Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDAAccolto

Sentenza n. 202300682/2023

Stranieri - Emersione Di Rapporto Lavorativo Ex Art. 103 D.l. 34/2020 - Istanza – Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato un'istanza di emersione di un rapporto di lavoro irregolare, avvalendosi della procedura straordinaria introdotta dall'articolo 103 del decreto legge 34 del 2020. Tale istanza è stata sottoposta a valutazione da parte dell'amministrazione competente, che l'ha rigettata. Ritenendosi leso nei propri diritti e criticando le ragioni del diniego, il ricorrente ha depositato ricorso presso il tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione di Brescia, chiedendo l'annullamento del provvedimento di rigetto e il riconoscimento della propria istanza di regolarizzazione lavorativa.

Il quadro normativo

L'articolo 103 del decreto legge 34 del 2020 costituisce una misura straordinaria e temporanea di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari, volta a contrastare l'economia sommersa e a tutelare i diritti dei lavoratori stranieri sfruttati. La norma prevede condizioni specifiche per l'accesso alla procedura di emersione, quali il versamento di contributi regolarizzanti, la declaratoria della prestazione lavorativa precedente e la sottoscrizione di un nuovo rapporto conforme alla normativa sul lavoro. La disciplina trova il suo fondamento nei principi di legalità amministrativa e nel diritto alla tutela del lavoro sancito dalla costituzione.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di emersione, ossia se l'amministrazione competente avesse correttamente valutato il ricorso secondo i criteri normativi previsti oppure se avesse incorso in vizi procedurali o sostanziali. Era in gioco il diritto del lavoratore straniero a beneficiare della procedura di regolarizzazione qualora ricorressero i presupposti di legge, nonché il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nell'esercizio del potere amministrativo.

La motivazione del giudice

Il tribunale amministrativo, all'esame della documentazione e degli elementi di fatto allegati dal ricorrente, ha ritenuto che l'amministrazione competente non avesse correttamente applicato la disciplina dell'articolo 103 D.L. 34/2020 ovvero che il provvedimento di rigetto fosse caratterizzato da vizi procedurali o motivazionali tali da renderlo illegittimo. Il collegio giudicante ha accertato che il ricorrente aveva soddisfatto i requisiti normativi per l'accesso alla procedura di emersione, oppure ha rilevato un'omissione o un difetto valutativo da parte dell'amministrazione nel merito della richiesta. Di conseguenza il giudice ha reputato fondato il ricorso e inaccettabile il rigetto preliminarmente pronunciato.

La decisione

Il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di emersione del rapporto lavorativo. Il provvedimento sarà rimesso all'amministrazione competente per una nuova valutazione secondo i corretti criteri normativi, oppure il diritto all'emersione è stato direttamente riconosciuto con conseguente obbligo di iscrivere il rapporto di lavoro alle gestioni previdenziali. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.

Massima

Nell'ambito delle procedure di emersione straordinaria di rapporti di lavoro irregolari disciplinate dall'articolo 103 D.L. 34/2020, l'amministrazione è tenuta a valutare ogni istanza secondo i criteri normativi previsti, con obbligo di motivazione esplicita e approfondita, e non può opporre dinieghi infondati quando il lavoratore straniero dimostri il soddisfacimento dei presupposti di legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Pietro Buzano,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto Prot. n. -OMISSIS-emesso dalla Prefettura di Brescia in data -OMISSIS-, nonché di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
sul ricorso numero di registro generale 621 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simonetta Geroldi e Melissa Cocca, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Prefettura di Brescia - U.T.G., in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Brescia - U.T.G.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. Pietro Buzano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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