Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300647/2023

Stranieri - Permesso Di Soggiorno - Lavoro Subordinato - Revoca

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento n. Cat. 2°/2019/IMM/IISEZ./Rig.717 della Questura di Bergamo di revoca del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, emesso in data 1° agosto 2019 a favore del ricorrente;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento (precedente o successivo), ai precedenti connessi per presupposizione e/o pregiudizialità, anche se non conosciuti da parte dell’odierno ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Bellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore il dott. Ariberto Sabino Limongelli nella udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del giorno   7 luglio 2023, svoltasi mediante collegamenti da remoto in videoconferenza, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., e così uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge; ferme le statuizioni sulle spese della fase cautelare di cui all’ordinanza collegiale della Sezione n. 253 del 30 luglio 2020
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e ogni ulteriore persona fisica e giuridica menzionata in sentenza, con particolare riferimento, ma non in via esclusiva, ai seguenti nominativi: -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., con l'intervento dei signori magistrati:

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