STRANIERI - PERMESSO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300073/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente, rappresentato dall'avvocato Luca Barcellini, ha proposto ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro un provvedimento adottato dalla Prefettura di Bergamo (Ministero dell'Interno), il cui contenuto specifico è stato oscurato nel fascicolo per ragioni di riservatezza ai sensi della normativa sulla privacy. Prima di ricorrere al TAR, il ricorrente ha tentato il rimedio gerarchico interno, presentando un ricorso gerarchico avverso il medesimo provvedimento della Prefettura, ma tale ricorso è stato rigettato dall'amministrazione, la quale ha confermato la legittimità della propria decisione. Esaurito il tentativo di ricorso gerarchico senza risultato positivo, il ricorrente ha proseguito portando la controversia dinanzi al giudice amministrativo, propendendo per l'annullamento sia del provvedimento originario che del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico. La controversia è stata sottoposta al collegio giudicante nella seduta pubblica del 19 gennaio 2023, presieduto da Bernardo Massari con la partecipazione dei consiglieri Mauro Pedron e Massimo Zampicinini quale estensore.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della giustizia amministrativa italiana, disciplinata dal decreto legislativo 2 luglio 2010, numero 104, che regola il ricorso amministrativo presso i tribunali amministrativi regionali. Le questioni affrontate riguardano la legittimità di un provvedimento amministrativo e della relativa motivazione, secondo i parametri della legalità sostanziale e procedimentale. I principi generali del diritto amministrativo, quali il principio di legalità, il principio di proporzionalità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3 della legge 241/1990, e i criteri di eccesso di potere costituiscono i fondamenti normativi su cui si basa il giudizio amministrativo. La competenza ratione territoriae del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, è stata comunque riconosciuta per questioni afferenti alla Prefettura di Bergamo e alla relativa sfera di amministrazione.
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento amministrativo emesso dalla Prefettura, evidentemente ritenendo che tale provvedimento fosse viziato da uno o più profili illegittimità. Il ricorso gerarchico rappresentava il tentativo di ottenere un riesame interno della questione da parte di una struttura sovraordinata, funzione tipica del rimedio gerarchico nel sistema amministrativo italiano. Tuttavia, il rigetto del ricorso gerarchico da parte dell'amministrazione ha spinto il ricorrente a ricercare tutela nei confronti del giudice amministrativo, deducendo presumibilmente motivi di ricorso articolati secondo le fattispecie previste dalla disciplina dell'eccesso di potere, della violazione di legge e dell'incompetenza.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato gli atti di causa, il ricorso e i motivi dedotti dall'avvocato del ricorrente durante la fase istruttoria e nella seduta del 19 gennaio 2023, ha ritenuto che i profili di illegittimità sollevati dal ricorrente non fossero fondati sulla base del diritto vigente. Il collegio giudicante, nel valutare sia il primo provvedimento che il conseguente rigetto del ricorso gerarchico, ha giudicato proporzionate e corrette le determinazioni assunte dalla Prefettura nelle sue decisioni. L'analisi condotta dal TAR ha evidentemente condotto alla conclusione che non ricorressero i vizi procedimentali o sostanziali di cui avrebbe potuto essere affetto il provvedimento, oppure che tali vizi, se comunque configurabili secondo quanto prospettato dal ricorrente, non fossero di entità tale da provocare l'annullamento delle decisioni amministrative. Il ragionamento del collegio ha privilegiato la validità del provvedimento prefettizio, riconoscendo quindi alla Prefettura il corretto esercizio delle proprie funzioni amministrative entro l'ambito della discrezionalità ad essa conferita dalla normativa di settore.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto il ricorso nella sua interezza, rigettando sia la domanda di annullamento del provvedimento originario della Prefettura che la domanda di annullamento del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate dal giudice in euro duemila, importo che rappresenta la misura delle spese sostenute dalla parte pubblica (Ministero dell'Interno) e dai suoi organi per la difesa della posizione difesa. La sentenza, pronunciata definitivamente nella camera di consiglio il 19 gennaio 2023, è stata contemporaneamente ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa secondo le modalità procedurali previste dalla legge. Il TAR ha inoltre disposto, per esigenze di riservatezza, l'oscuramento delle generalità del ricorrente nei registri processuali, proteggendone così l'identità dal rinvenimento pubblico in conformità alla normativa sulla privacy.
Massima
Un ricorso amministrativo in materia di atti della Prefettura deve essere fondato su specifiche e documentate illegittimità procedimentali o sostanziali, e il suo rigetto consegue alla valutazione positiva della legittimità e della corretta adozione dell'atto impugnato secondo l'ordinamento amministrativo vigente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: - del provvedimento-OMISSIS-; - del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico promosso avverso il provvedimento-OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 61 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Barcellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Chiuduno, via C. Battisti 6; Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.000. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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