Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202300645/2023
Stranieri - Permesso Di Soggiorno - Soggiornante Di Lungo Periodo - Revoca - Rilascio Permesso Di Soggiorno Ordinario
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-emesso in data 7.04.2020 dalla Questura della Provincia di Bergamo, notificato all’interessato in data 7.04.2020 e rubricato al n. Cat.2^/131753/IMM/IISEZ/2020/GG/REV.293 (doc. 1 provvedimento emesso dal Questore). sul ricorso numero di registro generale 248 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Tartaglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Domodossola, corso Paolo Ferraris 25; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore il dott. Ariberto Sabino Limongelli nella udienza pubblica di smaltimento del giorno 7 luglio 2023, svoltasi mediante collegamenti da remoto in videoconferenza, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., e così uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., con l'intervento dei signori magistrati:
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