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Sentenza n. 202300763/2023

Sentenza n. 202300763/2023

STRANIERI - EMERSIONE DI RAPPORTO LAVORATIVO EX ART. 103 D.L. 34/2020 - ISTANZA – RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300763/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia ha origine dalla richiesta di regolarizzazione straordinaria presentata nel corso del 2020 a favore di un cittadino straniero, Sikder Faruk, durante il periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Questa istanza è stata presentata tramite un intermediario, Rahman Mohammad Habibur, presso le autorità competenti. La richiesta si basava sulla procedura di emersione prevista dal decreto legge del governo italiano emanato nel periodo pandemico. Nel marzo 2022 il Questore della Provincia di Mantova ha emesso un provvedimento formale di rigetto dell'istanza, negando la regolarizzazione richiesta. Tale provvedimento ha motivato il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale con l'obiettivo di ottenerne l'annullamento. La controversia si inserisce nel contesto più ampio delle politiche migratorie e della gestione amministrativa degli stranieri in territorio italiano durante la pandemia.

Il quadro normativo

La normativa di riferimento è l'articolo 103, comma 1, del decreto legge numero 34 del 2020, che ha introdotto una procedura straordinaria di emersione per i lavoratori stranieri presenti irregolarmente in Italia. Questo strumento normativo, adottato dal governo durante l'emergenza sanitaria, prevedeva modalità semplificate per consentire agli stranieri di regolarizzare la propria posizione e di ottenere autorizzazioni al soggiorno per motivi lavorativi. La procedura era amministrativa e competeva al Questore quale autorità di pubblica sicurezza. Le decisioni assunte dall'autorità questore in materia di rilascio o rigetto delle istanze di emersione sono soggette al controllo giurisdizionale del Tribunale Amministrativo Regionale nelle forme del ricorso per annullamento. La normativa sull'immigrazione e la pubblica sicurezza si intersecano nel dispositivo dell'emersione, comportando questioni sia di diritto amministrativo che di diritto dell'immigrazione.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità del rigetto dell'istanza di emersione da parte del Questore e se tale rigetto rispettasse i criteri e i presupposti stabiliti dalla legge. In particolare, il ricorrente contestava le ragioni addotte dal Questore nel rigettare la domanda di regolarizzazione. La questione attingeva direttamente ai principi del diritto amministrativo in materia di esercizio del potere discrezionale, motivazione dei provvedimenti e osservanza della procedura amministrativa. Era inoltre rilevante stabilire se il rigetto fosse sostanzialmente fondato sui criteri normativi della legge di regolarizzazione straordinaria o se rappresentasse un'applicazione arbitraria o scorretta della disciplina.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, in sede di giudizio, ha esaminato gli atti e le doglianze del ricorrente nell'udienza pubblica del 11 ottobre 2023. Sebbene la sentenza non riporti in forma estesa le motivazioni del collegio, la decisione di rigettare il ricorso indica che il giudice ha ritenuto legittimo il provvedimento emesso dal Questore. La valutazione condotta dal TAR ha presumibilmente considerato che il rigetto dell'istanza di emersione fosse fondato su presupposti di fatto e di diritto coerenti con la normativa applicabile. Il tribunale non ha ravvisato vizi procedurali o sostanziali tali da determinare l'illegittimità del provvedimento della pubblica amministrazione. La decisione di respingere il ricorso conferma che l'esercizio del potere amministrativo da parte del Questore era conforme alle disposizioni di legge e ai principi generali del diritto amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha definitivamente respinto il ricorso proposto da Faruk Sikder, confermando così la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione emesso dal Questore della Provincia di Mantova in data 14 marzo 2022. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, cosicché ognuna rimane portatrice dei propri costi processuali. La sentenza è stata resa esecutiva dalle autorità amministrative secondo le norme di legge. Non è previsto alcun effetto abrogativo o modificativo del provvedimento originario del Questore.

Massima

L'amministrazione non è obbligata ad accogliere le istanze di emersione straordinaria presentate in violazione delle modalità procedurali previste dalla normativa applicabile quando il rigetto sia fondato su presupposti di fatto e di diritto coerenti con la disciplina legislativa. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, composto da Angelo Gabbricci in qualità di Presidente ed Estensore, Alessandro Fede in qualità di Referendario e Marilena Di Paolo in qualità di Referendario, ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio introdotto con ricorso numero 806 del 2022. Ricorrente Faruk Sikder, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari. Convenuta l'Amministrazione dell'Interno, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia. Oggetto del ricorso è l'annullamento del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Mantova in data 14 marzo 2022 che ha rigettato l'istanza di emersione ex articolo 103, comma 1, del decreto legge numero 34 del 2020, presentata da Rahman Mohammad Habibur in favore di Sikder Faruk, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale. Esaminate le allegazioni delle parti nella pubblica udienza del 11 ottobre 2023, il Tribunale ha considerato la documentazione prodotta e gli argomenti dedotti dalle parti. Il collegio, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta. Le spese di giudizio sono compensate. La presente sentenza è ordinata ad essere eseguita dall'autorità amministrativa secondo le modalità di legge. La decisione è stata assunta nella camera di consiglio di Brescia in data 11 ottobre 2023 da parte dei magistrati come sopra identificati. Esito del giudizio: respinge il ricorso.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente, Estensore
Alessandro Fede,	Referendario
Marilena Di Paolo,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Mantova in data 14.03.2022 che ha rigettato l'istanza di emersione ex art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020, presentata da Rahman Mohammad Habibur in favore di Sikder Faruk,
nonché di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale.
nel giudizio, introdotto con il ricorso numero di registro generale 806 del 2022, proposto da Faruk Sikder, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Amministrazione dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 11 ottobre 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

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