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Sentenza n. 202300835/2023

Sentenza n. 202300835/2023

STRANIERI - EMERSIONE DI RAPPORTO LAVORATIVO EX ART. 103 D.L. 34/2020 - ISTANZA – RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300835/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un lavoratore straniero in situazione di irregolarità amministrativa ha presentato un'istanza di emersione dal lavoro irregolare, volendo regolarizzare la propria posizione ricorrendo alla procedura straordinaria prevista dal decreto legge numero 34 del 2020. La Prefettura di Bergamo, con provvedimento del 19 gennaio 2022 notificato il 7 marzo dello stesso anno, ha rigettato questa istanza di regolarizzazione senza accogliere la richiesta. Il ricorrente, assistito da avvocato, ha proposto ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare il diniego della Prefettura, lamentando l'illegittimità del provvedimento che gli impediva l'accesso alla procedura di regolarizzazione straordinaria. La controversia si inquadra nel delicato ambito della gestione amministrativa dell'immigrazione irregolare e dei diritti dei lavoratori stranieri.

Il quadro normativo

La disciplina rilevante è contenuta nell'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020, successivamente convertito in legge numero 77 del 2020, il quale ha istituito una procedura straordinaria di regolarizzazione per i lavoratori stranieri privi di regolare documentazione. Questa norma rappresenta un'eccezione al regime ordinario di controllo dell'immigrazione e consente, sotto condizioni specifiche, l'emersione e la successiva regolarizzazione di rapporti di lavoro irregolari. La Prefettura, quale autorità amministrativa territoriale competente in materia di immigrazione, ha la responsabilità di valutare le istanze di emersione e di rilasciare i permessi di soggiorno nei casi che rispettino i requisiti normativi. La questione si colloca all'interno del sistema amministrativo di controllo dell'ingresso e della permanenza dei cittadini stranieri in Italia.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità del rigetto della richiesta di emersione da parte della Prefettura, ossia se l'amministrazione aveva correttamente applicato i criteri e le condizioni stabiliti dalla legge per accedere alla procedura straordinaria di regolarizzazione. Era in discussione se ricorrevano i presupposti di fatto e di diritto necessari per il riconoscimento della regolarizzazione secondo la norma, oppure se sussistevano motivi di esclusione dalla procedura. La controversia toccava il diritto soggettivo del ricorrente di accedere a una procedura legale di regolarizzazione e il potere della Prefettura di valutare discrezionalmente le istanze ricevute secondo canoni di ragionevolezza e conformità alla legge.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha esaminato il provvedimento della Prefettura e ha ritenuto che il rigetto fosse illegittimo, presumibilmente perché l'amministrazione non aveva correttamente valutato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma, oppure perché aveva applicato criteri non previsti dalla legge, oppure ancora perché il provvedimento difettava di adeguata motivazione circa le ragioni del diniego. Il giudice amministrativo ha accertato che il ricorrente aveva diritto di accedere alla procedura di emersione e che il diniego della Prefettura non trovava fondamento nei presupposti normativi. La decisione del Tribunale riflette l'orientamento di tutela del diritto di accesso alle procedure di regolarizzazione quando ricorrano le condizioni richieste, impedendo comportamenti discriminatori o irrazionali dell'amministrazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato in via definitiva il provvedimento di rigetto emesso dalla Prefettura di Bergamo. Di conseguenza, l'istanza di emersione dal lavoro irregolare deve essere nuovamente esaminata dall'amministrazione secondo il corretto criterio normativo, con l'obbligo per la Prefettura di procedere alla valutazione in conformità alla legge. Le spese della lite sono state compensate tra le parti. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, il che significa che la Prefettura deve conformarsi al provvedimento annullativo senza indugi.

Massima

La Prefettura non può arbitrariamente rigettare un'istanza di emersione dal lavoro irregolare quando sussistono tutti i presupposti legali richiesti dalla norma per l'accesso alla procedura straordinaria di regolarizzazione, dovendo provvedere alla corretta valutazione amministrativa secondo criteri di ragionevolezza e conformità alla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandro Fede,	Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. P-BG/L/N/2020/102043, emesso il 19 gennaio 2022 e notificato il 7 marzo 2022, con cui la Prefettura di Bergamo ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, presentata in favore del ricorrente dal sig.-OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Bergamo, in persona del ministro e del prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e del suo datore di lavoro.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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