Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA—Accolto
Sentenza n. 202300756/2023
Stranieri - Emersione Di Rapporto Lavorativo Ex Art. 103 D.l. 34/2020 - Istanza - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Luigi Rossetti, Referendario, Estensore per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) del provvedimento Prot. -OMISSIS- del Prefetto di Mantova pronunziato in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS- con cui è stata rigettata la richiesta di emersione ai sensi dell''articolo 103 D.L. n. 34/2020 presentata dal ricorrente a favore del signor -OMISSIS-, cittadino bengalese; B) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 17/7/2023: A) del provvedimento di conferma del diniego dell''istanza di emersione ai sensi dell''art. 103 del decreto legge n. 34/2020 presentata dal Signor -OMISSIS-nei confronti del cittadino bengalese Signor -OMISSIS- in data -OMISSIS-, provvedimento emesso in data -OMISSIS-, notificato all''Avv. Filippo Affini, uno dei procuratori del ricorrente, in data -OMISSIS-; B) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. sul ricorso numero di registro generale 227 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Orlandi, Filippo Affini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; U.T.G. - Prefettura di Mantova, Ministero dell'Interno, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Mantova, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Mantova e di Ministero dell'Interno e di Ispettorato Territoriale del Lavoro di Mantova e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così dispone: dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza d’interesse; accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento di rigetto dell’istanza-OMISSIS- del -OMISSIS-; compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e il lavoratore. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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