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Sentenza n. 202300619/2023

Sentenza n. 202300619/2023

STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - ISTANZA DI RINNOVO PER MOTIVI DI LAVORO – RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300619/2023
EsitoRespinto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento, cat. A12/IMM/IISEZ/2019 /GP/RIG 1226, con cui il Questore della Provincia di Bergamo ha respinto l’istanza del permesso di soggiorno del ricorrente; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
sul ricorso numero di registro generale 94 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Turano e Francesca Borsadoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Francesca Borsadoli, con studio in Brescia, via Volturno, 8;
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 7 luglio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di cuasa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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