Sentenza n. 202300617/2023
Stranieri - Permesso Di Soggiorno - Soggiornanti Di Lungo Periodo – Revoca
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero, che godeva della qualifica di soggiornante di lungo periodo nel territorio italiano sulla base della normativa dell'Unione Europea, ha visto revocato il proprio permesso di soggiorno mediante un provvedimento amministrativo emanato il 24 gennaio 2020 dal Ministero dell'Interno in concertazione con la Questura di Brescia. L'interessato ha impugnato immediatamente tale decisione chiedendo al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di annullare sia il provvedimento di revoca che tutti gli atti a questo collegati, compresi quelli presupposti e consequenziali. La controversia si colloca nel contesto del diritto degli stranieri e delle procedure di revoca dei titoli di soggiorno regolare, materia che interessa questioni delicate di status personale e di tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento europeo ai soggetti in condizione di soggiornante di lungo periodo.
Il quadro normativo
La disciplina relativa ai soggiorni di lungo periodo in territorio dell'Unione Europea è contenuta nella direttiva europea che stabilisce i criteri e le procedure per il riconoscimento di tale status e traccia le garanzie procedurali e sostanziali che devono circondare le decisioni di revoca. Nel diritto interno italiano, la materia è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione e dai decreti legislativi che recepiscono le direttive europee, i quali prevedono che la revoca del permesso di soggiorno possa avvenire solo in specifiche circostanze tassativamente elencate e nel rispetto di rigorose garanzie procedurali e del diritto di difesa. La sentenza rinvia implicitamente anche alla disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nel Decreto Legislativo numero 196 del 2003 e dal Regolamento Europeo numero 679 del 2016, quale fondamento della decisione di oscurare le generalità del ricorrente nel testo della sentenza medesima.
La questione giuridica
Il nodo controverso della cause consisteva nel verificare se il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo fosse stato adottato in conformità alle prescrizioni normative che disciplinano tale procedura e se ricorressero concretamente i presupposti legittimanti la revoca. Il ricorrente evidentemente contestava la legittimità della decisione amministrativa sia sotto il profilo sostanziale, cioè dell'assenza dei presupposti fattici che la legge richiede per procedere alla revoca, che sotto il profilo procedurale, denunciando possibili violazioni delle garanzie e dei diritti di difesa che accompagnano l'esercizio del potere amministrativo in materia di soggiorno. La questione riveste rilievo considerevole perché concerne il nucleo essenziale della posizione soggettiva dell'interessato, il quale per il tramite della revoca vede colpita una condizione di stabile soggiorno nel territorio nazionale.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza fornita contenga una redazione estremamente concisa, priva di una motivazione dettagliata, è possibile desumere che il Tribunale ha valutato la documentazione e gli argomenti dedotti da entrambe le parti, accogliendo evidentemente la posizione del Ministero dell'Interno e della Questura di Brescia. Il giudice ha ritenuto che il provvedimento impugnato presentasse i necessari presupposti legittimanti, cioè che sussistessero i requisiti legali che la normativa pone come condizione sine qua non per l'esercizio del potere di revoca da parte dell'amministrazione. Benché il merito specifico non sia reso esplicito nel dispositivo, il fatto che il ricorso sia stato respinto nel suo complesso suggerisce che il Tribunale ha respinto tanto i vizi procedurali quanto i vizi sostanziali dedotti dal ricorrente, ritenendo che l'amministrazione avesse operato legittimamente secondo il diritto vigente. La decisione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite costituisce ulteriore indizio dell'accoglimento totale della posizione della pubblica amministrazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha definitivamente respinto il ricorso e ha confermato la legittimità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo emanato il 24 gennaio 2020. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, quantificate in duemilamila cinquecentoeuro, oltre agli oneri di legge. La sentenza dispone altresì l'oscuramento delle generalità e di tutti i dati identificativi del ricorrente e di ogni altro soggetto coinvolto nei fatti della causa, al fine di tutelare la dignità e i diritti della persona nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati.
Massima
Sussiste il potere dell'amministrazione di revocare il permesso di soggiorno di lungo periodo quando ricorrano i presupposti normativi previsti dalla legge e siano state rispettate le garanzie procedurali stabilite dall'ordinamento comunitario e nazionale. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA. Con l'intervento dei magistrati Presidente Angelo Gabbricci, Consigliere Ariberto Sabino Limongelli e Referendario Estensore Luca Pavia, i quali hanno deciso sulla controversia nella camera di consiglio del 7 luglio 2023, svoltasi da remoto in conformità all'articolo 87 comma 4-bis del codice del processo amministrativo. Nella causa ha visto il ricorso numero di registro generale 110 del 2020, proposto da un cittadino straniero il cui nome è stato oscurato, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pistoia con domicilio digitale presso il registro PEC di Giustizia, avverso il provvedimento numero Cat.A. 12/2020/Immig//II Sez emanato il 24 gennaio 2020, con il quale è stata revocato il permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo del ricorrente e contro il Ministero dell'Interno e la Questura di Brescia, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Brescia a via Santa Caterina numero 6. Visti il ricorso e tutti i relativi allegati; visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Brescia; visti tutti gli atti della causa e tutto ciò che è stato sottoposto al giudice; visto l'articolo 87 comma 4-bis del codice del processo amministrativo. Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue nel prosieguo della motivazione della sentenza. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro duemilacinquecento, oltre gli oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e dell'articolo 10 del Regolamento UE numero 679 del 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria del Tribunale di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa, affinché sia garantita la riservatezza dell'interessato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 luglio 2023. Esito della sentenza: RESPINGE il ricorso. Tribunale: TAR Lombardia Brescia. Sezione: Sezione Prima.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento, nr. Cat.A. 12/2020/Immig//II Sez/-OMISSIS-del 24 gennaio 2020, con cui è stato revocato il pemresso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo del ricorrente; nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali; sul ricorso numero di registro generale 110 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pistoia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 7 luglio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 luglio 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
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