STRANIERI - EMERSIONE DI RAPPORTO LAVORATIVO EX ART. 103 D.L. 34/2020 - ISTANZA - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300780/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia contro un decreto di rigetto emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Brescia, ricorso iscritto al numero 1081 del 2022. La controversia rientra nella materia dell'immigrazione e dei provvedimenti amministrativi connessi. Durante il corso del giudizio, mentre il ricorso pendeva in primo grado, l'amministrazione convenuta, cioè la Prefettura stessa, ha emanato un provvedimento di revoca del decreto di rigetto che era stato impugnato. Tale revoca è stata depositata in giudizio tanto dall'Amministrazione resistente quanto dal ricorrente, il quale ha altresì dichiarato formalmente l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Questa situazione rappresenta un caso tipico in cui il sopravvenire di fatti estintivi della questione controversa modifica il quadro processuale, costringendo il giudice a pronunciarsi sulla perdita di interesse a decidere la controversia stessa.
Il quadro normativo
La fattispecie si colloca nell'ambito della procedura amministrativa e delle modalità di conclusione dei giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, in particolare per quanto riguarda l'istituto della cessazione della materia del contendere disciplinato dall'articolo 34, comma 5 del codice del processo amministrativo. Tale norma prevede che la causa possa cessare quando viene meno la materia del contendere, situazione che si verifica quando il provvedimento impugnato viene revocato per motivi intervenuti dopo la presentazione del ricorso oppure quando comunque il diritto dedotto dalla parte non ha più ragione di sussistere a causa di atti sopravvenuti. La sentenza, inoltre, contiene riferimenti al decreto-legge 6 novembre 2023, numero 155, e agli articoli della privacy per la protezione dei dati personali, nonché alle norme sulla liquidazione delle spese processuali e degli onorari ai professionisti che hanno patrocinato le parti. Anche il principio di equità processuale e la compensazione delle spese rivestono un ruolo significativo nella decisione del giudice amministrativo.
La questione giuridica
La questione fondamentale di diritto processuale che il giudice amministrativo doveva affrontare concerneva se la revoca del decreto di rigetto da parte della stessa amministrazione che lo aveva emanato determinasse effettivamente la cessazione della materia del contendere, rendendo superfluo proseguire con il giudizio di merito. Si trattava di stabilire se il ricorrente conservasse ancora un interesse a impugnare il provvedimento nel caso in cui questo fosse stato revocato, e quale fosse il regime delle spese e della compensazione dei diritti processuali una volta accertata la cessazione. La questione, per quanto tecnicamente precisa, rappresentava un'applicazione consolidata della giurisprudenza amministrativa sulla perdita di interesse a decidere quando il provvedimento impugnato non sussista più nel momento in cui il giudice deve pronunciarsi.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha anzitutto rilevato che il provvedimento di revoca del decreto di rigetto era stato regolarmente depositato in giudizio da entrambe le parti, confermando la veridicità del fatto sopravvenuto. Ha quindi applicato l'articolo 34, comma 5 del codice di procedura amministrativa, concludendo che la revoca del decreto impugnato determinava effettivamente la cessazione della materia del contendere, poiché non sussisteva più alcuna questione oggettivamente controversa da decidere. Il TAR ha valutato che la particolare natura della controversia, considerando la modalità risolutiva attraverso un atto amministrativo di revoca, giustificasse l'applicazione del principio della compensazione delle spese di lite, così da evitare che il ricorrente dovesse sostenere il costo integrale della controversia per una questione risoltasi favorevolmente in fatto. Ha inoltre considerato, nell'ambito della liquidazione degli onorari del patrocinatore, che il ricorrente aveva ottenuto il patrocinio a spese dello Stato con decreto della Commissione istituita presso il medesimo Tribunale e che la complessità della causa dovesse ritenersi bassa, dato il valore indeterminabile della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiudendo così il giudizio senza pronunciarsi nel merito sulla fondatezza del ricorso iniziale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, operando il principio per cui ognuna sostiene le proprie spese quando la causa cessa per ragioni sopravvenute non imputabili a nessuno. Il TAR ha inoltre liquidato complessivamente l'importo di mille euro a favore del patrocinatore del ricorrente a titolo di onorari, diritti e spese, al netto della riduzione del cinquanta per cento prevista dalle norme sul patrocinio a spese dello Stato, oltre alle spese generali, CPA e IVA ove dovuta. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione dall'autorità amministrativa, in conformità ai presupposti della tutela della privacy della parte ricorrente.
Massima
Quando l'amministrazione revoca il provvedimento impugnato dopo la presentazione del ricorso e prima della pronuncia del giudice amministrativo, la materia del contendere cessa di sussistere, determinando la chiusura del giudizio senza pronunciamento nel merito e l'applicazione del principio di compensazione delle spese.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Pietro Buzano, Referendario, Estensore per l'annullamento - del decreto -OMISSIS-emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Brescia; - di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto impugnato. sul ricorso numero di registro generale 1081 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pienazza, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia; Visto l’atto, depositato in data 30.09.2023, con il quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che: - con atto depositato in data 30.09.2023 il ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell’emanazione da parte della Prefettura di Brescia del provvedimento di revoca del decreto di rigetto impugnato; - tale provvedimento di revoca è stato depositato in giudizio sia dall’Amministrazione resistente in data 8.09.2023 sia dal ricorrente in data 30.09.2023; Ritenuto, pertanto, che la sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato abbia determinato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.; Ritenuto che la particolare natura della controversia giustifichi la compensazione delle spese di lite; Considerato che: - il ricorrente ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, accolta dalla competente Commissione istituita presso questo Tribunale con il decreto n. 29/2023; - la liquidazione dell’onorario spettante al difensore può essere contenuta nella presente sentenza per ragioni di economia processuale, a chiusura del grado di giudizio (v. art. 83 comma 3-bis del DPR 30 maggio 2002 n. 115); Ritenuto, quindi, di dover provvedere sulla richiesta di liquidazione delle somme spettanti al difensore del ricorrente; Considerato che – tenuto conto del valore indeterminabile della causa il cui indice di complessità, rispetto ad altre tipologie di contenzioso, si può considerare basso, delle modalità di risoluzione della controversia, nonché delle liquidazioni effettuate da questo Tribunale in casi analoghi – risulta congrua la determinazione della somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese (già decurtata della metà ai sensi dell’art. 130 D.p.r. n. 115/2002) in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, se dovuta; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Liquida complessivamente, in favore del patrocinatore del ricorrente, la somma di euro 1.000,00 per onorari, diritti e spese, oltre spese generali, CPA e IVA, se dovuta. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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