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Sentenza n. 202300738/2023

Sentenza n. 202300738/2023

STRANIERI - EMERSIONE DI RAPPORTO LAVORATIVO EX ART. 103 D.L. 34/2020 - ISTANZA – RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300738/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La ricorrente, persona fisica cui generalità sono state oscurate per motivi di privacy, ha presentato ricorso amministrativo avanti al TAR della Lombardia sezione di Brescia contro il decreto del Prefetto della Provincia di Brescia, emanato in qualità di Sportello Unico per l'Immigrazione il 27 settembre 2022 e notificato il 11 ottobre 2022. Il provvedimento impugnato respingeva l'istanza numero BS4706961031 di emersione dal lavoro irregolare che la ricorrente aveva presentato in favore di una cittadina extracomunitaria, presumibilmente una lavoratrice straniera in condizioni di impiego irregolare nel territorio nazionale. La controversia rientra nel settore specifico dell'immigrazione e della regolarizzazione del lavoro straniero, materia che incrocia diritti fondamentali quali la dignità della persona, la protezione dal caporalato e l'accesso alla tutela legale dei lavoratori migranti. Il ricorso è stato iscritto a registro il 26 gennaio 2023 e discusso in camera di consiglio il 27 settembre 2023, con la ricorrente rappresentata dall'avvocato Elena Vengu e il Ministero dell'Interno rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Il quadro normativo

La materia dell'emersione dal lavoro irregolare è disciplinata dal decreto legislativo 286/1998 (Testo Unico dell'Immigrazione) e da una serie di decreti legge straordinari che il Governo ha periodicamente emanato per consentire la regolarizzazione di rapporti di lavoro in nero, strumento abitualmente utilizzato per contrastare il caporalato e lo sfruttamento lavorativo e per dare trasparenza a situazioni di fatto già consolidate. Le decisioni dei Prefetti in materia di immigrazione e regolarizzazione sono impugnabili davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali secondo il Codice del Processo Amministrativo, con la possibilità per il ricorrente di contestare l'illegittimità dei provvedimenti prefettizi per violazione di norme di legge, difetto di motivazione, vizi procedurali o eccesso di potere. La procedura amministrativa relativa all'emersione dal lavoro irregolare presuppone la valutazione da parte dell'amministrazione della sussistenza dei presupposti normativi e fattici richiesti dalla legge, valutazione soggetta al sindacato del giudice amministrativo nell'ambito del ricorso.

La questione giuridica

Il ricorso della parte promossa contestava la legittimità del decreto prefettizio di rigetto, anche se la sentenza non riporta in modo esplicito gli argomenti specifici dedotti dalla ricorrente nella memoria e nell'atto introduttivo. Sulla base degli elementi ricavabili dal provvedimento impugnato e dalle modalità tipiche dei ricorsi in materia di emersione dal lavoro irregolare, è ragionevole inferire che la ricorrente contestasse il decreto prefettizio sostenendo che l'istanza di emersione rientrava nei presupposti normativi e fattici per l'accoglimento, oppure che il provvedimento era affetto da carenza o illogicità della motivazione, ovvero ancora che ricorrevano violazioni dei diritti procedurali della parte. La questione aveva presumibilmente una componente sia di merito amministrativo che di rispetto delle forme procedurali imposte dalla legge sull'emersione.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dai magistrati Angelo Gabbricci (Presidente), Ariberto Sabino Limongelli (Estensore e relatore nell'udienza pubblica) e Alessandro Fede (Referendario), ha proceduto all'esame del ricorso in camera di consiglio il 27 settembre 2023, una data che coincide con quella di deposito della sentenza. Nel lasso di tempo intercorso tra l'iscrizione del ricorso a gennaio 2023 e l'udienza di settembre 2023, è sopravvenuto un fatto che ha mutato la situazione di fatto e di diritto sottostante il giudizio, determinando la perdita di interesse della ricorrente al proseguimento della lite. Il collegio ha ritenuto che questo sopravvenimento fosse tale da rendere la ricorrente priva di interesse concreto ad ottenere l'annullamento del decreto prefettizio, poiché la situazione pratica che aveva motivato il ricorso era venuta meno o era stata diversamente risolta. Il giudice ha correttamente applicato l'istituto della improcedibilità per difetto sopravvenuto di interesse, che rappresenta un principio cardine del processo amministrativo per evitare pronunciamenti giudiziali divenuti inutili o privi di conseguenze pratiche sulla situazione del ricorrente.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, disponendo l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa e ordinando che i giudici non pronunciassero nel merito della questione relativa alla legittimità del decreto prefettizio. Pur non valutando la correttezza amministrativa della decisione prefettizia, il collegio ha compensato tra le parti le spese relative alla fase di merito del giudizio, una scelta equa quando la ricorrente non ha responsabilità nella sopravvenuta carenza di interesse, fermo restando che le statuizioni relative alla fase cautelare mantengono effetto. Inoltre, la sentenza ha disposto l'oscuramento delle generalità della ricorrente e di altri soggetti comunque menzionati nel testo, a tutela della dignità e dei diritti della persona interessata secondo le garanzie di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Massima

L'improcedibilità del ricorso amministrativo per sopravvenuto difetto di interesse si configura quando, nel corso del procedimento giudiziale, vengono meno le ragioni che avevano originariamente legittimato l'esperimento dell'azione, rendendo una pronuncia nel merito giuridicamente inutile e priva di effetti pratici sulla situazione concreta del ricorrente. Significato e portata La sentenza TAR Brescia numero 26 del 2023 affronta un tema ricorrente nella pratica amministrativa dell'immigrazione: il ricorso divenuto privo di utilità pratica nel corso del procedimento giudiziale. La ricorrente aveva impugnato il rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, presumibilmente contestando l'illegittimità della decisione prefettizia. Tuttavia, tra la presentazione del ricorso a gennaio 2023 e la discussione a settembre 2023, è accaduto un fatto che ha eliminato il concreto interesse della parte a ottenere l'annullamento del decreto originario. Tale fatto potrebbe essere rappresentato dall'accettazione successiva dell'istanza di emersione, dalla conclusione della pratica con esito favorevole, ovvero da circostanze fattiche che hanno superato la controversia amministrativa. L'istituto della improcedibilità per difetto sopravvenuto di interesse rappresenta un meccanismo di razionalizzazione processuale: il giudice amministrativo, riconoscendo che la lite è divenuta sterile, evita di pronunciarsi su questioni ormai prive di rilievo pratico. Questo salvaguarda l'economia del processo e la dignità di ambedue le parti, non forzando il ricorrente a proseguire una causa divenuta inutile e non costringendo l'amministrazione a difendere un atto che ha perduto rilevanza nel tempo reale. La compensazione delle spese di merito tra le parti è coerente con l'assenza di colpevolezza del ricorrente nel sopraggiungere della carenza di interesse, garantendo equità quando nessuna delle parti ha agito in mala fede. Un elemento rilevante della sentenza è il provvedimento di oscuramento dei dati personali, che evidenzia l'attenzione del TAR alla dignità dei soggetti coinvolti in procedimenti riguardanti l'immigrazione. Le persone migranti in condizioni di lavoro irregolare sono caratterizzate da vulnerabilità particolare, e la riservatezza dei loro dati è essenziale per evitare conseguenze dannose derivanti dalla pubblicazione della sentenza. Questo aspetto dimostra come il giudice amministrativo, anche in sentenze apparentemente semplici dal profilo decisorio, rimane attento ai diritti fondamentali della persona. La decisione sottolinea inoltre un principio generale e fondamentale del diritto processuale amministrativo: l'interesse ad agire non è una precondizione statica, ma una valutazione dinamica che può mutare nel corso del giudizio. Un ricorso inizialmente ammissibile può divenire improcedibile quando l'interesse che lo motivava viene meno o si realizza per altre vie. In tal senso, la sentenza rappresenta un monito per i ricorrenti in materia di immigrazione: è opportuno seguire l'evoluzione della pratica amministrativa anche durante il procedimento giudiziale, poiché sopravvenienze favorevoli possono rendere il ricorso inutile, comportando comunque conseguenze processuali.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Alessandro Fede,	Referendario
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto della Provincia di Brescia – Sportello Unico per l’Immigrazione del 27 settembre 2022 notificato in data 11 ottobre 2022 con cui è stata respinta l’istanza n. BS4706961031di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla ricorrente in favore della cittadina extracomunitaria -OMISSIS-;
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Vengu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuno comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese relative alla fase di merito del presente giudizio, ferme peraltro le statuizioni relative alla fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e di altri soggetti comunque menzionati in sentenza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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