STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - LAVORO AUTONOMO - RINNOVO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300722/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, nel 2020 impugnando il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Brescia. Il ricorrente, rappresentato da avvocato, chiedeva anzitutto l'annullamento del provvedimento di rigetto e in alternativa la condanna dell'amministrazione a riattivare correttamente il procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno, eventualmente per altri motivi compatibili con la normativa sull'immigrazione. La controversia è stata istruita e sottoposta a discussione pubblica il 20 settembre 2023, davanti al collegio giudicante composto da Bernardo Massari, Mauro Pedron e Luigi Rossetti, quest'ultimo relatore della causa. Nel corso del procedimento amministrativo, tuttavia, si è verificato un evento che ha trasformato in maniera significativa la posizione del ricorrente e la rilevanza della controversia.
Il quadro normativo
La materia afferisce alle disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione, in particolare all'articolo 9 comma 10, che disciplina i permessi di soggiorno per motivi diversi da quelli ordinariamente previsti, quali motivi di necessità, protezione, assistenza umanitaria o altri motivi di interesse nazionale. La competenza dell'amministrazione su tali decisioni è assegnata al Questore, che agisce quale autorità di pubblica sicurezza con responsabilità in materia di rilascio, rinnovo e revoca dei documenti di soggiorno. Il procedimento amministrativo relativo ai permessi di soggiorno è soggetto ai principi generali della legge 241 del 1990, che garantisce il diritto a una procedura trasparente, corretta e conclusiva. In sottofondo, la sentenza richiama anche le norme sulla protezione dei dati personali contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e nel Regolamento UE numero 2016/679, al fine di tutelare la dignità e i diritti della persona fisica interessata.
La questione giuridica
Il ricorso sollevava questioni fondamentali circa la corretta procedura amministrativa nei procedimenti di rinnovo del permesso di soggiorno e sui poteri del Questore in materia di rigetto di istanze di rinnovo. In particolare, era controverso se l'amministrazione avesse il dovere di procedere a una rivalutazione dei presupposti necessari per il rilascio di un permesso con altre motivazioni, oppure se il rigetto potesse rappresentare una decisione definitiva e non superabile. La delicatezza della materia risiedeva anche nel fatto che il permesso di soggiorno costituisce un documento essenziale per la tutela dei diritti della persona straniera e per la sua stessa permanenza nel territorio dello Stato.
La motivazione del giudice
Durante il corso del procedimento amministrativo davanti al TAR, è sopravvenuto un evento rilevante che ha modificato lo stato dei fatti sottoposti alla cognizione del giudice. Sulla base di tale evento, il collegio ha ritenuto che fossero venuti meno i presupposti per una pronuncia nel merito della controversia, in quanto è scomparso l'interesse concreto del ricorrente a ottenere dal giudice amministrativo l'annullamento del provvedimento originario. La sopravvenuta carenza di interesse rende improcedibile il ricorso, poiché il giudice amministrativo non può pronunciarsi su questioni ormai prive di rilevanza pratica o su provvedimenti che non producono più effetti lesivi. Questo meccanismo processuale, risalente ai principi generali del diritto amministrativo, costituisce un modo per evitare decisioni prive di utilità concreta per le parti e rappresenta un filtro di razionalità del processo amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese tra le parti, imponendo che nessuna delle parti versi a titolo di spese di giudizio. Il collegio ha inoltre ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, nel senso che la Questura di Brescia e il Ministero dell'Interno devono conformarsi alla pronuncia. Infine, il giudice ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare il ricorrente, a protezione della privacy e della dignità personale, in conformità alle norme sulla protezione dei dati.
Massima
Quando sopravvenga un evento che estingua l'interesse concreto della parte durante il corso del procedimento amministrativo, il ricorso diviene improcedibile per carenza di interesse alla pronuncia, anche qualora fosse stato fondato nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Luigi Rossetti, Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento emesso dal Questore di Brescia di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno; e per la condanna dell’amministrazione alla riattivazione del procedimento, con conseguente ordine di rilascio del permesso ritirato o comunque con il rilascio, ex art. 9 comma 10 T.U. Imm., di permesso di soggiorno per altri motivi. sul ricorso numero di registro generale 601 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Beggin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Questura Brescia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Brescia e del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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