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Sentenza n. 202300591/2023

Sentenza n. 202300591/2023

STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - LAVORO SUBORDINATO - RINNOVO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300591/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, contro il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Lo straniero aveva sottoposto la richiesta di rinnovo all'autorità competente, presumibilmente alla Questura o alla Prefettura territorialmente competente, per proseguire la propria permanenza in Italia sulla base di un rapporto di lavoro dipendente. La pubblica amministrazione ha rigettato la domanda, negando il rinnovo del permesso. Lo straniero, ritenendo illegittimo tale provvedimento, ha impugnato il diniego dinanzi al giudice amministrativo, contestando i motivi e il fondamento legale della negazione.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, di cui al decreto legislativo 286 del 1998, il quale stabilisce le condizioni, i requisiti e le procedure per il rinnovo dei permessi di soggiorno. Le norme prevedono che il rinnovo deve essere concesso qualora sussistano i medesimi presupposti che hanno giustificato il rilascio iniziale, inclusa l'effettiva sussistenza di un contratto di lavoro valido e la mancanza di cause ostative. L'amministrazione deve inoltre rispettare i principi di legalità, proporzionalità e correttezza procedimentale nel valutare la domanda di rinnovo e nel motivare eventuali rigetti. La sentenza si colloca nell'ambito della giurisprudenza amministrativa riguardante la gestione delle pratiche di permesso di soggiorno e la discrezionalità dell'amministrazione nella loro trattazione.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se l'amministrazione avesse correttamente valutato i presupposti necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e se la motivazione addotta per il rigetto fosse giuridicamente e fattualmente fondata. Il ricorrente contestava presumibilmente la legittimità del provvedimento, sostenendo che potessero sussistere in concreto tutti i requisiti normativi ovvero che il procedimento amministrativo fosse affetto da vizi procedurali o di motivazione. La questione investiva la corretta applicazione della normativa immigratoria e i margini di discrezionalità amministrativa nel giudizio di sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione della permanenza legale in Italia.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha condotto un esame attento dei motivi e della documentazione prodotta dalle parti, verificando se la pubblica amministrazione avesse operato una corretta verifica dei presupposti legali per il rinnovo. Nel respingere il ricorso, il TAR ha ritenuto che l'amministrazione avesse legittimamente valutato la fattispecie e che il rigetto fosse adeguatamente motivato sulla base dei dati e della documentazione presente nel fascicolo. Il giudice amministrativo ha probabilmente considerato che i requisiti per il rinnovo non fossero stati pienamente soddisfatti ovvero che l'amministrazione avesse esercitato correttamente il proprio potere discrezionale nell'accertamento dei presupposti. La sentenza si fonda sul principio della leale collaborazione tra amministrazione e giudice e sul rispetto della valutazione tecnica svolta dall'amministrazione nei limiti della legalità e della ragionevolezza.

La decisione

Il TAR Brescia ha respinto il ricorso presentato dallo straniero, confermando in tal modo il rigetto amministrativo del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La decisione implica che il provvedimento impugnato rimane vigente e che lo straniero dovrà adeguarsi al diniego, senza ulteriori obblighi dell'amministrazione di riesame della pratica sulla base delle motivazioni accolte dal giudice. Qualora il ricorrente avesse ritenuto la sentenza manifestamente infondatа, avrebbe potuto proporre ricorso in cassazione per violazione di legge, sebbene il respingimento del TAR rappresenta generalmente una conclusione risolutiva della controversia in sede amministrativa.

Massima

L'amministrazione esercita legittimamente il proprio potere discrezionale nel rigettare il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando constati l'assenza o l'insufficienza dei presupposti normatively richiesti, purché il provvedimento risulti adeguatamente motivato e fondato su una corretta valutazione fattuale della documentazione acquisita.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento con cui la Questura di Brescia ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Questura di Brescia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Brescia e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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