AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202300869/2023

Sentenza n. 202300869/2023

STRANIERI - EMERSIONE DI RAPPORTO LAVORATIVO EX ART. 103 D.L. 34/2020 - ISTANZA - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300869/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente controversia riguarda la regolarizzazione straordinaria di un lavoratore straniero effettuata mediante la procedura di emersione introdotta durante l'emergenza pandemica. Javed Galushan, imprenditore e datore di lavoro, ha presentato domanda presso la Prefettura di Mantova per far emergere il proprio dipendente Bilawal Maqsood, verosimilmente occupato in situazione di irregolarità amministrativa. La Prefettura di Mantova ha rigettato la domanda presentata. Insoddisfatto di questo diniego, il datore di lavoro ha promosso ricorso amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento del provvedimento prefettizio e il conseguente accoglimento della domanda di emersione. La controversia si inquadra nel contesto della gestione amministrativa dei flussi migratori e dell'impiego di manodopera straniera in territorio italiano.

Il quadro normativo

La questione giuridica affonda le radici nell'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020, convertito in legge numero 77 del 2020, il quale ha introdotto una straordinaria procedura di regolarizzazione per i lavoratori stranieri presenti in Italia in condizione di irregolarità amministrativa durante il periodo dell'emergenza da COVID-19. Tale norma rappresentava un'eccezione al rigido sistema di programmazione dei flussi migratori e permetteva, entro specifici termini e con determinate modalità, l'emersione spontanea mediante dichiarazione del datore di lavoro. La materia rientra nella competenza dello Stato centrale, con funzioni delegate alle Prefetture territoriali per l'istruttoria, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'ammissibilità delle istanze. Le disposizioni normative prevedevano requisiti specifici, termini perentori e documentazione rigorosa a carico del ricorrente.

La questione giuridica

Il punto controverso consiste nella legittimità del diniego opposto dalla Prefettura alla domanda di emersione presentata dal datore di lavoro. Il ricorrente contestava il motivo del rigetto, sostenendo che la propria istanza soddisfacesse tutti i presupposti di legge o che il provvedimento prefettizio fosse inficiato da vizi procedurali, eccesso di potere o violazione dei principi di leale collaborazione amministrativa. Dalla parte dell'Amministrazione, il Ministero dell'Interno e la Prefettura sostenevano la correttezza della valutazione effettuata e l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta. La questione attiene alla corretta interpretazione delle condizioni di accesso alla regolarizzazione straordinaria e al sindacato amministrativo sui criteri di valutazione applicati dall'Amministrazione.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, esaminato nel merito il ricorso e acquisiti tutti gli elementi necessari, ha ritenuto che l'Amministrazione agisse nel rispetto dei margini discrezionali conferitile dalla normativa e che non emergessero i vizi dedotti dal ricorrente. Il tribunale ha accertato che la domanda di emersione non presentasse i requisiti sostanziali o procedurali previsti dall'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020, ovvero che comunque le circostanze del caso non giustificassero l'accoglimento dell'istanza. Il provvedimento di rigetto è stato giudicato conforme alle disposizioni legislative e ai criteri amministrativi di valutazione riconosciuti dalle disposizioni in vigore. La sentenza ha respinto le eccezioni del ricorrente sulla base di una lettura ristretta ma corretta della normativa sulla regolarizzazione straordinaria.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia ha respinto il ricorso proposto da Javed Galushan, dichiarando legittimo il provvedimento della Prefettura di Mantova del ventotto febbraio duemilaventidue che aveva rigettato la domanda di emersione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese legali quantificate in euro mille, oltre al rimborso forfettario delle spese pari al quindici per cento. La decisione conclude il processo in prima istanza senza prospettare alcun margine ulteriore di revisione della pronuncia nel merito della controversia sulla regolarizzazione.

Massima

Le domande di regolarizzazione straordinaria di lavoratori stranieri presentate ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020 sono soggette al rigoroso verificarsi di tutti i presupposti di legge e devono essere valutate dall'Amministrazione sulla base dei criteri normativi previsti, senza che al giudice amministrativo competa un sindacato sostitutivo sulla discrezionalità amministrativa esercitata legittimamente entro i limiti della legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandro Fede,	Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo,	Referendario
per l'annullamento
a) del provvedimento prot n. P-MN/L/N/2020/101649 emesso dalla Prefettura di Mantova il 28.2.2022, con cui è stata rigettata la domanda di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020, proposta dal datore di lavoro Javed Galushan a favore del lavoratore Bilawal Maqsood;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2022, proposto da
Javed Galushan, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Madella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Mantova, in persona del ministro e del prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione le spese legali che liquida in euro 1.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →