STRANIERI - PERMESSO PER SOGGIORNATI DI LUNGO PERIODO - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300609/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo ha ricevuto un decreto di revoca da parte della Questura di Brescia, previa iniziativa del Ministero dell'Interno. Il ricorrente, assistito da avvocato, ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia sezione di Brescia per ottenere l'annullamento del suddetto decreto. La controversia verteva sulla legittimità del provvedimento amministrativo che disponeva la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo acquisito dal ricorrente nel territorio italiano, con conseguente perdita del relativo diritto di permanenza nel paese.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per i cittadini di paesi terzi è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998 e dalla direttiva europea 2003/109/CE, quest'ultima recepita nell'ordinamento italiano. Lo status di soggiornante di lungo periodo rappresenta una posizione giuridica consolidata, acquisibile dopo cinque anni di soggiorno legale ininterrotto e che conferisce al titolare diritti di permanenza equiparabili a quelli dei cittadini comunitari. La revoca di tale status può avvenire esclusivamente per motivi di ordine pubblico, sicurezza nazionale o minaccia ai valori costituzionali, secondo procedure rigorose con garanzie difensive essenziali e proporzionalità tra il provvedimento e i motivi sottesi.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava la legittimità del decreto di revoca asserendo probabili vizi nella fase procedimentale, nella motivazione o nell'applicazione dei criteri legali di proporzionalità tra le ragioni della revoca e il grave pregiudizio al suo status giuridico consolidato. In questione era il bilanciamento tra l'esigenza amministrativa di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza dello Stato e il diritto acquisito della persona straniera a mantenere il proprio status giuridico di lungo soggiornante, nonché il rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali dovute all'interessato.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata, ha proceduto a verificare la legittimità sostanziale e procedimentale del decreto di revoca impugnato. Il Tribunale, in camera di consiglio svoltasi da remoto il 7 luglio 2023, ha valutato gli argomenti dedotti dalle parti e ha ritenuto che il decreto di revoca fosse stato emesso in conformità alle disposizioni normative applicabili. Ha pertanto accolto le difese avanzate dal Ministero dell'Interno e dalla Questura, riscontrando sia il fondamento dei motivi della revoca che la corretta osservanza delle procedure amministrative prescritte.
La decisione
Il TAR ha disposto il rigetto del ricorso, dichiarando legittimo il decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo. Il ricorrente è stato condannato al versamento delle spese di lite per un importo di duemila euro oltre gli accessori di legge. La sentenza è stata ordinata esecuzione dall'autorità amministrativa, con provvedimento di oscuramento dei dati personali del ricorrente a tutela della riservatezza secondo la normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
La revoca del permesso di soggiorno per soggiorni di lungo periodo, quando emessa nel rispetto dei presupposti normativi e delle procedure amministrative previste dalla legge per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, costituisce esercizio legittimo del potere amministrativo e non è assoggettato ad annullamento dinanzi al giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo del ricorrente; sul ricorso numero di registro generale 66 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pienazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Brescia, via Solferino, 59; Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 7 luglio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 luglio 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
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