STRANIERI - EMERSIONE DI RAPPORTO LAVORATIVO EX ART. 103 D.L. 34/2020 - ISTANZA – RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300681/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto straniero ha presentato domanda di emersione dal lavoro irregolare presso la Prefettura di Brescia, avvalendosi della procedura amministrativa prevista dalla normativa italiana per la regolarizzazione dei lavoratori in posizione irregolare. La Prefettura ha successivamente rigettato detta domanda mediante un decreto amministrativo. Ritenendo il provvedimento illegittimo e lesivo dei propri diritti, il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, chiedendone l'annullamento e la conseguente riapertura del procedimento per una corretta valutazione della sua istanza. La controversia si inserisce nel contesto del diritto dell'immigrazione e della regolarizzazione dei migranti irregolari, materia di particolare sensibilità in cui confluiscono esigenze di controllo amministrativo e garantismo.
Il quadro normativo
La disciplina relativa all'emersione dal lavoro irregolare trova fondamento nelle disposizioni del decreto legislativo e nella normativa sull'immigrazione, che prevedono specifiche procedure attraverso le quali gli stranieri in posizione irregolare possono richiedere la regolarizzazione della loro posizione lavorativa e amministrativa. Tali procedure sono caratterizzate da requisiti formali e sostanziali che la pubblica amministrazione deve rigorosamente osservare nel valutare le domande presentate. L'amministrazione competente, in questo caso la Prefettura, deve esercitare il proprio potere discrezionale in conformità ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e corretta istruttoria procedimentale, rispettando le garanzie accordate ai ricorrenti dalla legge amministrativa. La violazione di questi principi costituisce vizio del provvedimento suscettibile di impugnazione dinanzi alla giustizia amministrativa.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso ha riguardato la legittimità del decreto prefettizio di rigetto della domanda di emersione, con particolare riferimento ai vizi procedurali o sostanziali che potevano affliggere il provvedimento. In particolare, era in discussione se la Prefettura avesse correttamente applicato i criteri legali per la valutazione della domanda, se avesse completato adeguatamente l'istruttoria necessaria, e se il rigetto fosse stato motivato in modo congruo e logicamente coerente. La questione assumeva rilievo sia per il ricorrente, titolare di un interesse qualificato alla regolarizzazione della propria posizione, sia per il sistema amministrativo, in quanto concernente i limiti e i criteri dell'esercizio del potere amministrativo in materia immigratoria.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha esaminato il ricorso e gli atti del procedimento amministrativo presso la Prefettura, verificando la legittimità del provvedimento di rigetto secondo i canoni di sindacato amministrativo. Sulla base dell'istruttoria probatoria e della verifica della correttezza procedimentale, il collegio ha ritenuto che il decreto prefettizio presentasse profili di illegittimità tali da renderne ineludibile l'annullamento. Sebbene il testo della sentenza non espliciti in dettaglio i vizi riscontrati, la decisione di accogliere il ricorso indirizzi verso l'ipotesi di una violazione degli standard procedurali o di una corretta applicazione della normativa sulla emersione. Il giudice amministrativo ha pertanto ritenuto di dover annullare il provvedimento impugnato, restituendo alla Prefettura il compito di riesamirare la domanda del ricorrente secondo il diritto.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e annullato il decreto di rigetto della Prefettura di Brescia, ripristinando il diritto del ricorrente a una corretta e completa istruttoria della propria domanda di emersione dal lavoro irregolare. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, mentre è stata liquidata al patrocinatore del ricorrente, a titolo di compenso per il gratuito patrocinio, la somma di ottocento euro oltre spese generali, IVA e contributo di previdenza. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa competente, obbligando di fatto la Prefettura a riconsiderare la domanda secondo i criteri corretti di legge.
Massima
La Prefettura non può rigettare una domanda di emersione dal lavoro irregolare senza osservare pienamente i requisiti procedurali di legge e senza motivazione adeguata rispetto ai criteri normativi applicabili, e il vizio procedimentale determina l'illegittimità dell'intero provvedimento amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Pietro Buzano, Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto -OMISSIS- di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare emesso dalla Prefettura di Brescia in data -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 705 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. Pietro Buzano; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Liquida in favore del patrocinatore del ricorrente, a titolo di compenso per il gratuito patrocinio prestato la somma di € 800,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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