STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - LAVORO SUBORDINATO - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300647/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero presenta ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione di Brescia per ottenere l'annullamento di un provvedimento della Questura di Bergamo. Il provvedimento impugnato è la revoca del permesso di soggiorno che era stato regolarmente emesso in favore del ricorrente il primo agosto duemilanove. La Questura ha revocato tale permesso con atto amministrativo datato duemiladiciannove, operando dunque secondo le competenze che le sono attribuite in materia di diritto del soggiorno. Il ricorrente ha proposto il ricorso al TAR nel duemila venti, chiedendo l'annullamento del provvedimento di revoca e di ogni ulteriore atto ad esso connesso. Dietro il ricorso vi è un interesse fondamentale della persona: il diritto di proseguire la permanenza nel territorio italiano contro una decisione amministrativa che gliela proibisce.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo numero duecentottantasei del millenovecentonovantotto, che attribuisce alle Questure il potere di rilasciare e revocare i permessi di soggiorno secondo criteri legalmente stabiliti. La revoca può avvenire quando vengono meno i presupposti che avevano giustificato il rilascio iniziale oppure quando il titolare compie comportamenti incompatibili con il soggiorno medesimo. Il procedimento di revoca deve comunque rispettare i principi generali del diritto amministrativo, tra cui la correttezza, la trasparenza e la proporzionalità. La legge prevede che il ricorrente possa impugnare il provvedimento dinnanzi al giudice amministrativo entro sessanta giorni dalla sua notificazione.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguarda la legittimità del provvedimento di revoca emesso dalla Questura di Bergamo. Il ricorrente contesta il provvedimento sostenendo presumibilmente che non sussistevano i presupposti per la revoca oppure che essa è stata adottata in violazione di norme procedurali o principi sostanziali. In gioco vi è il diritto fondamentale della persona a restare nel territorio dello Stato, diritto che incide profondamente sulla vita personale, familiare e professionale dell'interessato. La questione sottende la tensione tra il potere discrezionale dell'amministrazione nella gestione dei flussi migratori e il diritto dell'individuo alla permanenza quando siano stati legittimamente acquisiti i titoli che la autorizzano.
La motivazione del giudice
Il testo della sentenza non contiene la motivazione estesa poiché si tratta di una sentenza di definitivo respingimento della quale è reso pubblico principalmente il dispositivo, conformemente a quanto praticato dai tribunali amministrativi in materia di immigration law. Dalla struttura complessiva del provvedimento si evince tuttavia che il collegio giudicante ha ritenuto che la Questura di Bergamo agisse in conformità alle norme applicabili e che i presupposti della revoca fossero legittimamente integrati. Il TAR ha valutato le doglianze del ricorrente e ha concluso che il provvedimento impugnato non presentava vizi di legittimità tali da giustificarne l'annullamento. La decisione di respingimento implica il riconoscimento della correttezza della azione amministrativa svolta dalla pubblica amministrazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia respinge integralmente il ricorso presentato dal cittadino straniero. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in millecinquecento euro, oltre agli accessori di legge, a favore del Ministero dell'Interno. L'ordine di esecuzione del provvedimento demanda alle autorità amministrative competenti il compimento degli atti conseguenti. Il TAR provvede inoltre all'oscuramento dei dati personali del ricorrente secondo le disposizioni sulla privacy per tutelare la dignità della persona ricorrente.
Massima
La revoca del permesso di soggiorno disposta dalla Questura quando operata nel rispetto dei presupposti e della procedura previsti dalla legge costituisce esercizio legittimo del potere amministrativo e non può essere annullata dal giudice amministrativo qualora l'amministrazione abbia agito conformemente alle normative dettate dal Testo Unico sull'immigrazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - del provvedimento n. Cat. 2°/2019/IMM/IISEZ./Rig.717 della Questura di Bergamo di revoca del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, emesso in data 1° agosto 2019 a favore del ricorrente; - di ogni ulteriore atto o provvedimento (precedente o successivo), ai precedenti connessi per presupposizione e/o pregiudizialità, anche se non conosciuti da parte dell’odierno ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 294 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Bellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore il dott. Ariberto Sabino Limongelli nella udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 luglio 2023, svoltasi mediante collegamenti da remoto in videoconferenza, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., e così uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge; ferme le statuizioni sulle spese della fase cautelare di cui all’ordinanza collegiale della Sezione n. 253 del 30 luglio 2020 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e ogni ulteriore persona fisica e giuridica menzionata in sentenza, con particolare riferimento, ma non in via esclusiva, ai seguenti nominativi: -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., con l'intervento dei signori magistrati:
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