Sentenza n. 202300668/2023
Stranieri - Emersione Di Rapporto Lavorativo Ex Art. 103 D.l. 34/2020 - Istanza – Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Abdul Qayyum Syed, lavoratore straniero, ha presentato un ricorso amministrativo avverso il decreto EMERSIONE2020/106399/DOM emesso dalla Prefettura di Brescia in data 17 marzo 2022, notificatogli il 4 aprile 2022, con il quale era stata respinta l'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal suo datore di lavoro, il signor Imtiaz Ahmed. La vertenza rientra nel quadro dei decreti di regolarizzazione straordinaria dei lavoratori stranieri in condizione di irregolarità, misure di carattere eccezionale adottate dal governo italiano in risposta all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il ricorrente ha contestato il rigetto del provvedimento chiedendo l'annullamento dello stesso e di ogni atto ad esso correlato, venendo rappresentato in giudizio dall'avvocato Giuseppe Ragnoli.
Il quadro normativo
Le procedure di emersione dal lavoro irregolare trovano fondamento nei decreti legge emanati durante l'emergenza pandemica, in particolare nel decreto legge 34/2020, il cosiddetto Decreto rilancio, che ha previsto straordinarie misure di regolarizzazione per i lavoratori stranieri occupati in forma irregolare. Tali decreti stabiliscono requisiti specifici, termini di presentazione delle istanze e modalità di approvazione presso i competenti sportelli unici per l'immigrazione dislocati presso le Prefetture. Il provvedimento amministrativo impugnato appartiene a questa categoria di atti discrezionali legati all'esercizio di funzioni pubbliche in materia di immigrazione e lavoro irregolare.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia consiste nella legittimità del rigetto della domanda di emersione, dunque nella corretta applicazione dei presupposti e delle condizioni previsti dalla normativa sui decreti di regolarizzazione ai fatti specifici del caso. In particolare, era in discussione se il ricorrente possedesse effettivamente i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per accedere al beneficio dell'emersione, oppure se la Prefettura avesse commesso errori procedurali o di valutazione nel giudicare la domanda.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non contenga una motivazione articolata nel testo reso disponibile, il TAR ha proceduto all'esame complessivo della domanda e della documentazione allegata al ricorso, valutando la legittimità dell'azione amministrativa della Prefettura. Il collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse corretto nella sua adozione, sia sotto il profilo della corretta interpretazione e applicazione della normativa sostanziale sulle emersioni, sia sotto il profilo procedimentale. La mancanza di irregolarità apprezzabili nel decreto, la corretta verifica dei presupposti di legge e l'assenza di vizi nella forma e nella motivazione dell'atto hanno condotto il giudice amministrativo a rigettare le censure avanzate dal ricorrente, confermando la validità della decisione della Prefettura.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, respinge il ricorso proposto da Abdul Qayyum Syed, confermando la legittimità del decreto di rigetto dell'istanza di emersione. Le spese di lite sono compensate tra le parti, facendo gravare a ciascuna i propri costi processuali. Il TAR ordina inoltre che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, espressione che ha valore per la corretta esecuzione del giudicato.
Massima
La Prefettura non commette eccesso di potere né violazione di legge nel rigettare un'istanza di emersione dal lavoro irregolare quando la domanda non soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa di regolarizzazione straordinaria, in quanto l'amministrazione è tenuta a rispettare scrupolosamente i presupposti stabiliti dal decreto legge e non può accordare il beneficio oltre i limiti materiali e temporali fissati dal legislatore.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Alessandro Fede, Referendario per l'annullamento - del decreto EMERSIONE2020/106399/DOM emesso in data 17/03/2022 dallo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura di Brescia, notificato al lavoratore in data 04/04/2002, con cui è stata respinta l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente dal datore di lavoro sig. Imtiaz Ahmed (doc. 1); - di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione; sul ricorso numero di registro generale 392 del 2022, proposto da Abdul Qayyum Syed, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ragnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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