STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - LAVORO SUBORDINATO - RINNOVO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300886/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presso il Questore della Provincia di Bergamo. Tale istanza è stata rigettata dal Questore medesimo con provvedimento notificato al ricorrente, il quale ha ricevuto contestualmente un ordine di allontanamento dal territorio nazionale con termine di quindici giorni dalla notifica. Avverso questo provvedimento il ricorrente ha esperito ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, impugnando tanto il provvedimento di rigetto quanto il correlativo ordine di allontanamento. La controversia rientra nell'ambito del diritto dell'immigrazione, settore dove la discrezionalità amministrativa è ampia pur dovendo rispettare i principi di legalità e proporzionalità.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione di cui al Decreto Legislativo 286/1998, che attribuisce al Questore il potere di rilasciare, rinnovare o rigettare istanze relative ai permessi di soggiorno per diverse finalità, incluso il lavoro subordinato. Il Questore esercita in questo ambito ampi poteri discrezionali, vincolati dalla necessità di valutare i requisiti stabiliti dalla legge, tra cui la disponibilità di idonea documentazione, la sussistenza di un valido rapporto lavorativo e il rispetto delle condizioni di soggiorno. Inoltre, secondo la legislazione vigente, il Questore è autorizzato ad emanare ordini di allontanamento dal territorio nazionale qualora vengano meno i presupposti per il mantenimento del permesso di soggiorno. Il provvedimento deve comunque rispettare i principi generali del diritto amministrativo e le norme sulla tutela dei dati personali, quale il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il Decreto Legislativo 196/2003.
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato il provvedimento del Questore sostenendo presumibilmente che ricorrevano i presupposti legali per il rinnovo del permesso di soggiorno e che il rigetto fosse viziato da illegittimità procedimentale, sviamento di potere oppure mancata valutazione di elementi idonei a fondare il diritto al rinnovo. La controversia verteva quindi sulla corretta applicazione dei criteri discrezionali di concessione da parte dell'amministrazione nonché sulla sussistenza di eventuali vizi procedurali che avrebbero dovuto determinare l'annullamento del provvedimento. In via generale, il punto di diritto riguardava se il Questore avesse rispettato i vincoli normativi posti dalla legge nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa in materia di permessi di soggiorno.
La motivazione del giudice
Dall'analisi della sentenza risulta che il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso, il che significa che ha ritenuto legittimi i provvedimenti impugnati. Sebbene la sentenza non contenga un'ampia motivazione discorsiva, la decisione di rigetto testimonia che il collegio giudicante ha valutato gli argomenti dedotti dal ricorrente e li ha ritenuti infondati. Il TAR ha dunque confermato che il Questore ha correttamente esercitato la propria discrezionalità, ritenendo che non ricorressero i presupposti per il rinnovo del permesso oppure che non vi fossero vizi procedurali tali da invalidare il provvedimento. La sentenza si conclude con l'ordine di ottemperanza per l'autorità amministrativa e il rinvio alle norme sulla protezione dei dati per l'oscuramento dei dati personali del ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il respingimento del ricorso, confermando in tal modo la legittimità del provvedimento del Questore che aveva rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e ordinato l'allontanamento dal territorio nazionale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di millecinquecento euro oltre gli accessori di legge, in favore del Ministero dell'Interno. La sentenza dispone l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa ed ordina l'oscuramento dei dati personali a tutela della dignità della parte ricorrente secondo le disposizioni del GDPR e della normativa italiana sulla privacy.
Massima
Il Questore legittimamente esercita il proprio potere discrezionale nel rigettare l'istanza di rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando non sussistono i presupposti legali per il rilascio, e tale provvedimento non è assoggettabile ad annullamento per vizio procedimentale o illegittimità quando sia stato correttamente motivato e fondato su valutazioni ritenute corrette dal giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luigi Rossetti, Referendario per l'annullamento - del provvedimento -OMISSIS-, notificato al deducente in data -OMISSIS- (doc.2) con il quale il Questore della Provincia di Bergamo ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dallo stesso ricorrente, con ordine nei confronti sig. -OMISSIS-di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento summenzionato (doc.2); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 933 del 2022, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Biagio Angrisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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