Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMAAccolto

Sentenza n. 202300835/2023

Stranieri - Emersione Di Rapporto Lavorativo Ex Art. 103 D.l. 34/2020 - Istanza – Rigetto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandro Fede,	Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. P-BG/L/N/2020/102043, emesso il 19 gennaio 2022 e notificato il 7 marzo 2022, con cui la Prefettura di Bergamo ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, presentata in favore del ricorrente dal sig.-OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Bergamo, in persona del ministro e del prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e del suo datore di lavoro.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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