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Sentenza n. 202300645/2023

Sentenza n. 202300645/2023

STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO - REVOCA - RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO ORDINARIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300645/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda il ricorso amministrativo proposto da una persona straniera contro il provvedimento di revoca del proprio permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, emesso dalla Questura della Provincia di Bergamo in data 7 aprile 2020. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Livio Tartaglione, ha impugnato il provvedimento ritenendolo illegittimo, chiedendone l'annullamento al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia. Il ricorso è stato registrato con numero 248 del 2020 e si è concluso con la sentenza del 7 luglio 2023, sottoposta a procedimento telematico in videoconferenza. Contro il ricorso si è costituito il Ministero dell'Interno, rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha contestato le ragioni del ricorrente.

Il quadro normativo

La questione si inserisce nel complesso sistema italiano di diritto dell'immigrazione, dove il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rappresenta uno status di particolare stabilità e protezione riconosciuto agli stranieri che risiedono regolarmente nel territorio italiano da un tempo significativo. La revoca di tale permesso può avvenire soltanto per motivi specificamente previsti dalla legge, in particolare per esigenze di sicurezza dello Stato, di ordine e sicurezza pubblica, o per condotte che contraddicono gravemente i valori costituzionali italiani. Il provvedimento di revoca costituisce un atto amministrativo complesso che deve rispettare i principi di legalità, proporzionalità e dovuta motivazione, oltre alle garanzie procedurali previste dall'ordinamento italiano e dal diritto europeo.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguarda la legittimità del provvedimento di revoca emesso dalla Questura, verificando se sussistevano effettivamente i presupposti legali per disporre la revoca e se la procedura era stata corretta. Il ricorrente ha probabilmente eccepito l'illegittimità del provvedimento per motivi di carenza di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità, assenza dei presupposti sostanziali richiesti dalla legge, o violazione di diritti procedurali. La questione era giuridicamente rilevante perché tocca diritti fondamentali della persona, quali il diritto di libera circolazione, la stabilità della posizione giuridica dello straniero e le esigenze di certezza del diritto in materia migratoria.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, pur non riportando in forma estesa la motivazione nel testo disponibile, ha operato un controllo sulla legittimità del provvedimento secondo i poteri di sindacato propri della giustizia amministrativa. Ha valutato la sussistenza dei presupposti legali per la revoca, verificando se la Questura aveva agito nell'ambito dei propri poteri e se il provvedimento risultava motivato e proporzionato al fine perseguito. Il collegio, composto dal Presidente Bernardo Massari e dai Consiglieri Ariberto Sabino Limongelli (Estensore) e Luca Pavia, ha respinto le doglianze ricorrente accogliendo le ragioni della pubblica amministrazione. Il Tribunale ha dunque ritenuto che il provvedimento di revoca fosse conforme alla legge e fondato su presupposti effettivi.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso presentato dal ricorrente, confermando la validità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, secondo la regola generale per cui ciascuno sostiene le proprie spese quando il ricorso sia interamente respinto. La sentenza è stata ordinata esecutiva, per cui la Questura della Provincia di Bergamo poteva procedere con l'attuazione del provvedimento di revoca. Per ragioni di tutela della privacy e della dignità della persona ricorrente, il Tribunale ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo del ricorrente, applicando la normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

La revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo risulta legittima quando il provvedimento sia adottato secondo le procedure e i presupposti normativi previsti dalla legge, restando alla pubblica amministrazione il potere di verificare il permanere delle condizioni di idoneità dello straniero al mantenimento di tale status qualificato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-emesso in data 7.04.2020 dalla Questura della Provincia di Bergamo, notificato all’interessato in data 7.04.2020 e rubricato al n. Cat.2^/131753/IMM/IISEZ/2020/GG/REV.293 (doc. 1 provvedimento emesso dal Questore).
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Tartaglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Domodossola, corso Paolo Ferraris 25;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore il dott. Ariberto Sabino Limongelli nella udienza pubblica di smaltimento del giorno 7 luglio 2023, svoltasi mediante collegamenti da remoto in videoconferenza, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., e così uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., con l'intervento dei signori magistrati:

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