STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - RINNOVO - LAVORO SUBORDINATO - ARCHIVIAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300616/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Shaoyong Hu, cittadino straniero, ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, per impugnare un provvedimento del Questore di Bergamo emanato il 26 settembre 2019. Il Questore aveva archiviato l'istanza con cui il ricorrente chiedeva il rinnovo del proprio permesso di soggiorno. Shaoyong Hu ha ritenuto illegittima tale decisione amministrativa e ha chiesto al TAR l'annullamento del provvedimento, sostenendo che erano sussistenti i presupposti legali per ottenere il rinnovo della documentazione necessaria per rimanere regolarmente in Italia. La controversia rientra nell'ambito del diritto dell'immigrazione e della gestione amministrativa dei permessi di soggiorno, materia di notevole importanza per i diritti della persona e l'ordine pubblico. Il ricorso è stato proposto nel gennaio 2020, all'interno del ricorso numero 70 del 2020 presso il registro generale del TAR.
Il quadro normativo
La disciplina dei permessi di soggiorno in Italia è contenuta principalmente nel Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998) e successive modifiche e integrazioni. Tale quadro normativo stabilisce le condizioni, i requisiti e le modalità per l'ingresso, il soggiorno e il rinnovo dei permessi per i cittadini extracomunitari. Il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno costituiscono provvedimenti amministrativi discrezionali ma vincolati ai presupposti normativi previsti dalla legge, comprendendo situazioni quali il lavoro subordinato, il lavoro autonomo, motivi familiari, protezione internazionale e altre fattispecie specifiche. La decisione di archiviare un'istanza di rinnovo rappresenta un esercizio dei poteri della Questura secondo le norme che disciplinano i presupposti sostanziali e procedurali per il mantenimento della regolarità del soggiorno. L'amministrazione è tenuta a fornire una motivazione del provvedimento negativo, in conformità ai principi generali del diritto amministrativo.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità dell'archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da parte del Questore. Shaoyong Hu sosteneva che sussistevano i presupposti di diritto per ottenere il rinnovo della documentazione e che l'amministrazione avrebbe dovuto procedere alla valutazione della richiesta secondo i criteri normativi previsti dalla legge. Alla base della contestazione vi era il rifiuto implicito o la mancata accoglienza della domanda, che il ricorrente riteneva illegittimi per violazione della legge o per difetto di motivazione. La questione presentava profili delicati sul piano del diritto alla permanenza nel territorio dello Stato e della tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini stranieri, incrociano principi costituzionali e norme amministrative.
La motivazione del giudice
Il TAR, dopo aver esaminato gli atti della causa e ascoltato le argomentazioni dei difensori delle parti durante l'udienza straordinaria del 7 luglio 2023, ha ritenuto che il provvedimento della Questura fosse legittimo e perciò ha respinto il ricorso. Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa e dettagliata nel testo disponibile, è possibile desumere che il collegio abbia valutato che sussistevano elementi di fatto e di diritto che giustificavano l'archiviazione dell'istanza. Il giudice amministrativo ha probabilmente accertato che uno o più dei requisiti normativi per il rinnovo del permesso di soggiorno non erano presenti nel caso concreto, oppure che la procedura seguita dalla Questura era conforme alle disposizioni vigenti. La rispondenza della decisione della Questura al quadro normativo e ai criteri di legittimità amministrativa deve avere sorretto la conclusione del TAR di confermare il provvedimento impugnato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso di Shaoyong Hu, confermando così la legittimità dell'archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno disposta dalla Questura di Bergamo. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, quantificate in duemila euro oltre agli accessori di legge previsti. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 7 luglio 2023 ed è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, acquisendo dunque efficacia giuridica vincolante. La decisione ha effetto di consolidamento della posizione della Questura e pone fine al giudizio di primo grado innanzi al TAR.
Massima
L'amministrazione competente nel rilasciare e rinnovare i permessi di soggiorno agisce legittimamente quando archivia l'istanza di rinnovo del ricorrente in conformità ai presupposti normativi e procedurali previsti dalla legge sull'immigrazione, potendo il cittadino straniero contestarne la legittimità solo provando la violazione di una norma giuridica o la carenza di motivazione nel provvedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento del Questore di Bergamo del 26 settembre 2019, con cui è stata archiviata l’istanza del ricorrente volta al rinnovo del proprio permesso di soggiorno; sul ricorso numero di registro generale 70 del 2020, proposto da Shaoyong Hu, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Pederzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Reggio Emilia, via Fontanelli, 1; Questura di Bergamo, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 7 luglio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 luglio 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
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