizioni di cittadini stranieri irregolari che lavoravano in determinati settori durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il ricorrente contestava il rigetto della domanda di regolarizzazione sostenendo il mancato rispetto dei requisiti procedurali o materiali per l'accoglimento dell'istanza. La Prefettura, quale amministrazione competente sulla materia dei permessi di soggiorno e regolarizzazione dei cittadini extracomunitari, aveva comunicato il rigetto con un provvedimento amministrativo motivato. La questione è stata sottoposta al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia per valutare la legittimità del comportamento della pubblica amministrazione.
Il quadro normativo
L'articolo 103, comma 1, del Decreto Legge 34 del 2020 costituisce il fondamento normativo della regolarizzazione straordinaria oggetto del ricorso. Questo articolo, inserito nel contesto dell'emergenza sanitaria, prevedeva procedure semplificate per la regolarizzazione di cittadini extracomunitari impiegati irregolarmente in specifici settori produttivi quali l'agricoltura, la zootecnia, la floricoltura e il lavoro domestico. La norma rappresentava un bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e dell'immigrazione, tipicamente attribuito al Ministero dell'Interno e alle Prefetture, e l'interesse alla regolarizzazione di posizioni lavorative già consolidate nei fatti. Il ricorso si inserisce nel sistema generale della giustizia amministrativa, dove la sindacabilità dei provvedimenti amministrativi è sottoposta ai principi di legittimità, eccesso di potere, violazione di legge e vizio della procedura amministrativa.
La questione giuridica
Il punto controverso ruota attorno alla legittimità del rigetto della domanda di regolarizzazione avanzato dall'amministrazione prefettizia. La questione presenta molteplici sfaccettature: da un lato, occorreva verificare se l'amministrazione aveva correttamente interpretato e applicato i criteri previsti dalla norma di regolarizzazione straordinaria; dall'altro, era necessario accertare se la procedura amministrativa fosse stata seguita in conformità alle disposizioni di legge e ai principi generali di correttezza amministrativa. Il ricorrente contestava il rigetto asserendo che la sua istanza avrebbe dovuto essere accolta in quanto conforme ai requisiti normativi, mentre l'amministrazione riteneva non soddisfatti i presupposti legali per la regolarizzazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, nel valutare il ricorso, ha analizzato la documentazione prodotta dalle parti e il quadro normativo applicabile. Il collegio giudicante, dopo aver esaminato gli argomenti dedotti dal ricorrente mediante la difesa dell'avvocato Bignotti e le controreplica del Ministero dell'Interno rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha concluso che il provvedimento prefettizio di rigetto risultava legittimo e conforme alla legge. Il TAR ha ritenuto che l'amministrazione aveva correttamente applicato i presupposti e le condizioni previste dalla norma di regolarizzazione straordinaria, sia dal punto di vista sostanziale che procedimentale, e che le ragioni addotte dal ricorrente non apparivano idonee a inficiare la legittimità del provvedimento impugnato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la piena legittimità del provvedimento prefettizio di rigetto della domanda di regolarizzazione. La sentenza compensa le spese di lite tra le parti, non attribuendo la soccombenza totale a nessuno dei contendenti dal punto di vista economico. La sentenza è stata pronunciata nel corso della pubblica udienza del 23 novembre 2023 e ha ordinato l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela della privacy e della dignità della persona interessata, in conformità agli articoli 52 del Codice della Privacy italiano e alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.
Massima
L'amministrazione competente in materia di immigrazione gode di un ampio margine di discrezionalità nell'applicazione dei criteri di regolarizzazione straordinaria previsti dalla normativa d'emergenza e i suoi provvedimenti di rigetto risultano sindacabili dal giudice amministrativo solo nel caso di violazione manifesta dei presupposti normativi o dei principi di correttezza amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luigi Rossetti, Referendario per l'annullamento del provvedimento prefettizio n. -OMISSIS- portante il rigetto dell’istanza di regolarizzazione presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, DL n. 34/2020, dal sig. -OMISSIS- in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-, sul ricorso numero di registro generale 495 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Bignotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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