Sentenza n. 202300666/2023
Stranieri - Emersione Di Rapporto Lavorativo Ex Art. 103 D.l. 34/2020 - Istanza – Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato promosso da Iqbal Javed, datore di lavoro, e da Ameer Hamza, lavoratore straniero, avverso un provvedimento della Prefettura di Mantova del 7 marzo 2022, notificato il 5 agosto 2022. La controversia riguarda il rigetto di una procedura di emersione proposta dal datore di lavoro a favore del lavoratore straniero secondo quanto previsto dall'articolo 103, primo comma, del Testo Unico sull'Immigrazione. La procedura di emersione rappresenta uno strumento normativo attraverso il quale i datori di lavoro possono regolarizzare rapporti di lavoro irregolari mediante dichiarazione di cessazione e pagamento di una sanzione amministrativa. La Prefettura di Mantova ha ritenuto di respingere questa procedura, determinando il ricorso al TAR per contestare la legittimità del diniego. La controversia si colloca nel più ampio ambito della regolazione del lavoro straniero irregolare in Italia e della discrezionalità amministrativa nell'applicazione delle norme sulla sanatoria dei rapporti di lavoro non regolarizzati.
Il quadro normativo
Il caso si inquadra nell'ambito della disciplina dell'immigrazione, in particolare negli articoli del Testo Unico sull'Immigrazione, Decreto Legislativo numero 286 del 1998, che regola l'ingresso, il soggiorno e il lavoro degli stranieri in Italia. L'articolo 103 del TULPS prevede una procedura semplificata di emersione per i lavoratori stranieri il cui rapporto lavorativo sia stato già cessato e il cui datore di lavoro intenda regolarizzare la situazione mediante pagamento di una sanzione amministrativa e dichiarazione di avvenuta cessazione del rapporto irregolare. Le competenze amministrative per la gestione di tali procedure sono attribuite alle Prefetture, che esercitano un potere di valutazione e autorizzazione secondo i presupposti normativi stabiliti dalla legge e dai decreti attuativi. La disciplina richiede che sussistano specifici presupposti di fatto e di diritto perché la procedura possa essere accolta, e le Amministrazioni competenti devono verificare il rispetto integrale di tali condizioni prima di emanare i relativi provvedimenti.
La questione giuridica
Il punto controverso della sentenza attiene alla legittimità del rifiuto della Prefettura di Mantova di accettare la procedura di emersione proposta dal datore di lavoro. I ricorrenti contestavano che la Prefettura avesse erroneamente rigettato la procedura, sostenendo che il loro atto di emersione soddisfaceva tutti i requisiti legali e procedurali previsti dalla normativa di riferimento. La questione giuridica di fondo riguardava se l'Amministrazione avesse fondatamente verificato la sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della procedura stessa, ovvero se il rigetto fosse stato conseguenza di un'errata interpretazione delle norme applicabili o di un difetto di istruttoria amministrativa. Il dibattito giudiziario si concentrava sulla misura della discrezionalità amministrativa nell'applicazione delle procedure di sanatoria e sui limiti entro cui essa poteva essere esercitata.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza resa non contenga una motivazione estesa, il TAR Brescia ha comunque valutato attentamente le allegazioni dei ricorrenti. Dalla decisione di respingimento emerge che il collegio giudicante ha ritenuto sufficientemente fondata la valutazione compiuta dalla Prefettura circa la sussistenza di elementi ostativi all'accoglimento della procedura di emersione. Il giudice amministrativo, nel verificare la legittimità dell'atto impugnato, ha accertato che la Prefettura aveva correttamente applicato i presupposti normalmente richiesti dalla disciplina di settore, respingendo le eccezioni mosse dai ricorrenti circa un presunto difetto di istruttoria o errore di valutazione. La logica sottesa al rigetto del ricorso evidenzia che il TAR non ha ravvisato nel provvedimento della Prefettura profili di illegittimità, né sotto il profilo sostanziale né sotto quello procedurale, ritenendo corretta l'applicazione del diritto positivo alle fattispecie concretamente esaminate.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha definitivamente rigettato il ricorso presentato da Iqbal Javed e Ameer Hamza, confermando la legittimità del provvedimento della Prefettura di Mantova che aveva rigettato la procedura di emersione. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, determinando che ciascuna sostiene i propri oneri legali senza pagamento di somme aggiuntive da parte soccombente all'altra. La sentenza è esecutiva dalle autorità amministrative, comportando pertanto il definitivo affermarsi della posizione della Prefettura sulla illegittimità o l'infondatezza della procedura di emersione proposta dai ricorrenti.
Massima
La Prefettura dispone della competenza di verificare la sussistenza integrale dei presupposti sostanziali e procedurali previsti dall'articolo 103, primo comma, del Testo Unico sull'Immigrazione per l'accoglimento di una procedura di emersione di un rapporto di lavoro irregolare, e il suo rifiuto della procedura non è illegittimo qualora fondato sulla mancanza di uno di tali presupposti come correttamente valutati secondo i criteri normativi vigenti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Marilena Di Paolo, Referendario per l'annullamento a) del provvedimento prot n. P-MN/L/N/2020/103212 emesso dalla Prefettura di Mantova in data 7 marzo 2022, notificato in data 5 agosto 2022, con cui viene rigettata la procedura di emersione ex art. 103, I comma, proposta dal datore di lavoro Iqbal Javed a favore del lavoratore Ameer Hamza; b) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 842 del 2022, proposto da Javed Iqbal e da Hamza Ameer, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Madella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; l’Amministrazione dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 12 luglio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
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