STRANIERI - EMERSIONE DI RAPPORTO LAVORATIVO EX ART. 103 D.L. 34/2020 - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 4 luglio 2025 |
| Numero | 202500639/2025 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia riguarda l'applicazione della disciplina straordinaria di emersione dal lavoro irregolare prevista dall'articolo 103 del Decreto Legge numero 34 del 2020, un istituto normativo che ha consentito, per un periodo determinato e con modalità specifiche, la regolarizzazione di rapporti di lavoro già in corso con lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno. Il ricorrente ha presentato istanza per ottenere l'emersione di un rapporto lavorativo secondo questo regime speciale, oppure ha contestato un provvedimento dell'Amministrazione che aveva negato o respinto tale richiesta. La controversia si inscrive nel contesto più ampio della gestione dell'immigrazione irregolare in Italia e della tensione tra l'esigenza di contrastare lo sfruttamento del lavoro nero e la necessità di controllare e regolamentare i flussi migratori. Il TAR della Lombardia è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della posizione assunta, sia che si trattasse di un'interpretazione della norma, sia di un'applicazione concreta della procedura di emersione.
Il quadro normativo
L'articolo 103 del Decreto Legge numero 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge numero 77 del 2020, ha introdotto un meccanismo straordinario e temporaneo di emersione dal lavoro nero, destinato a regolarizzare rapporti di lavoro irregolari in corso, in particolare nel settore agricolo e domestico, mediante il pagamento di una somma forfettaria da parte del datore di lavoro. La disciplina si inserisce nel quadro normativo in materia di soggiorno di stranieri, regolato dal Testo Unico sull'Immigrazione, e comporta sia effetti amministrativi che previdenziali e contributivi. La norma ha rappresentato una soluzione eccezionale volta a contemperare l'interesse all'accertamento e alla regolarizzazione dei rapporti lavorativi con l'esigenza di non aggravare la posizione dei lavoratori stranieri che si trovassero in condizione di irregolarità. I presupposti, le modalità procedurali e i termini di applicazione della disciplina sono stati oggetto di interpretazione da parte dell'Amministrazione, con conseguenti ricorsi avanti i giudici amministrativi.
La questione giuridica
Il ricorso ha sollevato una questione interpretativa relativa alla corretta applicazione della disciplina di emersione: se cioè il rapporto lavorativo contestato ricadesse effettivamente entro i presupposti della norma, se la procedura seguita fosse conforme alla legge, o se l'Amministrazione avesse esercitato correttamente il suo potere decisionale. La controversia potrebbe riguardare anche aspetti procedurali, come la completezza della documentazione prodotta, il rispetto dei termini normativi, ovvero questioni di merito relative alla verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al beneficio. In gioco erano i diritti del lavoratore straniero alla regolarizzazione della propria posizione, i diritti del datore di lavoro alla sanatoria della violazione compiuta, e l'interesse pubblico alla corretta gestione della materia migratoria e della sicurezza sociale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare il ricorso, ha ritenuto che gli elementi di fatto e di diritto posti alla base dell'istanza di emersione non fossero sufficienti a fondare un diritto alla regolarizzazione, oppure che la procedura seguita fosse carente di requisiti essenziali previsti dalla legge. Il collegio ha analizzato la norma applicabile e la sua corretta interpretazione alla luce dei presupposti legali stabiliti, verificando se tutti i criteri richiesti fossero stati soddisfatti nel caso concreto. Ha inoltre esaminato l'operato dell'Amministrazione per valutare se fosse stato esercitato legittimamente il suo potere discrezionale e se le ragioni della negazione o del rigetto fossero giustificate e proporzionate. La decisione di respingere il ricorso è stata motivata sulla base della valutazione complessiva della conformità della fattispecie alla disciplina normativa, escludendo l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione prima, ha respinto il ricorso proposto. Ciò significa che la pretesa del ricorrente di ottenere l'emersione del rapporto lavorativo secondo l'articolo 103 del Decreto Legge numero 34 del 2020 non è stata accolta, oppure che l'Amministrazione era legittimata nel rigettare la richiesta. Il provvedimento impugnato è stato confermato nella sua legittimità e continua quindi a produrre i suoi effetti. Saranno inoltre applicabili le conseguenze ordinarie in materia di spese processuali, secondo le disposizioni in vigore per la giurisdizione amministrativa.
Massima
L'accesso al regime straordinario di emersione dal lavoro irregolare di cui all'articolo 103 del Decreto Legge numero 34 del 2020 rimane subordinato al pieno rispetto dei presupposti, dei termini e delle modalità procedurali stabiliti dalla norma, con la conseguenza che la non conformità della domanda a tali requisiti esclude il diritto alla regolarizzazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandro Fede, Presidente FF Francesca Siccardi, Referendario, Estensore Beatrice Rizzo, Referendario per l'annullamento A) del provvedimento Prot. P-MN/L/N/2020/102694 Em-Dom del Prefetto di Mantova pronunziato in data 18/07/2023 e notificato al ricorrente in data 18/07/2023 con cui è stata rigettata la richiesta di emersione ai sensi dell'art. 103 del decreto legge n. 34/2020 presentata dal signor Prencipe Luciano Antonio in favore del cittadino marocchino signor Rochdi Anouar; B) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso; sul ricorso numero di registro generale 644 del 2023, proposto da Anouar Rochdi, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; U.T.G. - Prefettura di Mantova e Ministero dell'Interno, in persona del Prefetto e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Mantova e del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rimborsare all’Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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