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Sentenza n. 202300756/2023

Sentenza n. 202300756/2023

STRANIERI - EMERSIONE DI RAPPORTO LAVORATIVO EX ART. 103 D.L. 34/2020 - ISTANZA - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300756/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un datore di lavoro ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, impugnando il provvedimento di rigetto della richiesta di emersione presentata alla Prefettura di Mantova ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 34 del 2020. La richiesta riguardava l'emersione di un lavoratore straniero di nazionalità bengalese. Inizialmente il ricorso è stato presentato contestando il primo provvedimento di rigetto della Prefettura di Mantova. Successivamente, il ricorrente ha presentato motivi aggiunti il 17 luglio 2023, attraverso i quali ha contestato anche il successivo provvedimento di conferma del diniego dell'istanza. Il contenzioso ha coinvolto come controparti la Prefettura di Mantova, il Ministero dell'Interno, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Mantova e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Il quadro normativo

La controversia verte sulla procedura di emersione disciplinata dall'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020, emanato nel contesto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e comunemente noto come decreto Cura Italia. Tale norma ha previsto uno strumento straordinario volto a consentire ai datori di lavoro di regolarizzare i rapporti di lavoro con lavoratori stranieri in situazione di irregolarità amministrativa, mediante il versamento di somme per il pagamento dei contributi previdenziali e per il rilascio del permesso di soggiorno. La valutazione della richiesta di emersione è affidata alle Prefetture, che devono verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla norma e dai regolamenti attuativi. La sentenza rileva inoltre i principi di diritto amministrativo per quanto attiene al diritto di accesso e alla trasparenza amministrativa, nonché le norme sulla tutela dei dati personali previste dal decreto legislativo 196 del 2003 e dal Regolamento UE 2016/679.

La questione giuridica

La controversia incentra sulla legittimità della decisione della Prefettura di mantenere il rigetto della richiesta di emersione avanzata dal datore di lavoro per il lavoratore bengalese. Il punto controverso riguarda se la Prefettura abbia correttamente valutato la domanda secondo i criteri previsti dalla normativa sull'emersione, oppure se abbia commesso errori nella motivazione del diniego che giustifichino l'annullamento del provvedimento. La questione presentava rilevanza amministrativa significativa poiché coinvolgeva l'esercizio del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione nella gestione di una procedura straordinaria di regolarizzazione, con evidenti implicazioni per il mercato del lavoro e la tutela dei diritti dei lavoratori stranieri. Il ricorrente ha contestato sia il primo rigetto che il successivo provvedimento di conferma, argomentando che le ragioni addotte dalla Prefettura non fossero sufficientemente fondate o legalmente rilevanti.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non esponga una motivazione estesa, dalle risultanze del dispositivo emerge che il Tribunale Amministrativo ha effettuato una valutazione articolata della fattispecie. Per quanto riguarda il ricorso principale, il collegio ha dichiarato quest'ultimo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il che indica che durante il corso del procedimento si è verificato un evento che ha estinto l'interesse del ricorrente a impugnare il primo provvedimento. Tale circostanza potrebbe riferirsi all'emanazione del successivo provvedimento di conferma, che ha reso il primo atto superato o comunque ha modificato il quadro processuale. Tuttavia, il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso relativo ai motivi aggiunti, decidendo di annullare il provvedimento di rigetto della richiesta di emersione. Questa accoglienza indica che il giudice amministrativo ha ritenuto illegittima la decisione della Prefettura secondo il diritto amministrativo, considerando insufficiente la motivazione o erronea l'applicazione della disciplina normativa sulla emersione. La compensazione delle spese di giudizio evidenzia inoltre una volontà del tribunale di non gravare eccessivamente il ricorrente dei costi processuali, pur non riconoscendogli una piena vittoria nel ricorso principale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato una sentenza dalla struttura decisoria complessa. In primo luogo, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo principale per sopravvenuta carenza di interesse, escludendo così la possibilità di riesaminare il primo provvedimento di rigetto. In secondo luogo, ha accolto il ricorso per motivi aggiunti e, di conseguenza, ha annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione relativo al lavoratore bengalese. Questa decisione comporta concretamente l'annullamento del diniego della Prefettura e il rinvio della questione alla stessa amministrazione per la rivalutazione della richiesta secondo i criteri normativi corretti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, cosicché ciascuna sostiene le proprie spese processuali senza condanna dell'altra.

Massima

La Prefettura è tenuta a motivare adeguatamente e secondo i criteri normativi previsti dal decreto legge numero 34 del 2020 il rigetto di una richiesta di emersione di un lavoratore straniero, e il mancato rispetto di tali obblighi determina l'illegittimità del provvedimento e la sua annullabilità in sede giurisdizionale amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Luigi Rossetti,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A) del provvedimento Prot. -OMISSIS- del Prefetto di Mantova pronunziato in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS- con cui è stata rigettata la richiesta di emersione ai sensi dell''articolo 103 D.L. n. 34/2020 presentata dal ricorrente a favore del signor -OMISSIS-, cittadino bengalese;
B) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 17/7/2023:
A) del provvedimento di conferma del diniego dell''istanza di emersione ai sensi dell''art. 103 del decreto legge n. 34/2020 presentata dal Signor -OMISSIS-nei confronti del cittadino bengalese Signor -OMISSIS- in data -OMISSIS-, provvedimento emesso in data -OMISSIS-, notificato all''Avv. Filippo Affini, uno dei procuratori del ricorrente, in data -OMISSIS-;
B) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Orlandi, Filippo Affini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura di Mantova, Ministero dell'Interno, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Mantova, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Mantova e di Ministero dell'Interno e di Ispettorato Territoriale del Lavoro di Mantova e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così dispone:
dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza d’interesse;
accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento di rigetto dell’istanza-OMISSIS- del -OMISSIS-;
compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e il lavoratore.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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