Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202300648/2023

Stranieri - Permesso Di Soggiorno - Istanza Di Rinnovo Per Motivi Di Lavoro Subordinato - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una cittadina straniera ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, contro il provvedimento emesso dalla Questura di Cremona in data 23 dicembre 2019, con il quale era stata rigettata l'istanza da lei presentata per l'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il ricorso, iscritto al numero 176 del 2020, è stato sottoposto al vaglio del collegio giudicante nel corso dell'udienza straordinaria per lo smaltimento dell'arretrato del 7 luglio 2023, svoltasi in videoconferenza. La ricorrente era assistita dall'avvocato Kati Scala, mentre il Ministero dell'Interno si era costituito in giudizio tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è disciplinata dalle norme del Testo Unico sull'immigrazione, nel quale sono previste le procedure e i requisiti per l'accesso ai permessi da parte di cittadini non comunitari. La competenza sulla concessione o il rigetto di tali istanze spetta alle Questure, quali uffici periferici del Ministero dell'Interno, che devono operare entro i limiti stabiliti dalla legge e dal rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa. Il ricorso al giudice amministrativo rappresenta lo strumento mediante il quale l'interessato può contestare la legittimità di provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi, quale il rigetto di una domanda di permesso di soggiorno.

La questione giuridica

Il punto decisivo nel caso attiene alla perdita sopravvenuta dell'interesse della ricorrente a proseguire la controversia nel corso del procedimento, evento che, pur essendo il ricorso inizialmente procedibile, ha comportato una mutazione della situazione di fatto e di diritto tale da rendere la decisione nel merito superflua o non più utile. Tale sopravvenuto difetto di interesse può derivare da circostanze varie: la concessione successiva del permesso di soggiorno richiesto, l'allontanamento volontario o forzato del territorio italiano, oppure il venir meno della rilevanza pratica della controversia per il decorso dei termini o mutate condizioni personali. La questione non era pertanto di merito sulla legittimità del provvedimento di rigetto, bensì sulla persistenza dell'interesse processuale della parte.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha ritenuto che, nel corso del procedimento e prima di pronunciarsi nel merito, si fosse verificato un evento sopravvenuto che aveva determinato il venir meno della necessità pratica di una decisione sul ricorso. Benché il testo della sentenza non espliciti le ragioni concrete di tale sopravvenuta carenza di interesse, tale conclusione è stata raggiunta dal collegio sulla base dell'istruttoria e degli atti prodotti dalle parti nel corso del giudizio. Il Tribunale ha così optato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso piuttosto che pronunciarsi nel merito, conformemente ai principi della giurisprudenza amministrativa secondo cui, venendo meno l'interesse processuale della parte, cessa la possibilità di una pronuncia di merito anche ove risulti fondata la contestazione. Tale soluzione, sebbene formalmente favorevole alla Pubblica Amministrazione, rispecchia il principio per cui la cognizione amministrativa deve essere concretamente utile alle parti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, disponendo la compensazione delle spese relative alla fase di merito tra le parti, ferme restando le statuizioni sulle spese della fase cautelare già contenute in una precedente ordinanza. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa. È stata inoltre disposta l'oscurità dei dati personali e delle generalità della ricorrente a tutela della sua dignità e dei suoi diritti, in conformità alle normative sulla protezione dei dati personali.

Massima

Quando nel corso del procedimento amministrativo si verifichi un evento sopravvenuto che determini il venir meno dell'interesse concreto della parte al proseguimento della controversia, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso anzichè decidere nel merito, anche qualora le eccezioni mosse dal ricorrente risulterebbero fondate.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento Cat.A/12/Imm/2019/mz emesso dalla Questura di Cremona in data 23.12.2019 e notificato il giorno seguente, con il quale è stata rigettata l’istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro avanzata dalla ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Kati Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Codogno, via Dante Alighieri n.14;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore il dr. Ariberto Sabino Limongelli all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023, svoltasi mediante collegamenti da remoto in videoconferenza, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., e così uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese relative alla fase di merito, ferme peraltro le statuizioni sulle spese della fase cautelare contenute nell’ordinanza della Sezione n. 176/2020.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., con l'intervento dei signori magistrati:

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