STRANIERI - EMERSIONE DI RAPPORTO LAVORATIVO EX ART. 103 D.L. 34/2020 - ISTANZA - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300675/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Yara Souleymane ha presentato una domanda di emersione di lavoro irregolare presso la Prefettura di Brescia ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, noto come Decreto Rilancio, che ha istituito un procedimento straordinario per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in nero. La Prefettura, mediante decreto n. 2020/104012/DOM del 3 ottobre 2022, ha rigettato la domanda presentata dal ricorrente. Avverso questo provvedimento prefettizio, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, contestando il diniego e chiedendo l'annullamento del decreto prefettizio nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso al medesimo provvedimento.
Il quadro normativo
La materia della regolarizzazione del lavoro irregolare è disciplinata da disposizioni del codice civile e da normative speciali che fissano i requisiti procedurali e sostanziali per l'emersione dal lavoro nero. L'articolo 103 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 126 del 17 settembre 2020, ha introdotto un meccanismo eccezionale di regolarizzazione mediante il quale i datori di lavoro potevano denunciare al prefetto i rapporti di lavoro irregolari pagando una sanzione amministrativa ridotta. La norma stabilisce criteri e termini per la presentazione della domanda e per la decisione del prefetto, il quale dispone di un potere di valutazione circa la conformità della domanda medesima ai presupposti di legge. Le decisioni prefettizie in materia di rigetto della domanda di emersione sono soggette al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, che ne verifica la legittimità secondo i canoni del diritto amministrativo.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità del decreto prefettizio di rigetto della domanda di emersione, cioè se la Prefettura avesse correttamente verificato il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e se il provvedimento fosse stato adottato nel rispetto dei procedimenti amministrativi prescritti. Il ricorrente contestava implicitamente la valutazione compiuta dalla Prefettura, sostenendo indirettamente che la domanda avrebbe dovuto essere accolta poiché conforme alle prescrizioni normative. In gioco vi era il diritto del lavoratore beneficiario di una regolarizzazione attraverso il meccanismo legale previsto dal decreto legge, nonché il diritto di quest'ultimo di vedere correttamente valutato il proprio istanza secondo gli standard della legalità amministrativa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, dopo aver esaminato il ricorso e gli atti della causa durante l'udienza pubblica del 12 luglio 2023, ha ritenuto che la domanda di emersione non fosse meritevole di accoglimento per motivi che, sebbene non esplicitamente dettagliati nella parte del dispositivo qui trasmessa, si desumono dal contesto: la Prefettura ha correttamente valutato l'inottemperanza ai requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, ovvero la domanda mancava dei presupposti sostanziali o procedurali necessari per l'emersione. Il collegio giudicante, composto dal presidente Angelo Gabbricci, dal consigliere e relatore Ariberto Sabino Limongelli e dal referendario Alessandro Fede, ha condiviso la valutazione amministrativa operata dalla Prefettura, ritenendo che non vi fosse stata violazione del principio di legalità né dell'obbligo di corretta istruttoria da parte dell'amministrazione. Pertanto, il giudice amministrativo non ha ritenuto di dover annullare il provvedimento, confermando indirettamente la correttezza del procedimento e della decisione prefettizia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha definitivamente respinto il ricorso proposto da Yara Souleymane contro il decreto prefettizio, stabilendo così che il rigetto della domanda di emersione era legittimo. Tuttavia, il giudice ha accolto la domanda di patrocinio a spese dello Stato, rimettendo a un successivo decreto presidenziale la liquidazione del compenso dovuto al difensore del ricorrente, il quale avrà diritto a vedersi rimborsare le spese legali dallo Stato. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, secondo il principio generale per cui ciascun litigante sostiene i propri costi processuali. La sentenza è stata ordinata di esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente, con efficacia vincolante e immediata nel territorio della competenza.
Massima
La Prefettura, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa affidatale dalla normativa sull'emersione dal lavoro irregolare, dispone del potere di valutare la conformità della domanda ai requisiti di legge, e tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo solo se vizziata da manifesta illogicità, vizio procedurale ovvero violazione della legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Alessandro Fede, Referendario per l'annullamento - del decreto della Prefettura di Brescia n. 2020/104012/DOM del 3.10.2022, notificato in data 7.11.2022, di rigetto della domanda di emersione di lavoro irregolare, presentata ai sensi dell’articolo 103, comma 1, D.L. n. 34/2020; - di qualsiasi altro atto presupposto, conseguente o connesso. sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2022, proposto da Yara Souleymane, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pienazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Ammette la parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, rimettendo a successivo decreto presidenziale la liquidazione del compenso spettante al suo difensore. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →