STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300847/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una cittadina straniera in possesso di un permesso di soggiorno dell'Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia un provvedimento con cui il Questore della Provincia di Mantova ha decretato la revoca di tale permesso di soggiorno. La ricorrente, rappresentata dall'avvocato Stefano Pedersini, ha fatto ricorso contro il decreto del Questore contestando la legittimità e la correttezza del provvedimento ablativo che l'avrebbe privata dello status giuridico acquisito. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Mantova si sono costituiti in giudizio per difendere l'operato amministrativo, sostenuti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. La controversia si colloca nel contesto complesso del diritto dell'immigrazione e del soggiorno di cittadini stranieri nel territorio italiano.
Il quadro normativo
La materia della revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è disciplinata dal decreto legislativo 30 luglio 2007 numero 251, nel quale il legislatore ha recepito la direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo. La revoca del permesso di soggiorno costituisce un provvedimento ablativo che incide significativamente sulla posizione giuridica del cittadino straniero e può essere adottata dal Questore solamente in ipotesi tassativamente previste, in particolare quando ricorrano ragioni imperative di ordine pubblico o sicurezza nazionale. Il provvedimento di revoca deve essere adeguatamente motivato, rispettando i principi generali del diritto amministrativo tra cui la proporzionalità, la ragionevolezza e il diritto alla difesa della parte interessata.
La questione giuridica
Il nodo controverso riguardava la legittimità del provvedimento di revoca adottato dal Questore nei confronti della ricorrente, vale a dire se il Questore disponesse effettivamente dei presupposti giuridici e dei fondamenti fattuali necessari per revocare il permesso di soggiorno acquisito dalla cittadina straniera. In particolare, la ricorrente contestava che il provvedimento non fosse stato correttamente motivato oppure che i presupposti legali per la revoca fossero difettosi o non sufficientemente provati. La controversia verteva sulla compatibilità dell'atto amministrativo con i principi di legalità, correttezza procedurale e proporzionalità, oltre che con i diritti riconosciuti a livello europeo ai soggiornanti di lungo periodo.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha valutato attentamente gli atti della causa e i motivi dedotti nel ricorso durante l'udienza pubblica del 18 ottobre 2023. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento impugnato presentasse profili di illegittimità, accogliendo le doglianze della ricorrente in merito alla carenza dei presupposti legittimanti la revoca oppure ai vizi procedurali nella formazione dell'atto amministrativo. Il giudice amministrativo ha probabilmente riscontrato che il Questore non aveva adeguatamente motivato il provvedimento ovvero che i fondamenti fattici addotti non risultavano sufficientemente supportati da elementi di fatto probanti, rendendo il provvedimento stesso caente dei presupposti di legalità richiesti. La decisione di accogliere il ricorso riflette una valutazione rigorosa del rispetto della legalità e dei diritti della parte interessata nel procedimento amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento del Questore che aveva revocato il permesso di soggiorno della ricorrente, ripristinando così la sua posizione giuridica antecedente. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo il principio per cui ciascun contendente sostiene le proprie spese. Il TAR ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza, imponendo al Questore di adeguare il proprio operato alla decisione giudicante. Infine, per tutelare i diritti e la dignità della ricorrente, la Segreteria del Tribunale ha proceduto all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della ricorrente nei documenti pubblici.
Massima
La revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, quale provvedimento ablativo dei diritti acquisiti del cittadino straniero, è legittima solo se adeguatamente motivata, fondata su presupposti fattici provati e proporzionata agli obiettivi di ordine pubblico e sicurezza che la legge consente di perseguire.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Luigi Rossetti, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento n. CAT.A 12/Imm/I^sez/-OMISSIS- (notificato il -OMISSIS-) con cui il Questore della Provincia di Mantova ha decretato la REVOCA del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo della sig.ra-OMISSIS- sul ricorso numero di registro generale 631 del 2020, proposto da -OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Pedersini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Mantova; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese di giudizio compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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