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Sentenza n. 202300618/2023

Sentenza n. 202300618/2023

STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO – ISTANZA DI AGGIORNAMENTO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300618/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente, cittadino dell'Unione Europea, ha presentato istanza alla Questura di Bergamo per l'aggiornamento del permesso di soggiorno quale soggiornante di lungo periodo europeo. Tale richiesta è stata rigettata con decreto del 9 ottobre 2019. Ritenendosi leso nei propri diritti, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nel 2020, contestando il rigetto del provvedimento questorile. La controversia rientra nelle materie relative all'immigrazione e ai diritti di soggiorno dei cittadini europei, disciplinati dal diritto dell'Unione e dalla legislazione italiana di attuazione. Il ricorso è stato deciso dal collegio giudicante in camera di consiglio nel corso di un'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato tenutasi da remoto il 7 luglio 2023.

Il quadro normativo

La materia del soggiorno dei cittadini europei e dello status di soggiornante di lungo periodo è regolata dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio e, a livello nazionale, dal Testo unico per l'immigrazione di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196. Tali normativi stabiliscono i requisiti e le condizioni per l'acquisizione e il mantenimento del permesso di soggiorno per lunghi periodi, nonché le procedure amministrative per il rinnovo e l'aggiornamento della documentazione. Le autorità competenti, in primis le Questure, sono tenute a valutare se il ricorrente continui a possedere i presupposti legali necessari, tra i quali la residenza continuativa nel territorio nazionale, la disponibilità di risorse economiche sufficienti e l'assenza di minacce all'ordine pubblico. Il TAR, nel controllare l'operato della Pubblica Amministrazione, deve verificare la corretta applicazione di tali norme e la legittimità procedimentale dell'azione amministrativa.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia concerne la legittimità del rigetto dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno presentato dal ricorrente. La questione investe la corretta valutazione dei presupposti richiesti dalla legge per il rinnovo del titolo di soggiorno, nonché il rispetto delle garanzie procedimentali nella fase istruttoria e decisionale. Il ricorrente contestava il rigetto, presumibilmente sostenendo di possedere i requisiti per l'aggiornamento o lamentando vizi procedimentali nel provvedimento. La controversia ha quindi richiesto al giudice amministrativo di sindacare la discrezionalità amministrativa e la corretta applicazione della normativa euro-nazionale in materia di diritti di soggiorno.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto di respingere il ricorso in ragione del fatto che la Questura aveva adeguatamente fondato il rigetto dell'istanza sulla base dei requisiti normativi applicabili. Sebbene la sentenza non contenga un'articolata motivazione estesa nel testo disponibile, è desumibile che il TAR abbia ritenuto legittimo il diniego questorile per la carenza o il venir meno di uno o più presupposti necessari al rinnovo del permesso di soggiorno, quali ad esempio la mancanza di continuità della residenza, l'insufficienza di risorse economiche certificate, ovvero l'insussistenza di altri elementi richiesti dalla legge. Il giudice ha valutato il ricorso alla luce dei principi di correttezza procedimentale e della conformità della decisione amministrativa alle disposizioni della direttiva 2003/109/CE e della legislazione interna che ne dà attuazione. La compensazione delle spese processuali è stata disposta dal collegio, verosimilmente perché la soccombenza del ricorrente non è stata frutto di comportamenti particolarmente ineccepibili dell'amministrazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto in via definitiva il ricorso proposto dal ricorrente contro il decreto questorile che aveva rigettato l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo europeo. Le spese processuali sono state compensate tra le parti. Il provvedimento della Questura di Bergamo del 9 ottobre 2019 rimane dunque in vigore, con la conseguenza che il ricorrente non potrà ottenere l'aggiornamento del suo titolo di soggiorno sulla base di questa istanza, a meno di presentare una nuova richiesta con documentazione integrativa che superi le carenze evidenziate.

Massima

Il rigetto dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo europeo è legittimo quando fondato sulla carenza accertata di uno dei presupposti richiesti dalla normativa nazionale e dall'ordinamento europeo in materia di diritti di soggiorno.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto, Cat./imm/IIsez/2019/rm/rev -OMISSIS-del 9 ottobre 2019, con cui è stata rigettata l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE del ricorrente;
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gerardo Cembalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 7 luglio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 luglio 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:

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