Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDADICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202300780/2023

Stranieri - Emersione Di Rapporto Lavorativo Ex Art. 103 D.l. 34/2020 - Istanza - Rigetto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Pietro Buzano,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del decreto -OMISSIS-emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Brescia;
- di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto impugnato.
sul ricorso numero di registro generale 1081 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pienazza, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Visto l’atto, depositato in data 30.09.2023, con il quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con atto depositato in data 30.09.2023 il ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell’emanazione da parte della Prefettura di Brescia del provvedimento di revoca del decreto di rigetto impugnato;
- tale provvedimento di revoca è stato depositato in giudizio sia dall’Amministrazione resistente in data 8.09.2023 sia dal ricorrente in data 30.09.2023;
Ritenuto, pertanto, che la sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato abbia determinato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Ritenuto che la particolare natura della controversia giustifichi la compensazione delle spese di lite;
Considerato che:
- il ricorrente ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, accolta dalla competente Commissione istituita presso questo Tribunale con il decreto n. 29/2023;
- la liquidazione dell’onorario spettante al difensore può essere contenuta nella presente sentenza per ragioni di economia processuale, a chiusura del grado di giudizio (v. art. 83 comma 3-bis del DPR 30 maggio 2002 n. 115);
Ritenuto, quindi, di dover provvedere sulla richiesta di liquidazione delle somme spettanti al difensore del ricorrente;
Considerato che – tenuto conto del valore indeterminabile della causa il cui indice di complessità, rispetto ad altre tipologie di contenzioso, si può considerare basso, delle modalità di risoluzione della controversia, nonché delle liquidazioni effettuate da questo Tribunale in casi analoghi – risulta congrua la determinazione della somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese (già decurtata della metà ai sensi dell’art. 130 D.p.r. n. 115/2002) in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, se dovuta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Liquida complessivamente, in favore del patrocinatore del ricorrente, la somma di euro 1.000,00 per onorari, diritti e spese, oltre spese generali, CPA e IVA, se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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